Towering. Opas EI Towers (Mediaset) su RaiWay. No della concessionaria pubblica. Ma EIT contesta

Come da noi previsto, l’opas di EI Towers su RaiWay rischia di rivelarsi una gigantesca bolla di sapone. Dopo le perplessità del governo, dell’UE, dell’Agcom e della Consob ad esprimere un no è la stessa RAI.

L’evoluzione della vicenda ha infatti visto ieri il consiglio d’amministrazione della Rai, che controlla il 65,07% di Rai Way, che ha ribadito che l’offerta di Ei Towers deve "ritenersi improcedibile". Una considerazione che il board ha formulato dopo aver preso atto "delle dichiarazioni rese" dal Tesoro che nei giorni scorsi aveva ufficializzato "la volontà di mantenere una partecipazione pubblica pari al 51% nel capitale di Rai Way". Dopo di che la tegola dell’Antitrust. Gli uffici della direzione comunicazioni dell’Agcm, notificando le risultanze dell’istruttoria avviata, hanno spiegato alle parti che "sulla base degli elementi emersi, l’operazione in esame (..) non è suscettibile di essere autorizzata". E questo, si è appreso, perché emergono problemi di concorrenza col rischio di creare una posizione dominante danneggiando così la concorrenza. La decisione dell’Antitrust sarà presa comunque soltanto dopo le controdeduzioni delle parti che avranno 10 giorni per rispondere. Per conto proprio, EI Towers insiste con determinazione e "contesta in toto l’affermazione contenuta nell’irrituale comunicato diffuso dal Consiglio di Amministrazione della Rai secondo cui “la citata offerta deve ritenersi improcedibile”, anche alla luce del fatto che nel comunicato diffuso ai sensi dell’art. 102 Tuf in data 24 febbraio u.s. EI Towers si è riservata la facoltà di rinunciare alla condizione del raggiungimento della soglia del 67% del capitale di Rai Way. EI Towers ha, inoltre, ricevuto in data odierna la notifica della Comunicazione delle Risultanze Istruttorie formulate dalla Direzione Comunicazioni della Direzione Generale per la Concorrenza dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che ritiene che "sulla base degli elementi emersi nell’istruttoria, l’operazione in esame, nella configurazione e nel perimetro descritti dalla parte nella notifica del 25 febbraio 2015, non è suscettibile di essere autorizzata, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 287/90". EI Towers rileva che l’Autorità ha autorizzato l’invio della Comunicazione delle Risultanze Istruttorie verificatane la "non manifesta infondatezza". In conformità alle regole che disciplinano il procedimento istruttorio, non ancora concluso, EI Towers, nei tempi previsti dalla procedura, esaminerà gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria e presenterà le sue osservazioni nella convinzione di poter convincere l’Autorità dell’infondatezza delle conclusioni della Direzione Comunicazioni e della compatibilità dell’operazione con la normativa sulla concorrenza, come si è già verificato in numerosi paesi europei" (E.G. per NL)

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