C’era una volta una delibera. Una delle tante dell’Agcom di cui si è persa traccia. Eppure è un provvedimento importante ed attuale. Importante perché, se applicato, potrebbe far risparmiare tanti soldini ai telespettatori italiani. Attuale, perché, se vi si ottemperasse, la vita televisiva di milioni di utenti che da fine luglio stanno facendo i giocolieri coi telecomandi sarebbe semplificata. Stiamo parlando della delibera n. 216/00/Cons, in applicazione dell’art. 2 c. 2 L. 78/1999 (*), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 nel lontano 21 aprile 2000, la cui rilevanza esplode dalla lettura dell’art. 3 c. 1: “Gli operatori di accesso condizionato anche in possesso di un titolo abilitativo alla trasmissione televisiva digitale a pagamento, indipendentemente dai mezzi di trasmissione, sono tenuti a garantire agli utenti la fruibilità, con lo stesso decodificatore, a qualunque titolo detenuto o posseduto, di tutte le offerte di programmi digitali con accesso condizionato e la ricezione dei programmi radiotelevisivi in chiaro”. Due parole di sintesi: “decoder unico”. Avete Sky e non vedete più alcuni programmi Mediaset e RAI? Se siete in una zona in procinto di digitalizzarsi interamente, peggio per voi: dovete dotarvi (ovviamente a pagamento) di un secondo decoder (DTT o Tivùsat). Se invece siete tra quelli che saranno switchoffati più in là e non avete il decodificatore supplementare, potete ancora per qualche tempo godere del beneficio della tv analogica. Nello Stato con la maggiore produzione normativa mondiale abbiamo superato noi stessi: una delle poche volte che in ambito tv abbiamo legiferato e non legificato, lasciamo nel cassetto il provvidenziale provvedimento.
(*) Art. 2 c. 2 L. 78/1999: "I decodificatori devono consentire la fruibilita’ delle diverse offerte di programmi digitali con accesso condizionato e la ricezione dei programmi radiotelevisivi digitali in chiaro mediante l’utilizzo di un unico apparato. L’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni determina gli standard di tale apparato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dal 1 luglio 2000 la commercializzazione e la distribuzione di apparati non conformi alle predette caratteristiche sono vietate"