Tlc. Siti trasmissivi: TAR Latina detta comandamenti a comuni in materia di autorizzazioni all’esercizio di impianti di telecomunicazione e radiodiffusione

Latina

Il comune di Roccasecca dei Volsci (Latina) nel 2012 emanò un regolamento alquanto estremo, che introduceva condizioni molto limitative e onerose per l’esercizio e l’istallazione delle strutture trasmissive.
Muovendo dal presupposto della tutela della salute, il regolamento stabiliva una serie di prescrizioni ed oneri ritenuti dagli operatori illegittimi perché contrastanti con le norme nazionali.

Il ricorso

Ora, a seguito del ricorso di una emittente nazionale, patrocinata dall’avvocato Gianluca Barneschi, il TAR Latina, nei giorni scorsi ha definito il giudizio con una sentenza con spunti di rilievo generale per la materia.

In primis

Infatti il collegio giudicante pontino ha, in primis, argomentato la propria decisione affermando l’incompetenza dei comuni in materia di tutela contro l’esposizione ai campi elettromagnetici, stante l’esclusiva competenza statale (e non regionale, quindi).

Titolo unico

Il TAR poi ha ribadito come l’autorizzazione edilizia prevista dal codice delle comunicazioni elettroniche debba essere l’unico titolo necessario e sufficiente per l’installazione delle strutture trasmissive, aggiungendo anche che nessuna altra documentazione possa essere richiesta.

La decisione del TAR Latina

La decisione del TAR Latina ha anche sanzionato un malvezzo piuttosto radicato (l’imposizione agli operatori – a proprie cure e spese – dell’istallazione di strumenti di monitoraggio e centraline, nonché la stipula di apposita assicurazione per la responsabilità civile), in quanto non prevista dalla legge nazionale. Idem per l’imposizione di un canone commisurato in ragione di ogni singolo impianto installato.

Principi fondamentali

La sentenza dell’organo giurisidizionale di Latina ha chiarito anche un altro principio fondamentale, affermando l’illegittimità dell’obbligo di delocalizzazione degli impianti situati in aree diverse da quelle individuate dall’ente locale, affermando che la riallocazione degli impianti possa essere disposta solo dal Ministero in presenza di piano di assegnazione e che i piani di risanamento competano alle regioni.

Coubicazione legittima

Sono stati invece ritenute legittime le previsioni del regolamento oggetto di giudizio relative alla centralizzazione in unico traliccio di tutti gli impianti.
All’accoglimento del ricorso è conseguita consistente condanna alle spese a carico dell’amministrazione comunale. (E.G. per NL)

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