Sono questi i più importanti principi contenuti nelle Linee guida esplicative adottate dalla Direzione Tutela dei Consumatori dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) in applicazione della legge 40/2007 (legge Bersani). In relazione al riconoscimento del cosiddetto “credito residuo”, la legge prevede che gli operatori non possano stabilire un limite temporale massimo per l’utilizzo del traffico o del servizio acquistati. Pertanto le linee guida confermano inequivocabilmente il diritto degli utenti alla restituzione del credito residuo e alla sua trasferibilità in caso di passaggio ad altro operatore con portabilità del numero telefonico. La facoltà di recesso (con l’eventuale trasferimento delle utenze telefoniche) può essere esercitata dall’utente in qualunque momento, con un preavviso massimo di soli 30 giorni.