La Corte Costituzionale, con sentenza n. 47/20015 del 10/02/2015 si è pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 14 della legge della Regione Piemonte 03/08/2004, n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), promosso dal Tribunale ordinario di Torino nel procedimento vertente tra la Elettronica industriale spa e il Comune di Torino ed altra, con ordinanza del 14/12/2012.
Nel merito, con la citata ordinanza, il Tribunale ordinario di Torino aveva sollevato, in riferimento all’art. 117, primo e terzo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14 della legge della Regione Piemonte n. 19/2004, il quale, nell’ambito degli impianti fissi per telecomunicazioni e radiodiffusione, prevedeva che «1. I gestori o i proprietari degli impianti provvedono agli oneri derivanti dal compimento delle attività tecniche ed amministrative di cui all’articolo 7, comma 1, lettera d), limitatamente agli impianti per teleradiocomunicazioni e concernenti le istruttorie e i sopralluoghi necessari al rilascio delle autorizzazioni. I gestori o i proprietari degli impianti versano le relative somme al comune e alla provincia competente, nella misura rispettivamente dell’ottanta e del venti per cento, secondo gli importi fissati nell’atto di cui all’articolo 5, comma 2. 2. I comuni concorrono agli oneri derivanti dall’attività di controllo esercitata dall’ARPA in misura non inferiore al quaranta per cento. 3. Con deliberazione della Giunta regionale è determinata l’eventuale variazione, d’intesa con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, della misura di cui al comma 1. 4. Gli oneri a carico degli esercenti elettrici sono quelli previsti dai provvedimenti adottati dalla Giunta regionale». Illustrando la questione, il giudice a quo aveva premesso che, con ingiunzione di pagamento la Soris spa (società concessionaria della riscossione dei crediti del Comune di Torino) e il Comune di Torino avevano richiesto alla Elettronica Industriale spa il pagamento delle spese per diritti di istruttoria, relativi alle domande di autorizzazione ed alle denunce di inizio attività presentate dalla esponente per l’installazione di impianti di radiocomunicazione, ai sensi dell’art. 87 del decreto legislativo n. 259/2003 e ciò in forza della delibera della Giunta regionale del Piemonte 05/09/2005, n. 16-757, la quale, in attuazione della legge n. 36/2001 e della legge reg. Piemonte n. 19/2004, aveva definito gli aspetti tecnici relativi alla localizzazione, all’installazione, alla modifica ed al controllo degli impianti fissi per la telecomunicazione, prevedendo il pagamento, a carico dei privati, delle spese per le attività istruttorie sulle domande presentate dai medesimi –, recepita dalla delibera di Giunta comunale 04/12/2007, n. 09001/016 che determinava i riferiti impatti per gli impianti localizzati nel territorio torinese. La società Elettronica Industriale proponeva opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento, lamentando il contrasto tra le disposizioni legislative (art. 14 della legge reg. Piemonte n. 19/2004) e regolamentari (art. 9 della deliberazione della Giunta regionale Piemonte n. 16-757), poste alla base del richiesto pagamento, e gli artt. 23 e 117, primo, secondo e terzo comma, Cost. Il Tribunale ordinario di Torino aveva reputato la questione non irrilevante, in quanto l’ingiunzione di pagamento opposta aveva ad oggetto il pagamento di spese di istruttoria dovute al Comune di Torino per impianti radioelettrici, previste dall’art. 9 della deliberazione 05/09/2005 della Giunta regionale – che aveva individuato l’importo delle “spese tecniche e amministrative” per il rilascio dell’autorizzazione – e dalla deliberazione della Giunta del Comune di Torino 04/12/2007, che, recependo la predetta delibera della Giunta regionale, aveva determinato gli importi di spettanza del Comune. Secondo il giudice rimettente, il giudizio a quo non avrebbe potuto essere definito senza applicare la norma censurata di incostituzionalità, posto che il potere impositivo del Comune si fondava sulla previsione dell’art. 14 della legge reg. Piemonte n. 19/2004, sicché sollevava la q.l.c. sulla base della ricostruzione della giurisprudenza della Corte costituzionale in materia. A parere del giudice rimettente, la norma censurata, imponendo il pagamento di spese per attività istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni all’installazione e modifica di impianti fissi per telecomunicazioni e radiodiffusione non previste da legge statale, si sarebbe posta in contrasto con l’art. 93 del d.lgs. n. 259/2003, espressione di un principio fondamentale della materia «ordinamento della comunicazione», soggetta, ai sensi dell’art. 117, comma terzo, Cost., a potestà legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni. Più a fondo, il giudice torinese riteneva non condivisibile la difesa del Comune secondo cui la riserva di legge di cui al citato art. 93 sarebbe stata soddisfatta anche da una legge regionale, innanzitutto sulla base della considerazione che, se si fosse consentito alle Regioni (sia pur con atto avente forza di legge) di imporre oneri vietati dalla norma di legge statale, si sarebbe permesso quella alterazione del mercato concorrenziale che la norma di principio mirava a scongiurare. Né la riserva di legge (statale) di cui al predetto art. 93 – si rilevava sempre nella ordinanza di rimessione – avrebbe potuto ritenersi soddisfatta sulla base della circostanza che gli oneri previsti dalla disposizione impugnata erano relativi ad attività istruttoria e sopralluoghi e l’art. 10 del d.P.R. n. 447/1998, dunque una norma di legge statale, consentiva ai Comuni di istituire dei diritti di istruttoria. Tale norma, infatti, prevede che i diritti di istruttoria possono essere istituiti solo in relazione alla riscossione di spese e diritti previsti da disposizione di legge statale. Nel caso di specie, al contrario, la legge statale vietava che fossero messi a carico del gestore di impianti tali oneri e, del resto, la possibilità di prevedere il pagamento di oneri (qualificandoli come “di istruttoria”) avrebbe finito ancora una volta per frustrare la finalità della norma di principio prevista dalla legislazione statale. La Corte, riteneva la q.l.c. fondata, ancorando il proprio convincimento anzitutto con la sentenza n. 336 del 2005, con la quale essa stessa aveva affermato che il citato articolo 93 è «espressione di un principio fondamentale, in quanto persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre a carico degli stessi oneri o canoni». In mancanza di un tale principio, ogni Regione «potrebbe liberamente prevedere obblighi “pecuniari” a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio, con il rischio, appunto, di una ingiustificata discriminazione rispetto ad operatori di altre Regioni, per i quali, in ipotesi, tali obblighi potrebbero non essere imposti». Per queste ragioni «finalità della norma è anche quella di “tutela della concorrenza”, di garanzia di parità di trattamento e di misure volte a non ostacolare l’ingresso di nuovi soggetti nel settore». Del resto, osservava il giudice delle leggi “La natura di principio fondamentale dell’art. 93 del codice delle comunicazioni elettroniche è stata più volte ribadita, tra l’altro con le sentenze n. 450 del 2006 e n. 272 del 2010, con le quali la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di norme regionali dal contenuto analogo a quello del censurato art. 14”. Nella prima delle sentenze citate, in particolare, la Corte aveva affermato che «La previsione […] di un potere della Giunta regionale di determinare la misura di oneri economici posti a carico degli operatori, in relazione all’attività di consulenza tecnica svolta dall’ARPA […] è suscettibile di determinare un trattamento discriminatorio e non uniforme tra gli operatori del settore, con conseguente violazione del principio fissato dal legislatore statale». Con la sentenza n. 272 del 2010, poi, la Corte, con riferimento alla censura relativa all’art. 7, comma 6, della legge della Regione Toscana n. 54/2000 , che riguardava – come nel caso in esame − gli oneri istruttori, aveva poi precisato che «la sentenza n. 450 del 2006 di questa Corte assume valore di precedente specifico, giacché anche le disposizioni allora dichiarate costituzionalmente illegittime riguardavano proprio le spese per l’attività di consulenza tecnica svolta dall’ARPA nell’ambito dei procedimenti autorizzatori». Alla stregua di tali considerazioni, per la Corte doveva essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 14 della legge reg. Piemonte n. 19 del 2004, in riferimento all’art. 117, primo comma, lettera e), Cost. (M.L. per NL)