Per i giudici di legittimità è corretto l’annullamento della delibera condominiale non unanime che ha autorizzato l’installazione di un’antenna di telecomunicazioni rivelatasi così ingombrante da compromettere l’utilizzo del lastrico nel suo complesso e non solo in relazione alla porzione occupata.
Lo ha deciso la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell’ordinanza n. 24767/2018 pronunciandosi sul ricorso di un Condominio contro la sentenza con cui la Corte d’Appello aveva accolto la domanda di un’inquilina, di cui dà conto il portale giuridico Studio Cataldi.
“La signora, nel dettaglio, aveva chiesto che venisse annullata la delibera assembleare che aveva approvato non all’unanimità, l’installazione di un’antenna per la telefonia mobile sul lastrico solare del palazzo”, spiega l’articolista del portale giuridico.
“Per la Corte Territoriale la decisione avrebbe violato l’art. 1120, secondo comma, c.c. poiché l’antenna suddetta, in ragione delle dimensioni dell’impianto e delle sue caratteristiche, comprometteva l’utilizzo del lastrico solare non solo riguardo alla porzione occupata, ma al bene nel suo complesso, considerando anche gli strumenti, gli elementi accessori e gli spazi che gli stessi occupavano.
Venivano, invece, giudicate inammissibili (perché proposte per la prima volta in appello) e, comunque, infondate, le allegazioni del condominio secondo le quali la signora avrebbe perso l’interesse ad agire per l’annullamento della delibera condominiale avendo la stessa accettato la sua quota millesimale del canone versato dalla compagnia telefonica e, sotto altro aspetto, avrebbe ratificato il contratto tra la compagnia e il Condominio“, si legge nel commento giurisprudenziale.
Decisione che veniva sotto diversi aspetti contestata dal Condominio innanzi alla Corte di Cassazione, ma senza esito positivo, soffermandosi “sulla doglianza concernete la omessa pronuncia della Corte distrettuale sul motivo di appello con cui il Condominio aveva evidenziato la ratifica, da parte della signora, del contratto tra esso condominio e la compagnia telefonica”.
Il Collegio, infatti, evidenzia nel provvedimento disaminato come oggetto del giudizio sia l’annullamento della delibera assembleare di installazione dell’antenna sul lastrico e non la validità del contratto tra il condominio e la società di telefonia.
“Dunque la deduzione circa la ratifica del contratto rileva in causa esclusivamente sotto il profilo della astratta idoneità della dedotta ratifica a far venir meno l’interesse della condomina all’impugnativa della delibera”, osserva il commentatore.
Correttamente, ha precisato la Cassazione, nella sua decisione di annullamento della delibera la Corte territoriale ha tenuto conto dello spazio occupato dall’antenna sul lastrico solare e ha ritenuto che, contrariamente a quanto sostenuto dal condominio, detto ingombro, ancorché limitato, fosse sufficiente a compromettere l’utilizzo del lastrico in ragione degli elementi accessori all’antenna. (E.G. per NL)