Il Garante per la protezione dei dati personali ha avviato una consultazione pubblica su uno schema di provvedimento che fissa le garanzie da rispettare per la costituenda banca dati nell’ambito dei servizi di comunicazione elettronica (il cosiddetto SIT – Sistema informatico integrato).
Il SIT potrà essere consultato dagli operatori del settore per verificare l’affidabilità dei clienti, prima di procedere alla stipula di nuovi contratti. Obiettivo della consultazione è quello di acquisire osservazioni e proposte da parte di tutti i soggetti interessati, eventualmente anche attraverso le associazioni di categoria rappresentative dei consumatori e delle società (telefoniche, tv interattiva). Con il provvedimento odierno l’Autorità ha fissato le regole generali alle quali dovranno attenersi i fornitori di servizi di comunicazione elettronica (che accederanno al SIT e lo alimenteranno fornendo le informazioni sugli inadempimenti) e il futuro gestore del SIT. Prima della costituzione della banca dati, operatori e gestore dovranno predisporre e sottoporre al Garante l’Accordo che regola i rapporti tra le parti, e in caso di esito positivo ogni operatore dovrà inoltrare all’Autorità una specifica richiesta di verifica preliminare. In applicazione dell’istituto del bilanciamento di interessi, previsto dal Codice privacy, l’Autorità ha ritenuto che il trattamento dei dati contenuti nel SIT possa essere effettuato dal gestore e dai partecipanti, anche senza consenso, al solo fine di verificare le eventuali morosità del cliente e nel rispetto delle prescrizioni impartite. Il dato relativo al mancato pagamento sarà inserito nel SIT solo nel caso in cui, dopo tre mesi dalla cessazione del contratto, sussista una morosità superiore a 100 euro e solo dopo che l’operatore abbia avvertito il cliente dell’imminente iscrizione, ove non regolarizzi il pagamento. Nel SIT, che dovrà essere separato, logisticamente e fisicamente da altre banche dati del gestore e protetto da elevate misure di sicurezza, potranno essere trattate solo informazioni di carattere negativo connesse ad eventuali inadempimenti del cliente verso gli operatori, con esclusione di altre finalità (ricerche di mercato, pubblicità, marketing). Nel SIT, inoltre, non potranno essere trattati dati sensibili o giudiziari e non potranno essere utilizzate tecniche o sistemi automatizzati di credit scoring. Al momento della stipula del contratto il cliente dovrà essere informato, in modo chiaro e preciso, anche del trattamento dei propri dati (anagrafici, codice fiscale o partita iva, importo dovuto per singolo operatore telefonico) effettuato nell’ambito del SIT. Le regolarizzazioni dei tardivi pagamenti dovranno essere comunicate dall’operatore telefonico al SIT entro 24 ore dall’avvenuta conoscenza, e il SIT dovrà cancellare gli inadempimenti al primo aggiornamento settimanale. Le morosità non sanate, trascorsi 36 mesi dalla risoluzione del contratto, saranno cancellate automaticamente. Osservazioni e contributi sullo schema di provvedimento messo a punto dal Garante dovranno pervenire entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta ufficiale all’indirizzo di posta elettronica [email protected]. (E.G. per NL)