Le società telefoniche dovranno attenersi a regole chiare e ben definite se vorranno utilizzare i dati dei clienti per attività di profilazione.
Nel corso di numerose ispezioni il Garante ha verificato una impressionante attività di profilazione fatta dai gestori telefonici senza il consenso degli interessati. In pratica i dati dei clienti sono stati usati per profilare le loro abitudini, conoscere le loro preferenze, analizzare le loro spese telefoniche e molto altro. É per questo che il Garante, con un provvedimento generale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11/07/2009, ha stabilito le regole alle quali ci si dovrà attenere per un corretto uso dei dati personali a fini di profilazione nel settore delle telecomunicazioni. Il Garante ha ribadito innanzitutto che i dati non possono essere utilizzati per questi scopi senza un’adeguata informativa e senza l’esplicito consenso degli interessati. Il Garante ha chiarito inoltre che le stesse regole valgono in generale anche per i dati personali trattati in forma "aggregata". Tuttavia rispetto ai dati trattati in forma "aggregata" il Garante ha previsto che i gestori telefonici possano anche chiedere una specifica verifica preliminare, indicando le modalità del trattamento che intendono effettuare. Nell’ambito di tale verifica il Garante potrà valutare, caso per caso, se consentire tali trattamenti senza l’esplicito consenso degli interessati. Anche in questa ipotesi tuttavia dovrà essere data sempre una adeguata informativa ai clienti. Infine il Garante ha dato tempo fino al 30 settembre prossimo affinché i gestori che già svolgono questa attività si mettano in regola, chiedendo al Garante la necessaria verifica. Per le attività di profilazione che dovessero avere inizio dopo l’entrata in vigore del provvedimento, tutte le nuove regole dovranno essere immediatamente applicate.