L’Associazione Tv Locali FRT ha consegnato al Ministero dello Sviluppo Economico le proprie osservazioni nell’ambito della consultazione pubblica sullo schema di modifica del Codice delle Comunicazioni Elettroniche predisposto dagli uffici dello stesso Ministero al fine di recepire le nuove direttive europee in materia.
Lo ha reso noto la Federazione stessa in una nota con la quale ha ricordato che "Alcune norme attualmente previste dal codice, finora applicate ai grandi operatori di rete della telefonia, se estese anche alle tv locali produrrebbero effetti devastanti in considerazione degli elevati (nonchè sproporzionati) importi che queste sarebbero chiamate a versare per l’utilizzo delle frequenze digitali". Per questo motivo, tra le varie richieste presentate "particolare attenzione è stata infatti posta sugli artt. 34 e 35 e sull’allegato 10, relativi al regime di contribuzione, argomento oggetto di attenzione da parte dell’Associazione da parecchio tempo". Nella nota presentata al Ministero l’Associazione Tv Locali FRT ha ricordato "che il regime di contribuzione applicato alle emittenti locali operanti in ambito analogico è stato (ed è ancora vigente nelle aree non digitalizzate) quello previsto all’art. 27, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 448, con il quale si stabilisce che i titolari di concessioni radiotelevisive in ambito locale sono tenuti al pagamento di un canone annuo pari all’1 per cento del fatturato fino ad un massimo di lire trenta milioni (€ 15.493,71, successivamente elevato a € 17.776,00). Con il passaggio al digitale terrestre tale regime è stato modificato. L’articolo 17, comma 2 bis del Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo Unico dei Servizi di Media audiovisivi e radiofonici) ha infatti stabilito che sia l’Agcom ad uniformare i contributi previsti per le diffusioni su frequenze terrestri in tecnica analogica a quelli previsti per le diffusioni in tecnica digitale. In attuazione a quanto disposto dal suddetto art. 17 l’Agcom, con l’art. 21 del Nuovo Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (delibera n.353/11/CONS del 23 giugno 2011) ha stabilito che: "in via transitoria, fino alla fine dell’anno di definitiva cessazione delle trasmissioni analogiche su tutto il territorio nazionale, continui ad applicarsi ai soggetti operanti su frequenze televisive terrestri anche in tecnica digitale il regime di contribuzione previsto dall’art. 27, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n.448 e dal decreto ministeriale 23 ottobre 2000". Il comma 2 dello stesso articolo 21 ha inoltre stabilito che: "a decorrere dall’anno di definitiva cessazione delle trasmissioni analogiche i contributi per i diritti di uso delle frequenze saranno determinati secondo il regime di contribuzione previsto dall’art. 35, commi 1, 3 e 4 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, assicurando almeno la compatibilità con gli attuali introiti statali". L’Associazione Tv Locali FRT ha chiesto al Ministero "di voler precisare che i diritti amministrativi previsti dall’art. 34 e dall’allegato 10 non siano applicabili agli operatori di rete per la radiodiffusione televisiva digitale terrestre in ambito locale e che i contributi di cui all’art. 35 continuino ad essere regolamentati, in via definitiva e non transitoria, come invece attualmente previsto dal comma 1, dell’ art 21 della delibere 353/11/CONS dell’Agcom, con gli stessi criteri stabiliti dall’art. 27, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n.448 (ovvero, contributi pari all’1 per cento del fatturato fino ad un massimo di € 17.776,00)".