Tlc., Agcom: sintesi della Consultazione pubblica su procedure assegnazione frequenze banda 1452-1492 MHZ per sistemi terrestri comunicazioni elettroniche

L’Agcom ha pubblicato la sintesi della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 18/15/CONS del 13 gennaio 2015, concernente le procedure e le regole per l’assegnazione e l’utilizzo delle frequenze disponibili nella banda 1452-1492 MHz per sistemi terrestri di comunicazioni elettroniche, con riferimento in particolare al testo ed alle domande presentate nel documento di consultazione di cui all’Allegato B alla suddetta delibera.

Preliminarmente, i rispondenti hanno osservato che:
1. La definizione di un’appropriata policy di uso delle risorse frequenziali è fondamentale per gestire efficientemente lo spettro, sia in termini di regole di allocazione delle frequenze sia di tempistiche di rilascio di queste ultime, al fine di garantire che gli operatori possano continuare ad investire in innovazione, con vantaggi di qualità e diversificazione dell’offerta per la clientela finale;
2. Nell’attuale contesto di crisi nazionale, anche il mercato delle telecomunicazioni radiomobili ha subito una significativa contrazione;
3. Nonostante le richieste all’Autorità affinché procedesse ad una completa pianificazione nazionale e locale delle frequenze per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale DAB+, tale adempimento risulta non ancora compiuto, con problemi al settore radiofonico, che mira al passaggio alle tecnologie diffusive digitali considerate naturale evoluzione del sistema e unica prospettiva per lo sviluppo del mercato. In tale ottica, si rileva che sia urgente ed indispensabile che l’Autorità completi il calendario di pianificazione del servizio T-DAB riscontrando l’effettiva disponibilità di risorse necessarie in primo luogo per i servizi nazionali e verificando l’effettiva e corretta gestione delle frequenze per servizi di radiodiffusione;
4. La banda larga mobile rappresenta e rappresenterà una parte consistente di tutta la banda larga disponibile nel Paese, non solo nelle aree a bassa densità abitativa ma anche nelle aree urbane e suburbane. La performance della rete dell’operatore è il parametro che maggiormente influenza la customer satisfaction, legata alla capacità dell’operatore di fornire ad ogni singolo cliente le necessarie prestazioni. A tal riguardo, è essenziale mettere a disposizione delle reti mobili nuove porzioni dello spettro nelle bande più adatte a questo tipo di servizi. Per l’Europa, un primo traguardo in questo senso è individuato dal Radio Spectrum Policy Program (RSPP), che prevede l’identificazione di 1200 MHz di spettro per il broadband mobile. In tale contesto, particolare importanza riveste la scelta dell’Italia di mettere all’asta la banda L e procedere all’assegnazione tempestiva dei diritti d’uso per servizi SDL di reti mobili.
1. Introduzione
1.1) Il rispondente ha ulteriori informazioni od osservazioni da esporre in merito agli aspetti generali trattati nella introduzione?
5. Le considerazioni dell’Autorità relative agli aspetti generali ed alla ricostruzione del quadro relativo alla banda 1.452-1.492 MHz sono state generalmente condivise.
6. Alcuni soggetti rispondenti hanno innanzitutto evidenziato che la tempistica della procedura di assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze nella banda suddetta risulta prematura rispetto allo stato della standardizzazione 3GPP e alla disponibilità e diffusione degli apparati. In particolare, in base alle specifiche tecniche del 3GPP, la banda 1452-1492 MHz deve essere utilizzata insieme ad un’altra banda di tipo FDD in modalità di “carrier aggregation”. Le specifiche attualmente prevedono la possibilità di aggregare prioritariamente la banda 1452-1492 MHz con la banda a 800 MHz per la tecnologia LTE e la banda a 2100 MHz per la tecnologia UMTS. Altre combinazioni potrebbero essere oggetto di successiva specifica tecnica. In tal caso, sarebbe comunque necessario un ulteriore periodo di tempo per la finalizzazione della specifica tecnica. Peraltro, secondo un rispondente un’altra ragione per cui occorrerebbe procrastinare l’effettuazione della gara è quella di attendere le modifiche legislative annunciate nel recente piano Banda Ultra Larga del Governo in merito all’armonizzazione europea dei limiti di emissione elettromagnetica, giudicate necessarie per consentire il deployment degli apparati che utilizzano la banda L sui siti esistenti.
7. Un rispondente ha altresì rappresentato che sono in corso investimenti in LTE che attendono ancora il ritorno economico, i quali rendono la procedura di assegnazione della banda L temporalmente prematura, imponendo agli assegnatari un anticipo di investimento rispetto alla maturità dell’ecosistema ed agli effettivi fabbisogni; peraltro, al momento della notizia dell’asta risultavano già definiti i piani di investimento degli operatori per l’anno 2015, piani che già necessitano di una riprogrammazione a seguito della pubblicazione del Piano strategico del governo per la Banda Ultra Larga. Il rispondente ha sottolineato che la banda in questione non è ancora assegnata ad IMT da ITU e non risulta ancora inserita nel Radio Spectrum Policy Programme europeo, osservando infine l’assenza a livello internazionale di così stringenti obblighi temporali per le procedure di assegnazione della banda in questione. Pertanto, secondo tale partecipante, le procedure di assegnazione non dovrebbero tenersi prima della conclusione della prossima WRC 15.
8. Un rispondente ha esposto che l’attuale mancato utilizzo della banda UHF L per la radiodiffusione sonora non è dipeso da una scelta degli operatori di questo settore, in quanto le predette frequenze non sono mai state pianificate per il servizio DAB e, di conseguenza, non sono stati rilasciati i relativi diritti d’uso.
9. Un altro partecipante ha sottolineato l’importanza della banda L nell’ottica dello sviluppo dei prossimi scenari tecnologici e infrastrutturali per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda Digitale Europea, i quali non possono prescindere dalla piena integrazione della rete fissa in fibra ottica ad alta capacità con quella broadband mobile. Nello specifico, tale rispondente ha evidenziato la rilevanza dell’impiego di tecniche di “carrier aggregation” per l’evoluzione della rete radio, per la quale è previsto un progressivo aumento della densità delle celle radio nelle aree urbane.
10. Un diverso soggetto non ha ritenuto pienamente idonei, seppur omogenei, i blocchi da 5 MHz della banda in questione per via della possibilità dell’armonizzazione globale che potrebbe avvenire in sede ITU della banda adiacente. Tale soggetto ha pertanto suggerito l’opportunità di prevedere una valorizzazione economica differenziata delle varie parti della banda. Secondo il medesimo rispondente, il bando di gara dovrebbe esplicitare che le frequenze in banda L per uso SDL siano assimilabili alle frequenze delle bande c.d. WAPECS e che pertanto sia consentito il secondary trading, con esplicita previsione di divieto di cambio di destinazione uso.
11. Un rispondente ha evidenziato che la vigente normativa internazionale (Rapporto n. 188 e Decisione ECC/DEC(13)03 della CEPT) destina la banda 1452-1492 MHz ai servizi MFCN SDL, mentre l’attuale normativa nazionale permetterebbe in teoria la partecipazione alla gara a operatori eventualmente interessati a lanciare il servizio DAB nella banda in oggetto, il che ostacolerebbe la realizzazione delle procedure di gara. Pertanto, al fine di assicurare uno scenario normativo e regolamentare coerente è necessario che l’Autorità proceda ad una revisione della delibera n. 664/09/CONS prima dell’emissione del bando di gara. Il medesimo soggetto ha specificato che l’assegnazione al servizio DAB di porzioni della banda L, al momento non utilizzata per tale servizio sul territorio nazionale, renderebbe inefficiente l’uso dello spettro.
2. Standard e tecnologie
2.1) Sulla base del descritto quadro di sviluppo tecnologico, il rispondente, qualora interessato all’uso delle frequenze, fornisca una breve descrizione delle previste modalità di utilizzo delle frequenze, della banda di accoppiamento di interesse, della copertura che intende realizzare in funzione della predetta banda di accoppiamento, della quantità di banda che è interessato ad acquisire e della tipologia di utenza alla quale intende offrire servizi con particolare riferimento alla situazione nazionale per ciò che attiene alle bande di accoppiamento e agli apparati, sia di rete che terminali.
12. Diversi soggetti hanno evidenziato che allo stato non risultano date certe in merito alla disponibilità commerciale degli apparati terminali e degli apparati di rete che implementano la banda 1452-1492 MHz, anche in considerazione del fatto che tale banda non risulta al momento ancora completamente standardizzata a livello 3GPP. In particolare, un rispondente ha sottolineato che tale ritardo, unitamente alle complessità realizzative legate alla sviluppo di un’infrastruttura di rete che supporti la banda L, rende difficile al momento identificare con certezza le aree in cui questa banda potrà essere utilizzata e la tipologia di utenza o di servizi specifici che potranno essere erogati, fermo restando che sia più efficiente impiegare la banda in esame in modalità MCFN SDL e che l’abbinamento con altre bande di frequenza potrebbe favorirne un utilizzo specifico per servizi a larga banda asimmetrici.
13. Uno dei partecipanti ritiene che l’utilizzo delle frequenze in banda L possa essere più proficuamente associato all’impiego della tecnologia LTE e che, da un punto di vista di caratteristiche di propagazione, sarebbe favorevole l’accoppiamento con la banda 1800 MHz. Pertanto, tale soggetto ritiene che il deployment potrebbe seguire una logica di potenziamento in aree geografiche ad elevata densità di traffico.
14. Un altro rispondente ha osservato che essendo le frequenze in banda L destinate ad un utilizzo di tipo SDL non debba essere introdotto un vincolo normativo che obblighi l’operatore a determinare in modo definitivo quale sarà la banda in abbinamento, permettendo in tal maniera un utilizzo più versatile della banda che potrà adattarsi ai futuri sviluppi tecnologici e alle esigenze del mercato.
15. Un soggetto ha evidenziato l’opportunità che il bando di gara possa prevedere a favore di un nuovo entrante che non disponga già di risorse frequenziali, la possibilità di una riserva di almeno un lotto, nonché di un accesso alle portanti degli altri assegnatari ed in particolare ad un combinato canale di uplink.
16. Infine, un partecipante alla consultazione pubblica non ha rilevato particolari problematiche tecniche che possano ostacolare la disponibilità degli apparati nella banda in esame, stimando, in funzione della futura evoluzione delle dinamiche di mercato, tempi di circa 12-15 mesi per la disponibilità di soluzioni tecnologiche.
3. Condizioni per l’utilizzo ordinato ed efficiente delle frequenze
3.1) Il rispondente concorda riguardo alla necessità di assegnare l’intera banda di interesse per l’uso dei sistemi MFCN SDL?
17. Numerosi rispondenti concordano con la necessità di assegnare l’intera banda 1452-1492 MHz per l’uso dei sistemi MFCN SDL ed evidenziano che, diversamente, si rischierebbe di generare inefficienze legate alla necessità di introdurre una banda di guardia, richiamando l’indicazione contenuta nella decisione ECC/DEC/(13)03 della CEPT.
18. Un soggetto ha invece osservato che l’intera banda debba essere assegnata ai sistemi IMT, più che genericamente ai sistemi MFCN SDL, e che quindi occorra attendere la WRC-15.
19. Infine, un altro rispondente ha ipotizzato una partizione della banda in modo da destinare al DAB una porzione adeguata se pur limitata con una sufficiente banda di guardia, salvo che non si trovi una soluzione adeguata in altre bande alle necessità del sistema radiofonico in tecnica digitale, al quale verrebbe sottratta questa porzione di spettro.
3.2) Il rispondente ritiene che le condizioni tecniche di uso e di compatibilità stabilite sulla base delle norme delle Decisioni e dei Rapporti CEPT pertinenti e della regolamentazione comunitaria siano efficaci e proporzionali allo scopo di garantire la coesistenza dei sistemi MFCN SDL tra loro e con altri servizi in banda e nelle bande adiacenti?
20. In relazione alla coesistenza dei sistemi MFCN SDL tra loro e con altri servizi in banda e nelle bande adiacenti, molti dei rispondenti hanno ritenuto efficaci e proporzionate le condizioni tecniche di uso e di compatibilità stabilite sulla base delle norme delle Decisioni e dei Rapporti CEPT pertinenti e della regolamentazione comunitaria. Tra questi, un soggetto ha evidenziato l’opportunità che l’Italia adotti nel PNRF, prima della gara, la corrispondente Decisione ECC 2013/(03) nella versione approvata in CEPT, onde assicurare che l’interezza della banda venga messa a disposizione alle medesime condizioni di uso, ed un altro ha rilevato che eventuali tecniche di mitigazione delle interferenze non dovrebbero essere a carico dell’operatore assegnatario delle frequenze.
21. In un contributo fatto pervenire da altro partecipante è stato evidenziato che, prima che la banda L possa essere oggetto di aggiudicazione, sarebbe necessario conoscere con maggior dettaglio le condizioni di utilizzo nelle bande adiacenti e i possibili fenomeni interferenziali, considerato che, per alcuni sistemi le maschere di emissione potrebbero non essere sufficienti a garantire la coesistenza e potrebbe, pertanto, essere necessario ricorrere ad altre tecniche di mitigazione, quali, ad esempio, la separazione spaziale tra le nuove stazioni radio basi operanti in tecnologia LTE e le stazioni esistenti.
4. Procedura di assegnazione dei diritti d’uso della banda
4.1) Il rispondente condivide la scelta dell’Autorità di adottare una procedura di selezione competitiva (asta) con un meccanismo aperto a round multipli simultanei ascendenti (SMRA)?
4.2) In considerazione della posizione espressa in merito al packaging dei lotti, il rispondente ha suggerimenti riguardo alle possibili varianti del predetto sistema, ad esempio nella direzione di un modello di offerta combinatoria di ridotta complessità?
22. La proposta dell’Autorità è stata condivisa da molti dei rispondenti.
23. In particolare, un soggetto ha auspicato che le regole di gara garantiscano l’effettiva parità di trattamento tra i soggetti partecipanti, i quali dovrebbero detenere lo specifico requisito di titolarità di diritti d’uso sulle frequenze in uplink destinate all’accoppiamento con la banda L; sulla stessa linea, un altro rispondente ha precisato che alla luce delle specifiche tecniche elaborate in ambito 3GPP, alla procedura di assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze nella banda 1452-1492 MHz dovrebbero partecipare gli operatori già assegnatari dei diritti d’uso delle frequenze di almeno una delle bande FDD a 800, 900, 1800, 2100 e 2600 MHz, limitando la partecipazione ad un operatore per gruppo societario.
24. Un soggetto ritiene che, trattandosi di una banda SDL, sarebbe più idonea una procedura di tipo beauty contest riservata agli operatori che offrono già servizi UMTS/LTE, anche in considerazione degli onerosi contributi che gli operatori radiomobili hanno già versato in passato in occasione delle aste UMTS e LTE. Lo stesso soggetto ha fatto presente che, qualora l’Autorità volesse procedere all’assegnazione tramite asta competitiva, un meccanismo SMRA sarebbe più opportuno rispetto a meccanismi complessi (ad esempio, combinatori), vista anche la tipologia del bene oggetto d’asta, consistente in lotti tra loro equivalenti e sostituibili; inoltre, le tempistiche di pagamento dovrebbero essere ritardate ed allineate in misura proporzionale alle tempistiche di erogazione del servizio.
25. Un rispondente ha osservato che l’utilizzo delle bande di frequenza dovrebbe essere soggetto a condizioni economiche meno onerose per gli operatori, in quanto dotare il Paese di infrastrutture a banda larga e servizi digitali consente di sfruttare l’effetto moltiplicatore che gli investimenti in questo ambito possono generare.
26. Un partecipante ritiene che l’asta di tipo SMRA debba essere espletata solo a seguito di un precedente interpello per la verifica della domanda.
27. Nel corso della consultazione pubblica, è stata rappresentata da alcuni rispondenti la necessità di definire regole di gara in grado di prevenire comportamenti di tipo collusivo, prevedendo un monitoraggio del comportamento all’interno della gara da parte di soggetti aventi lo scopo esclusivo di alterare lo svolgimento naturale dell’asta con mere finalità anticompetitive e/o finanziario-speculative.
28. In merito alle possibili varianti nella direzione di un modello di offerta combinatoria di ridotta complessità, un rispondente oltre a ritenere condivisibile la posizione espressa dall’Autorità a favore di un meccanismo di asta SMRA, non ha valutato giustificabile la generazione di particolari difficoltà computazionali per la valutazione delle offerte.
5. Caratteristiche e dimensioni dei lotti di frequenze
5.1) Qual è la valutazione del rispondente riguardo alle opzioni descritte per la formazione dei lotti di gara? In particolare, nel caso della configurazione con lotti da 5 MHz, il rispondente ritiene necessario proporre anche un cap massimo sul numero di lotti aggiudicabili?
5.2) Ove lo ritenesse, il rispondente indichi inoltre la configurazione più rispondente alle proprie esigenze, specificandone chiaramente i vantaggi.
29. Riguardo alle opzioni descritte per la formazione dei lotti di gara, vari soggetti hanno espresso preferenza per la configurazione di 8 lotti da 5 MHz, spiegando che tale soluzione consente di garantire la maggiore flessibilità nella procedura di assegnazione della banda di interesse, lasciando alle dinamiche di mercato un elevato grado di libertà nel determinare la ripartizione dello spettro tra i concorrenti. Gli stessi hanno rappresentato in tale ipotesi sia la necessità di introdurre un cap massimo di lotti aggiudicabili per singolo partecipante (pari a 2, 3 o 4 lotti nelle varie proposte pervenute), sia la necessità di garantire la contiguità dei lotti di ogni aggiudicatario, in modo da assicurare la massima efficienza d’uso delle risorse spettrali, la miglior coesistenza tra gli apparati dei diversi operatori, e minori costi di pianificazione, installazione e gestione della rete.
30. E’ stato altresì osservato da altri che, al fine di prevenire accaparramenti e utilizzare in modo efficiente la risorsa, la configurazione più idonea sia il pre-packaging della banda in 4 lotti da 10 MHz, da assegnare per massimo un lotto a partecipante.
31. Un rispondente non condivide l’opzione di packaging in lotti da 5 MHz, sul presupposto che tale soluzione potrebbe prestarsi a dinamiche di collusione tra gli operatori. Diversamente, tale soggetto ha ritenuto più idonea la segmentazione della banda disponibile in 3 lotti, di cui uno da 20 MHz e gli altri due da 10 MHz, senza l’introduzione di vincoli sul numero massimo di lotti aggiudicabili, e prevedendo la riserva di un lotto ai soggetti nuovi entranti. Sulla stessa linea, un altro partecipante alla consultazione pubblica ha auspicato l’adozione di una procedura di assegnazione con blocchi contigui di almeno 10 MHz e possibilmente almeno un blocco da 20 MHz.
6. Obblighi associati ai diritti d’uso delle frequenze
6.1) Il rispondente condivide la scelta dell’Autorità di non imporre per la banda di interesse obblighi di copertura limitandosi alla clausola use-it-or-lose-it nei termini specificati?
32. La totalità dei soggetti che si sono pronunciati sul punto ha condiviso la scelta dell’Autorità di non imporre obblighi di copertura.
33. In generale i rispondenti hanno anche condiviso la clausola use-it-or-lose-it, con alcuni distinguo. In particolare, un soggetto ha ritenuto che il soddisfacimento di tale clausola dovrebbe essere verificabile solo con la messa in servizio delle stazioni radio base e non con l’avvio di un servizio pubblico che non potrà, per sua natura, essere associato solo alla banda in esame; un altro rispondente ha condiviso la clausola purché articolata come obbligo di avvio del servizio in almeno una regione italiana entro l’arco temporale di due anni, prevedendo un allungamento della durata dei diritti d’uso delle frequenze come meccanismo incentivante all’avvio del servizio.
34. Un altro soggetto non ha condiviso l’introduzione della predetta clausola, in quanto i tempi e i modi per l’utilizzo della banda L come SDL dovranno essere necessariamente condizionati dalla reale crescita del traffico dati e dalla disponibilità tecnologica di apparati di rete e terminali.
35. Alcuni soggetti hanno rappresentato di non condividere l’imposizione di un obbligo di utilizzo delle frequenze su base regionale, in quanto, essendo il servizio significativamente “market driven”, sarebbe più opportuno lasciare a ciascun aggiudicatario la libertà di utilizzare la banda in parola anche su base diversa da quella regionale, eventualmente riducendo l’obbligo di installazione della rete e di utilizzo delle frequenze ad un numero inferiore di regioni italiane.
36. Infine, un rispondente ha richiesto l’inserimento di un obbligo di accesso a favore di operatori che non si aggiudichino le frequenze in capo agli aggiudicatari, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, nonché condizioni particolari in caso di un unico aggiudicatario di tutta la banda.
7. Durata dei diritti d’uso delle frequenze
7.1) Il rispondente ritiene condivisibile la scelta proposta in relazione alla durata dei diritti d’uso per la banda di interesse?
37. Molti dei rispondenti hanno condiviso la proposta dell’Autorità.
38. Nello specifico, un soggetto ha rappresentato l’interesse alla previsione di una estensione di alcuni anni come forma di premio per gli operatori che raggiungano soglie di copertura, determinate dall’Autorità entro un certo numero di mesi dall’aggiudicazione delle frequenze.
39. Altro rispondente, pur condividendo la proposta dell’Autorità, ha richiesto di rimodulare il prezzo di riserva o, in alternativa, di prevedere una maggiore durata pari al periodo necessario a poter impiegare su scala significativa le frequenze in questione, pianificando al meglio il piano di rientro degli investimenti, alla luce del fatto che la banda L non potrà essere immediatamente usata a partire dalla assegnazione.
40. Un rispondente, nel condividere la scelta dell’Autorità, ha auspicato la definizione di un criterio generale di rinnovo dei diritti d’uso non inserito in una procedura competitiva.
41. Diversamente, uno dei soggetti rispondenti ha richiesto un’estensione della durata dei diritti d’uso, con slittamento della data di inizio, in considerazione dei nuovi investimenti in infrastrutture, dei costi di aggiudicazione dei diritti e della progressiva disponibilità e diffusione di apparati terminali.
8. Contributi e prezzo di riserva
8.1) Il rispondente ritiene condivisibili i criteri per la fissazione dei contributi per l’uso ottimale dello spettro, e quindi il valore minimo per le offerte economiche nella procedura selettiva di cui alla presente consultazione?
42. La totalità dei rispondenti al quesito ha ritenuto in generale non condivisibile quanto proposto dall’Autorità in merito alla fissazione dei contributi per l’uso ottimale dello spettro, evidenziando che il valore del prezzo di riserva debba essere riconsiderato per tener conto dell’effettivo valore intrinseco della banda in esame.
43. In particolare, alcuni non hanno ritenuto adeguato correlare il valore delle frequenze nella banda L con il valore delle frequenze nella banda a 1800 MHz, in quanto quest’ultima non solo non necessita di accoppiamento con altra banda per essere utilizzata, ma risultava già utilizzata dalla tecnologia GSM quando è stata effettuata la gara LTE, quindi gli operatori avevano già la disponibilità di un’infrastruttura di rete, oltre che di chipset e apparati; diversamente, nel caso della banda L occorrerà riprogettare e installare una nuova rete senza possibilità di riutilizzo dell’infrastruttura esistente, e inoltre risulta ancora incerta la tempistica relativa alla disponibilità tecnologica.
44. Pertanto, gli stessi soggetti hanno proposto prezzi di riserva inferiori rispetto al valore indicato dall’Autorità, evidenziando innanzitutto che l’Autorità tedesca ha indicato una base d’asta pari a 18,75 milioni di euro per singolo lotto da 5 MHz, nonostante i migliori indicatori economici della Germania rispetto all’Italia. Taluni rispondenti hanno inoltre sottolineato l’esperienza dell’Irlanda, che ha fatto riferimento alle best practice applicabili o all’utilizzo della banda 2600 MHz come proxy.
45. Altri soggetti invece, fra coloro che hanno ritenuto, anche in via subordinata, adeguato il meccanismo di benchmark utilizzando la banda 1800 MHz, hanno richiesto che l’Autorità incrementasse il livello di sconto ipotizzato, proponendo varie motivazioni tra cui quella di tener conto di fattori di rischio e limitazioni quali il grado di incertezza legato allo sviluppo del relativo ecosistema e i non ancora ben definiti ed eventuali vincoli di deployment connessi alla coesistenza con altri sistemi operanti nelle bande adiacenti, la necessità di accoppiamento della banda L con altre bande di frequenza e i rilevanti investimenti necessari per la rete, nonché alcuni fattori quali la contrazione del mercato delle telecomunicazioni mobili, l’attuale mancanza di assegnazione della banda in oggetto ad IMT, l’assenza di standardizzazione 3GPP per l’interfaccia e-UTRA, la disponibilità di opzioni tecnologiche alternative per la carrier aggregation.
46. Altro soggetto ha rappresentato che per la banda in esame il corretto riferimento possa essere rappresentato dalla banda a 2000 MHz TDD, essendo, tra le bande di tipo asimmetrico già valorizzate, quella a proprio parere con caratteristiche radioelettriche più simili alla banda L.
47. Il rispondente che aveva ritenuto preferibile una procedura di gara di tipo beauty contest ha evidenziato coerentemente che il valore di riserva debba essere quindi nullo; in alternativa, il valore di riserva dell’asta dovrebbe essere sensibilmente ridotto.
48. Un rispondente infine ha proposto l’introduzione di un ulteriore sconto riservato ai nuovi entranti.
Allegato 1
Elenco dei rispondenti alla consultazione pubblica indetta con delibera n. 18/15/CONS
1. Club DAB Italia Scpa
2. Ericsson Telecomunicazioni S.p.A.
3. Fastweb S.p.A.
4. H3G S.p.A.
5. Huawei Technologies Italia s.r.l.
6. Qualcomm Europe Inc.
7. Telecom Italia S.p.A.
8. Vodafone Omnitel N.V.

9. Wind Telecomunicazioni S.p.A.

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