In merito alle procedure di vendita via telefono di servizi televisivi e di telecomunicazioni, l’Antitrust ha deciso di irrogare due sanzioni di 100mila euro ciascuna a H3g S.p.A. e Sky Italia S.r.l, per violazione della nuova normativa sui Diritti dei Consumatori. Si tratta dei primi casi di applicazione della “Consumer Rights”, in forza delle competenze attribuite in materia all’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato dal decreto legislativo n.21/2014.
Al termine dei procedimenti avviati nel marzo scorso, l’Agcm ha accertato che le procedure di “teleselling” adottate dai due professionisti non rispettano i requisiti di forma previsti dal Codice del Consumo per la conclusione di contratti via telefono. Dall’istruttoria è, infatti, emerso che i professionisti non forniscono al consumatore le informazioni necessarie per decidere in modo consapevole di rinunciare alla forma scritta e di acconsentire allo scambio della conferma dell’offerta e dell’accettazione della stessa su supporto durevole. Inoltre, risulta che la registrazione della telefonata, nel corso della quale viene prospettata l’offerta, non è stata messa nella piena disponibilità del consumatore affinché quest’ultimo possa conservarla e utilizzarla in futuro per la tutela dei suoi interessi, così come richiesto dalla definizione di “supporto durevole” contenuta nel Codice del Consumo (ad esempio, messaggi di posta elettronica, chiavi USB, CD e DVD). E’ stato infine accertato che, in base alle procedure adottate dai due professionisti, il consumatore è vincolato a prescindere dalla sottoscrizione del modulo contrattuale. (E.G. per NL)