Telecom Italia non potrà più subordinare l’attivazione di una nuova utenza al pagamento delle bollette insolute intestate ad altro cliente. Lo ha deciso l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 21 agosto 2008, accettando e rendendo vincolanti gli impegni presentati dalla società in materia di morosità pregresse. Viene così chiuso, senza accertamento dell’infrazione, il procedimento avviato il 13 dicembre 2007.
L’istruttoria doveva verificare se subordinare, come faceva Telecom, la richiesta di attivazione di una nuova utenza o di subentro in una già attiva al pagamento di morosità del precedente contraente, e dunque di corrispettivi non legati ad alcuna controprestazione, costituisse un abuso di posizione dominante.
Per effetto degli impegni, riformulati da Telecom nel corso del procedimento, la società potrà richiedere il pagamento delle morosità pregresse, in caso di domanda di attivazione di una nuova utenza, soltanto al cliente debitore e non, come in precedenza, anche ai soggetti con legami societari o personali con il cliente moroso. Telecom ha inoltre riformulato, nelle Condizioni Generali di Abbonamento, le condizioni di subentro, chiarendo esplicitamente che il subentrante assume la medesima posizione giuridica del precedente intestatario, succedendo in tutti i crediti ed accollandosi tutti i debiti derivanti dal rapporto contrattuale, inclusi eventuali debiti relativi a prestazioni già eseguite.
Chi chiede dunque una nuova attivazione (con diverso numero telefonico) non sarà tenuto a pagare arretrati di terzi. Chi invece intende mantenere lo stesso numero potrà, ovviamente, essere chiamato a saldare il debito del precedente titolare.
Eliminata anche la possibilità, per l’azienda, di subordinare alla prestazione di garanzie patrimoniali l’attivazione della linea telefonica a chi si trovi in condizioni economiche tali da pregiudicare il pagamento del servizio poiché, ad esempio, protestato o fallito.
Secondo l’Autorità gli impegni adottati sono idonei a rimuovere gli effetti pregiudizievoli per i consumatori e i profili anticoncorrenziali ipotizzati nel provvedimento di avvio: Telecom non potrà infatti più utilizzare quella forma di tutela preventiva atipica che le permetteva di richiedere morosità di terzi.