Il gestore di un servizio di telefonia non è tenuto al versamento del canone comunale per l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche, poiché il presupposto dello stesso canone è l’occupazione materiale del suolo: così si è espresso il TAR Calabria con sentenza del 12 aprile 2010.
Il D.Lgs. 446/1997 prevede, al suo art. 63, che l’occupazione delle aree di enti locali possa essere assoggettata al pagamento di un canone, determinato al momento dell’atto di concessione, in luogo della più nota tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. La stessa norma dispone altresì, relativamente alle occupazioni costituite da cavi o condutture, che detto canone possa essere determinato sulla base del numero delle utenze, facendo una distinzione tra i comuni con meno di 20.000 abitanti e quelli con più di 20.000. Detto importo, secondo la norma, non deve essere inferiore a 516 euro annui, è soggetto a rivalutazione annuale in base ai canoni Istat, e deve essere pagato annualmente in un’unica soluzione. Nel caso in questione le parti sono il Comune di Vibo Valentia e la società Fastweb, e l’oggetto del contendere sono le notifiche degli avvisi di pagamento del Cosvap dal 2003 al 2008. Il TAR, nello specifico, ha specificato che il D.Lgs 259/2003 ha introdotto una garanzia per la liberalizzazione del mercato, sulla base del quale Fastweb ha iniziato a svolgere la sua attività utilizzando le linee di Telecom Italia, pur senza vantare effettivamente una concessione da parte degli organi locali. Il Comune di Vibo Valentia, sosteneva pertanto che Fastweb fosse tenuta al pagamento del canone di cui sopra, per il solo fatto di essere utilizzatrice della rete di un altro operatore occupante il pubblico suolo, sebbene con l’utilizzo di cavi di proprietà di altri soggetti. Il TAR ha dichiarato inammissibile la domanda del comune, poiché ogni società, qualora volesse utilizzare le infrastrutture di altri operatori, dovrebbe in ogni caso stipulare una concessione di utilizzo di pubblico suolo, se si considera che è previsto dalla legge che il pagamento del canone deve essere effettuato dal titolare della concessione e che l’importo del canone viene stabilito in detta concessione. Questo contrasterebbe con la normativa europea relativa al settore delle comunicazioni e al libero accesso del mercato, in quanto lo renderebbe assai più difficoltoso. Il Tribunale amministrativo ha pertanto stabilito che il comune può stabilire il pagamento del canone di concessione con il proprietario dell’infrastruttura, il quale sarà tenuto a pagarlo a seconda delle utenze effettivamente servite. Sarà poi lo stesso proprietario ad esigere parte del pagamento del canone dalle società che utilizzano la sua rete. In conclusione si afferma pertanto che non vi è un solo rapporto ma due: uno tra il comune e il proprietario, ed uno tra il proprietario e la società che utilizza la rete. Ma sarà soltanto il proprietario dell’infrastruttura a dover corrispondere il Cosvap. (P.T. per NL)