di News a cura della Redazione
da Il Quotidiano Giuridico – Quotidiano di informazione e approfondimento giuridico N 27/06/anno 2007
L’autorità per le comunicazioni ha ritenuto, necessario intervenire con una regolamentazione bilaterale, fonte di obblighi anche per gli operatori che non abbiano significativo potere di mercato, poiche’ altrimenti la previsione di una tempistica di attivazione per il cliente sarebbe priva di rilevanza sostanziale e si risolverebbe in una mera clausola di stile, dal momento che uno degli operatori sarebbe immune da obblighi e, quindi, giuridicamente libero di frustrare qualsiasi esigenza di tempestivita’, mentre il consumatore, d’altro canto, nell’ipotesi di un eventuale ritardo, ben difficilmente potrebbe verificare a chi debba essere imputato questo disservizio, con il risultato, anche per questo, di un’assoluta incertezza sui tempi dell’attivazione del servizio. Le misure di cui al presente provvedimentorientrano tra le misure a tutela dei consumatori, in quanto garantiscono la migrazione degli utenti con minimo disservizio e la liberta’ di scelta degli stessi nel cambiare fornitore di servizi di accesso, in coerenza con quanto previsto all’art. 1, comma 3 della legge 2 aprile 2007, n. 40.
(Deliberazione Autorit per le garanzie nelle comunicazioni 06/06/2007, n. 274/07/CONS, G.U. 26/06/2007, n. 146)