Costruire un traliccio per telefonia cellulare su terreno agricolo si può, se l’amministrazione comunale ritarda ad opporsi. La sentenza è la n. 1578/2009 del Consiglio di Stato. Una sentenza di quelle che pone in primo piano l’interesse economico del privato rispetto a quello della P.A. Si legge nella sentenza: “il valore giuridico che viene privilegiato, nel conflitto di interessi che si apre tra l’amministrazione ed il privato, è quello all’immediato esercizio da parte di quest’ultimo dei poteri in cui si estrinseca l’iniziativa economica”. Il caso in questione riguarda l’installazione di un traliccio per telefonia cellulare in un terreno agricolo che l’amministrazione comunale del luogo (Mortara – Pavia) non avrebbe ritenuto idoneo allo scopo, negando, pertanto, il permesso di costruire. A seguito del ricorso al TAR da parte della società costruttrice, questa otteneva la sospensiva del diniego del Comune. L’ente, però, nonostante fossero scaduti i termini, richiedeva documentazione integrativa e, successivamente, ingiungeva la demolizione dei lavori che sino ad allora erano stati effettuati. Ulteriore ricorso al TAR ed ulteriore sospensiva a favore dei costruttori. Nel frattempo il giudizio giungeva nella fase di merito ed il TAR riuniva i ricorsi pronunciandosi – solo parzialmente – a favore del soggetto cui era stato dato l’appalto per la costruzione. Infatti, il TAR nonostante avesse accertato l’illegittimità delle pretese del Comune e la tardività con la quale il Comune stesso si era pronunciato in merito alla richiesta di integrazione della documentazione, aveva stabilito che “l’adozione di un atto esplicito negativo impedisce la formazione del silenzio assenso anche se l’atto stesso venga successivamente sospeso o annullato”. Il Consiglio di stato, però, non condividendo le argomentazioni del TAR ha annullato la sentenza stabilendo che “la formazione del silenzio assenso, che avviene decorsi i termini previsti dalla legge, preclude all’amministrazione di tornare sui suoi passi”. (M.P. per NL)