TAR Piemonte: art. 10 bis legge n. 241/90 – illegittimità del provvedimento di diniego che non motiva le ragioni del non accoglimento delle osservazioni presentate dal privato

Estratto da una circolare della struttura di competenze a più livelli Consultmedia (collegata a questo periodico)


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Estratto da una circolare della struttura di competenze a più livelli Consultmedia (collegata a questo periodico)- la circolare integrale può essere richiesta esclusivamente dagli assistiti Consultmedia all’indirizzo: [email protected] – (…) = omissis – “(…)Si desidera informare codeste imprese che con la sentenza richiamata in epigrafe la giurisprudenza ha ribadito l’illegittimità del provvedimento definitivo emesso dalla P.A., qualora esso non espliciti le ragioni che hanno determinato il rifiuto delle osservazioni rese dal privato a seguito della comunicazione di diniego dell’istanza, ex art. 10 bis L. 241/90. In particolare, il T.A.R. Piemonte (…) ha sancito che “la giurisprudenza amministrativa (…) è concorde nel rilevare come la fase procedimentale prevista dal citato art. 10 bis costituisca presupposto di legittimità del provvedimento finale (laddove di segno negativo). A tal fine, peraltro, non è sufficiente che detta frase procedimentale sia stata concretamente attivata, ma occorre che l’Amministrazione espliciti compiutamente, nel provvedimento finale, le ragioni del non accoglimento delle osservazioni presentate dal privato”.
In proposito, il Giudice Amministrativo ha chiarito che (… segue per assistiti Consultmedia…).Nel ricordare che questa struttura è a disposizione per ogni ulteriore informazione sull’argomento, si partecipa che il partner di riferimento è: dr.ssa Daniela Gabaldi – tel. 0331/452183 fax 593008 – [email protected] (…)

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