La legge federale sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40) prescrive che gli obblighi di annuncio e di pagamento della tassa di ricezione dipendono dall’esercizio di apparecchi di ricezione. L’ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV; RS 784.401) prevede eccezioni in merito.
La ricezione di programmi radiotelevisivi deve essere annunciata prima del suo inizio. L’annuncio per la ricezione di programmi televisivi non include automaticamente quello per la ricezione di programmi radiofonici e viceversa.
Apparecchi radiofonici e televisivi
Quando si è in presenza di apparecchi radiofonici e televisivi si presuppone che gli stessi siano pronti all’uso. Un apparecchio è considerato pronto all’uso se bastano poche manipolazioni per rendere la ricezione possibile. Gli apparecchi che non sono tecnicamente in grado di ricevere programmi non sottostanno all’obbligo di annuncio e di pagamento della tassa di ricezione.
La rete via cavo è una rete di linee che permette di fornire programmi radiodiffusi e servizi di telecomunicazione agli abbonati che vi sono allacciati. Il proprietario di un immobile deve pagare queste tasse direttamente al gestore della rete e può addossarle all’inquilino.
Le tasse della rete via cavo non hanno nulla a che vedere con le tasse di ricezione. Sono riscosse da istituzioni diverse.