Importante pronuncia in Svizzera, non tanto per gli esiti della vicenda, ma per i motivi di merito della decisione dell’UFCOM (Ufficio Federale delle Comunicazioni) sul caso dell’emittente privata svizzero-tedesca U1, distribuita gratuitamente in “chiaro” sulle reti cablate di Cablecom, uno dei maggiori operatori privati del settore. Dopo aver esaminato tutta la documentazione riguardante programmazione di U1 TV, l’Ufficio federale delle comunicazioni è giunto alla conclusione che non siano soddisfatti i presupposti necessari ad imporre l’obbligo di diffusione. Attualmente, il programma dell’emittente U1 TV non soddisfa le condizioni valide per l’applicazione dell’obbligo di attivazione. Affinché l’UFCOM possa obbligare un esercente di reti via cavo, a diffondere gratuitamente un determinato programma, quest’ultimo deve contribuire in misura particolare all’adempimento del mandato costituzionale. La Costituzione Svizzera esige che la radio e la televisione contribuiscano alla libera formazione delle opinioni, all’informazione e all’istruzione, promuovano la cultura svizzera e tengano conto delle caratteristiche federali della Confederazione. Queste particolari esigenze editoriali devono essere soddisfatte dall’insieme della programmazione di un’emittente e non solo da singole trasmissioni. U1 TV non è stata in grado di dimostrare, che il suo palinsesto adempie a tali requisiti. Vi sono troppe incognite, sia per quanto riguarda le nuove trasmissioni sportive, sia per il resto della programmazione per poter sancire un obbligo di attivazione. Inoltre, U1 TV diffonde numerose trasmissioni finanziate mediante numeri di servizi a valore aggiunto, e parzialmente in contrasto con il mandato di prestazioni costituzionale. Perciò affinchè un gestore privato di reti cablate debba gratuitamente distribuire in chiaro un canale tv, è necessario che quest’ultimo offra una programmazione corente con i principi costituzionali in materia di libertà di manifestazione del pensiero, e che non richieda ai sui utenti l’esborso di danaro (attraverso il ricorso a numerazioni a valore aggiunto) per fruire di servizi supplementari, ancorché di natura finanziaria: vi è dunque un contrasto di principi tra la possibilità di fruire gratuitamente di un programma tv e la richiesta, da parte di quest’ultimo di prestazioni a titolo oneroso ai propri utenti, per servizi suppletivi che sono comunque inclusi nella regolare programmazione. Cablecom aveva inizialmente previsto di non diffondere più U1 TV in analogico a partire da fine agosto 2007. U1 TV aveva allora inoltrato ricorso all’UFCOM. Quest’ultimo aveva quindi obbligato Cablecom a continuare ad includere U1 TV nella sua offerta analogica fino a quando non sarebbe stata pronunciata una decisione definitiva.(Paolo Masneri per NL)