Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 23 aprile 2014, in ottemperanza al Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica, è stata trattata da Agcom la posizione del portale www.cineblog-01.net, ritenuto reo di sfruttamento di opere digitali (alcune recenti, altre ancora in programmazione nelle sale cinematografiche) in violazione dei diritti d’autore.
Nel merito, in data 7 aprile 2014, con l’istanza DDA/3, Inthelfilm s.r.l. aveva segnalato la presenza sul sito www.cineblog-01.net di un’opera di carattere cinematografico, denominata “Come il vento”, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633 – “Protezione del diritto d’autore e di altri connessi al suo esercizio” -. La FAPAV (Federazione Tutela Contenuti Audiovisivi e Multimediali), con una successiva istanza (DDA/27) datata 14 aprile 2014, aveva riscontrato una significativa quantità di opere cinematografiche in presunta violazione della suddetta legge. Come si legge dal protocollo AGCOM n. DDA/0000021 del 15 aprile, la FAPAV (in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società BIM Distribuzione S.r.l., Eagle Pictures S.p.a., Filmauro S.r.l., Lucky Red S.r.l., Notorius Pictures S.p.a., detentrici dei diritti di sfruttamento per il territorio italiano sulle opere oggetto di istanza) ha dichiarato inoltre che “data l’assenza sul sito internet di un riferimento del gestore del sito stesso, non è stato possibile inviare notifica con richiesta di rimozione”. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, a seguito delle opportune verifiche del caso e non avendo ricevuto, entro tre giorni lavorativi decorrenti dal 15 aprile 2014, alcuna controdeduzione né dai prestatori di servizi, né dal gestore del sito, con la delibera n. 41/14/CSP del 23 aprile 2014, ha ordinato “ai prestatori di servizi di mere conduit operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione dell’accesso al sito www.cineblog-01.net, univocamente identificato dal nome di dominio, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento”. Ora, in caso di inottemperanza, Agcom irrogherà la sanzione prevista dall’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n.249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 182-ter della legge n. 633/41. Resta salva la possibilità per gli interessati di ricorrere al TAR, ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104., entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento. (V.R. per NL)