Una sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte chiarisce la questione.
A seguito della sentenza n. 78/29/07 della Commissione tributaria regionale del Piemonte (Ctr), i giudici tributari hanno implicitamente ritenuto impugnabile l’invito di pagamento relativo alle spese di giustizia che, tra le altre cose, non è ricompresso nell’elenco degli atti tributari contro cui è ammesso presentare ricorso, ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 546/92. E’ questa una pronuncia importante che sembra confermare anche l’orientamento della Cassazione, espresso da ultimo con la sentenza n. 21405/2007, secondo cui l’elencazione degli atti inoppugnabili non è da considerarsi tassativa. La controversia de qua prendeva il via da un invito di pagamento, notificato dalla stessa Commissione tributaria regionale di Torino, emesso ai sensi dell’art. 212 del T.U. in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002). La cartella di pagamento ineriva spese di giustizia civile prenotate a debito dalla Corte di Cassazione in merito ad una sentenza di rinvio. Il contribuente presentava ricorso alla Ctp (Commissione tributaria provinciale), ritenuta competente, eccependo alcuni vizi e violazioni afferenti alla trasmissione dell’invito di pagamento. La Ctp rigettava il ricorso, pronunciandosi nel merito, dando impulso all’impugnazione della sentenza di primo grado da parte del contribuente. Se da una parte, la Ctr confermava la sentenza di primo grado, sia dal punto di vista processuale che sostanziale, dall’altro tale pronuncia ha implicitamente riconosciuto la legittimità dell’impugnazione davanti ai giudici tributari avverso gli inviti di pagamento delle spese di giustizia. L’importante è che si tratti di atti che contengano la manifestazione di una compiuta e definitiva pretesa tributaria.(M.P. per NL)