Il Consiglio dei ministri, nella riunione dell’8 settembre 2011, ha approvato un disegno di legge costituzionale che disciplina il procedimento di soppressione della provincia quale ente locale statale.
Il provvedimento, proposto dal Presidente del Consiglio e dai Ministri per le riforme per il federalismo e per la semplificazione normativa, inizia ora il complesso iter necessario per apportare modifiche alla Costituzione. Il disegno di legge modifica gli articoli 114,117,118, 119, 120, 132, 133 della Costituzione, con l’obiettivo di ottenere, in ogni Regione, una riduzione dei costi complessivi degli organi politici e amministrativi, oltre che una semplificazione dell’organizzazione. La parole “province” , nella rubrica del Titolo V della Costituzione, sarà sostituita da "Città metropolitane". Le disposizioni della legge costituzionale si applicano anche alle Province delle Regioni a statuto speciale, fatta eccezione però per quelle autonome di Trento e Bolzano. Riguardo alla competenza legislativa regionale, il provvedimento stabilisce che spetterà alla legge regionale, adottata previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, istituire sull’intero territorio regionale forme associative fra i Comuni per l’esercizio delle funzioni di governo di area vasta, nonché definirne gli organi, le funzioni e la legislazione elettorale. In sede di prima applicazione, entro un anno dall’entrata in vigore della legge costituzionale, le Regioni istituiranno le forme associative previste dalla nuova normativa; alla cessazione del mandato amministrativo le Province saranno soppresse e contestualmente saranno istituite le forme associative previste dalle rispettive leggi regionali. Contestualmente alla soppressione, i Comuni ricadenti nel territorio delle province soppresse saranno costituiti in Unione di comuni, per lo svolgimento delle funzioni di governo di area vasta già esercitate dalle province. L’unione di comuni succederà alla provincia in ogni rapporto giuridico, anche di lavoro, esistente alla data di soppressione. Le Regioni dovranno anche sopprimere enti, agenzie, organismi che svolgono funzioni di governo di vasta area alla data di entrata in vigore della legge costituzionale, e non potranno istituirne altre. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge costituzionale, con legge dello Stato, sarà adeguata alla nuova normativa la disciplina concernente l’autonomia tributaria e finanziaria di Regioni e Comuni.