di Francesco Antonio Genovese, Magistrato
da Quotidiano Giuridico N 27/09/anno 2006
In tema di obbligazioni tributarie dei soci di società personali, in conseguenza della cessione della quota o in ragione dello scioglimento del rapporto sociale, limitatamente ad un socio ex art. 2290, primo comma, cod. civ., persiste la responsabilità patrimoniale del socio per tutte le obbligazioni sociali, ivi incluse anche quelle tributarie, esistenti al momento dello scioglimento, responsabilità che è diretta, ancorché sussidiaria. Di conseguenza, essendo il debito del socio il medesimo della società, l’Amministrazione finanziaria non ha l’obbligo di notificare al socio l’avviso di accertamento (o di rettifica) in quanto l’accertamento effettuato nei confronti della società ha effetto anche nei confronti del socio, limitandosi a notificargli, nella vigenza dell’art. 46 d.P.R. n. 602 del 1973 (applicabile ratione temporis) l’avviso di mora ovvero la cartella di pagamento. Infatti, il socio, nell’impugnare questo atto può contestare anche l’esistenza e l’ammontare del debito d’imposta, senza che sussista alcuna violazione del suo diritto di difesa.
(Cassazione tributaria Sentenza 06/09/2006, n. 19188)