Pronti i Decreti per l’attuazione del D. Lgs. 151/2005. In dirittura d’arrivo gli ultimi due regolamenti necessari per dare, finalmente, il via al nuovo sistema di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche disegnato dal D. Lgs. 151/2005.
I provvedimenti coincidono con i due decreti ministeriali recanti (in attuazione del D. Lgs. 151/2005 e D. Lgs. 152/2006) le “modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche da parte dei distributori e degli installatori di AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica” e la “disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani conferiti in maniera differenziata”. I D.M. in parola, trasmessi lo scorso 13 marzo 2008 dal Dicastero dell’Ambiente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, faranno partire, una volta in vigore, il sistema di ritiro degli apparecchi giunti a fine vita da parte dei distributori di Aee nella misura di “uno per uno”, relativa gestione e conferimento ai centri di raccolta autorizzati poi ad avviarli a recupero e smaltimento. Il D. Lgs. 151/2005, emanato in recepimento delle direttive europee 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e 2003/108/Ce, ha introdotto sul piano nazionale nuove regole che impongono:
1) l’obbligo, per i produttori di nuovi beni, di non utilizzare determinate sostanze pericolose nella fabbricazione delle “AEE”;
2) un peculiare sistema di gestione dei “RAEE” (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), basato su raccolta differenziata, trattamento e recupero ad hoc con oneri economici posti a carico dei produttori e distributori delle apparecchiature nuove.
Questa la genesi e la storia del decreto in parola. Sul finire del mese di luglio 2005, il Consiglio dei Ministri, con un ritardo di quasi un anno sui tempi previsti, approvava il decreto di recepimento della Direttiva Comunitaria WEEE – Waste from Electrical and Electronic Equipment 2002/96/CE, in italiano detta anche RAEE – Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, e della Direttiva Comunitaria RoHS – Restriction of Hazardous Substances 2002/95/CE, entrambe risalenti al 27 gennaio 2003 ed emesse con la finalità di prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e promuoverne il reimpiego, il riciclaggio e altre forme di recupero in modo da ridurre la quantità da avviare allo smaltimento in discarica oltre a prevedere il divieto e la limitazione di utilizzo di piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente ed alcuni ritardanti di fiamma nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Dopo questa lunga attesa, dovuta in gran parte alle effettive difficoltà d’implementazione di un efficiente e condiviso, data la moltitudine dei soggetti coinvolti, sistema di raccolta e smaltimento, il 29 luglio 20005 il Governo Italiano ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 175 la versione definitiva del testo di recepimento, il Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”, che è entrato in vigore il 13 agosto 2005, ma per i cui adempimenti le imprese avevano un anno di proroga per potersi conformare. Per raggiungere la piena efficacia il decreto doveva comunque essere affiancato da diversi decreti ministeriali attuativi a completamento del quadro degli adempimenti previsti, visto e considerato che la norma in attesa di attuazione non specifica, compiutamente, come dovrà essere organizzato il sistema di raccolta e recupero dei RAEE. Nella situazione attuale, pur in presenza di un sistema di raccolta e smaltimento genericamente diffuso tra gli operatori professionali con le imprese obbligate per legge a sostenere direttamente gli oneri per l’avvio al recupero o allo smaltimento delle proprie apparecchiature giunte a fine ciclo, esiste una condizione di quasi totale assenza nella raccolta dei RAEE domestici. Le Pubbliche Amministrazioni, specie nei centri più piccoli, di rado prevedono servizi di raccolta differenziata delle apparecchiature elettroniche; inoltre le piazzole in grado di ritirare queste tipologie di rifiuti sono per la maggior parte da predisporre al fine di poter garantire su tutto il territorio nazionale una diffusa rete di centri di raccolta, che possano agevolare la riconsegna delle apparecchiature da parte dell’utenza domestica. Oltre a ciò, si presenteranno ulteriori difficoltà legate alla qualificazione giuridica dei RAEE conferiti ai centri di raccolta, in quanto il decreto prevede tra i RAEE di origine domestica anche quelli di origine commerciale, industriale analoghi ai primi per natura e quantità, ma all’atto del conferimento le cose si complicano, in quanto gli impianti comunali sono autorizzati a ritirare unicamente i rifiuti urbani e l’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani non potrà essere certo consentita per i rifiuti pericolosi. Al seguente link è possibile visionare lo schema dei due DD.MM. attuativi del D. Lgs. 151/2005. www.reteambiente.it/ra/normativa/rifiuti/1696_Dlgs151_05_com.htm (M.P. per NL)
1) l’obbligo, per i produttori di nuovi beni, di non utilizzare determinate sostanze pericolose nella fabbricazione delle “AEE”;
2) un peculiare sistema di gestione dei “RAEE” (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), basato su raccolta differenziata, trattamento e recupero ad hoc con oneri economici posti a carico dei produttori e distributori delle apparecchiature nuove.
Questa la genesi e la storia del decreto in parola. Sul finire del mese di luglio 2005, il Consiglio dei Ministri, con un ritardo di quasi un anno sui tempi previsti, approvava il decreto di recepimento della Direttiva Comunitaria WEEE – Waste from Electrical and Electronic Equipment 2002/96/CE, in italiano detta anche RAEE – Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, e della Direttiva Comunitaria RoHS – Restriction of Hazardous Substances 2002/95/CE, entrambe risalenti al 27 gennaio 2003 ed emesse con la finalità di prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e promuoverne il reimpiego, il riciclaggio e altre forme di recupero in modo da ridurre la quantità da avviare allo smaltimento in discarica oltre a prevedere il divieto e la limitazione di utilizzo di piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente ed alcuni ritardanti di fiamma nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Dopo questa lunga attesa, dovuta in gran parte alle effettive difficoltà d’implementazione di un efficiente e condiviso, data la moltitudine dei soggetti coinvolti, sistema di raccolta e smaltimento, il 29 luglio 20005 il Governo Italiano ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 175 la versione definitiva del testo di recepimento, il Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”, che è entrato in vigore il 13 agosto 2005, ma per i cui adempimenti le imprese avevano un anno di proroga per potersi conformare. Per raggiungere la piena efficacia il decreto doveva comunque essere affiancato da diversi decreti ministeriali attuativi a completamento del quadro degli adempimenti previsti, visto e considerato che la norma in attesa di attuazione non specifica, compiutamente, come dovrà essere organizzato il sistema di raccolta e recupero dei RAEE. Nella situazione attuale, pur in presenza di un sistema di raccolta e smaltimento genericamente diffuso tra gli operatori professionali con le imprese obbligate per legge a sostenere direttamente gli oneri per l’avvio al recupero o allo smaltimento delle proprie apparecchiature giunte a fine ciclo, esiste una condizione di quasi totale assenza nella raccolta dei RAEE domestici. Le Pubbliche Amministrazioni, specie nei centri più piccoli, di rado prevedono servizi di raccolta differenziata delle apparecchiature elettroniche; inoltre le piazzole in grado di ritirare queste tipologie di rifiuti sono per la maggior parte da predisporre al fine di poter garantire su tutto il territorio nazionale una diffusa rete di centri di raccolta, che possano agevolare la riconsegna delle apparecchiature da parte dell’utenza domestica. Oltre a ciò, si presenteranno ulteriori difficoltà legate alla qualificazione giuridica dei RAEE conferiti ai centri di raccolta, in quanto il decreto prevede tra i RAEE di origine domestica anche quelli di origine commerciale, industriale analoghi ai primi per natura e quantità, ma all’atto del conferimento le cose si complicano, in quanto gli impianti comunali sono autorizzati a ritirare unicamente i rifiuti urbani e l’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani non potrà essere certo consentita per i rifiuti pericolosi. Al seguente link è possibile visionare lo schema dei due DD.MM. attuativi del D. Lgs. 151/2005. www.reteambiente.it/ra/normativa/rifiuti/1696_Dlgs151_05_com.htm (M.P. per NL)