L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il testo della delibera 697/20/CONS, che modifica e integra il testo del regolamento in materia di sanzioni amministrative, di cui all’allegato A della delibera 410/14/CONS.
Nello specifico, l’Autorità ha ritenuto opportuno specificare la disciplina in materia di rateizzazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
La fonte giuridica
Come già noto, la delibera 451/20/CONS ha modificato l’art. 10, comma 5 del Regolamento, introducendo il seguente testo: “5. Il provvedimento conclusivo del procedimento, adeguatamente motivato, reca l’espressa indicazione della possibilità di rateizzazione della sanzione pecuniaria, del termine per ricorrere e dell’autorità giurisdizionale competente a cui è possibile proporre ricorso ed è notificato, a cura del responsabile del procedimento, ai destinatari in esso indicati”.
L’articolo unico della delibera in oggetto stabilisce che: “Al ‘Testo del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni’, di cui all’allegato A alla delibera n. 410/14/CONS, come modificato dalla delibera n. 451/20/CONS, è soppresso l’articolo 10-bis (Pagamento rateale della sanzione pecuniaria)”.
Modalità di accesso al pagamento rateizzato delle sanzioni
Pertanto, per la disciplina della rateizzazione è stato adottato l’Allegato B alla delibera 697/20/CONS , al fine di coordinare la procedura operativa per la richiesta di accedere a tale modalità di pagamento con l’art. 26 della L. 689/1981 (recante “Modifiche al sistema penale”).
L’Allegato sopra citato prevede che per accedere alla rateizzazione degli importi di cui l’Autorità ingiunge il pagamento con ordinanza conclusiva del procedimento sanzionatorio, sarà necessario presentare apposita istanza.
I requisiti per accedere al beneficio
In primo luogo, occorre evidenziare che la domanda di pagamento rateale, a firma del legale rappresentante, dovrà essere presentata al protocollo generale dell’Autorità attraverso posta elettronica certificata (PEC) entro 30 giorni dalla data di notifica della ordinanza/ingiunzione, pena la decadenza dal beneficio.
Istanza di rateizzazione
L’istanza di rateizzazione è indirizzata al Servizio programmazione, bilancio e digitalizzazione. All’istanza di rateizzazione dovrà essere allegata la documentazione atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio, unitamente al documento di identità in corso di validità del legale rappresentante che sottoscrive tale istanza.
Nello specifico, affinché sia possibile presentare istanza di rateizzazione, occorre che ricorra una delle seguenti condizioni… (segue per abbonati). (E.G. per NL)