da Franco Abruzzo.it
di Stefano Corradino
Stampa clandestina. Secondo la legge sulla stampa il reato lo commette chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta. Premesso che l’aggettivo “clandestino” per la stampa ha sempre uno sgradevole sapore censorio e andrebbe quantomeno sostituito dal termine “irregolare” anche per segnare la differenza con le pubblicazioni clandestine della prima metà del novecento, fino ad ora questo principio eravamo abituati a vederlo attribuire ai giornali cartacei, che nella cosiddetta “gerenza” mancano degli elementi che li contraddistingono come “testate”.
Oggi, per la prima volta in Italia, e probabilmente anche in Europa, il reato ha riguardato il web: lo storico Carlo Ruta è stato infatti condannato dal Tribunale di Modica ad una pena pecuniaria per un blog (www.accadeinsicilia.net), con l’accusa di periodicità non regolare.
“Quale irregolarità? In nome di quale principio si applica il criterio della periodicità ad un blog?” si chiede lo storico intervistato da Articolo21. C’è il sospetto che la motivazione della chiusura del blog e della condanna dello storico non sia tanto di ordine tecnico o burocratico. “Nel mio blog – afferma lo storico – io ho fatto ampie ricostruzioni, con una documentazione dettagliata e in parte inedita sul caso di Giovanni Spampinato, il giornalista, colaboratore dei quotidiani “l’Ora” e “l’Unità” che nel 1972, a soli 22 anni, fu ucciso a Ragusa mentre stava portando alla luce, in un’inchiesta su un delitto, un rilevante intreccio di affari e malavita…”. “Solo in Cina e a Cuba questo è avvenuto – commenta Ruta – ed è per questo che ci attiveremo tra conferenze stampa ed altre azioni affinchè tutti vengano a conoscenza di questa violazione della libertà di espressione. Perchè questo rappresenterebbe un precedente molto grave”.
La stampa “non clandestina” a questo caso non ha dato ancora alcun rilievo ad eccezione del quotidiano “la Stampa” che ha ricostruito nel dettaglio la vicenda.
“Non siamo abitati – afferma Giuseppe Giulietti – a commentare le sentenze ma non vogliamo che questa resti avvolta nell’ombra perchè riguarda l’articolo 21 della Costituzione e la libertà della rete, in un momento tra l’altro particolarmente delicato per l’informazione, in cui si decreta il carcere per i giornalisti che pubblicano le intercettazioni che non rietrano in quelle consentite”. (dal sito www.articolo21.info)
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La questione della registrazione delle testate giornalistiche esaminata anche sotto il profilo storico. La terza legge sull’editoria (n. 62/2001) “letta” alla luce della delibera n. 236/2001 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; dell’articolo 31 (punto a) della legge n. 39/2002; dell’articolo 7 (comma 3) del Dlgs n. 70/2003; dell’allegato N (“lavoro nei giornali elettronici”) del Contratto nazionale di lavoro giornalistico 2001-2005 e della legge professionale dei giornalisti n. 69/1963
Testate on-line, la registrazione presso i tribunali obbligatoria quando l’editore chiede finanziamenti pubblici, prevede di conseguire ricavi,rispetta una regolare periodicità e impiega giornalisti.
Nel Roc soltanto gli editori
Si può sostenere legittimamente e ragionevolmente che sono da registrare nei tribunali (con un direttore responsabile) tutte le libere manifestazioni del pensiero rivolte al pubblico e strutturate come “giornale” (sia esso di carta, radiofonico, televisivo, oppure utilizzante ”ogni altro mezzo di diffusione” che oggi è internet). Una sentenza milanese va in questa direzione:“Alla luce della complessiva normativa in tema di pubblicazioni diffuse sulla rete Internet, risulta ormai acquisito all’ordinamento giuridico il principio della totale assimilazione della pubblicazione cartacea a quella diffusa in via elettronica, secondo quanto stabilito esplicitamente dall’articolo 1 della legge 62/2001. Tale definizione incide e amplia quella contenuta nel Rdlg 561/1946 secondo cui non si può procedere al sequestro delle edizioni dei giornali, di pubblicazioni o stampati – contemplati nell’Editto della stampa 26 marzo 1848 n. 695 – se non in virtù di una sentenza irrevocabile” (Tribunale di Milano, II sezione civile, sentenza 10-16 maggio 2002 n. 6127 in Guida al Diritto n. 47 del 7 dicembre 2002).
analisi di Franco Abruzzo, docente universitario a contratto di “Diritto dell’informazione”.