Con delibera n. 258/10/CONS, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha sottoposto a consultazione pubblica lo schema di regolamento relativo alla prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su reti di comunicazione elettronica diverse da quelle via cavo coassiale, satellitari e terrestri.
L’Agcom, dunque, è intervenuta, in attuazione di quanto previsto dall’art. 21-bis del D.L.vo n. 177/2005 (come introdotto dal D.L.vo n. 44/2010), per disciplinare la fornitura, anche a pagamento, di programmi audiovisivi e radiofonici su “altri mezzi di comunicazione elettronica”, considerato che la diffusione di contenuti via satellite, via cavo e via etere risulta già regolamentata e di competenza dell’Agcom (quella via satellite) e del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni (le altre). Le previsioni dello schema di regolamento approvato con la delibera n. 258/10/CONS si applicano, allo stato, ai servizi di diffusione televisiva in IP streaming, alla web TV ed alla trasmissione in streaming mediante la rete cellulare. Non rientrano, invece, nel campo di applicazione i servizi di media audiovisivi forniti a richiesta (detti non lineari, per i quali l’Agcom ha approvato un separato schema di regolamento) ed i servizi esclusi dall’art. 2 del Testo Unico (D.L.vo n. 177/2005) dalla nozione di “servizio di media audiovisivo” (come i siti internet privati, la condivisione e lo scambio di contenuti tra utenti privati, i messaggi di posta elettronica, i servizi in cui il contenuto audiovisivo non costituisce la finalità principale, quali ad esempio i giochi in linea, i motori di ricerca, le versioni elettroniche di quotidiani e riviste, etc.). Allo stesso modo, l’Agcom ritiene di escludere dall’applicazione dello schema di regolamento, in quanto trasmissioni non destinate ad un grande pubblico, “(…) i servizi televisivi a circuito chiuso in luoghi aperti al pubblico, quali, ad esempio, le diffusioni audiovisive all’interno delle stazioni ferroviarie, degli aeroporti, delle metropolitane o le diffusioni sonore all’interno di locali commerciali (…)”. Il documento sottoposto a consultazione pubblica prevede che i servizi di media audiovisivi lineari e radiofonici oggetto di regolamentazione possano essere forniti da società di capitali o di persone, società cooperative, fondazioni e associazioni riconosciute e non riconosciute, previo rilascio di un’autorizzazione da parte dell’Agcom, che avrà una validità di 12 anni con possibilità di rinnovo per uguale periodo. Ai fini dell’ottenimento del titolo autorizzatorio, il soggetto richiedente deve presentare all’Autorità una domanda redatta secondo un apposito schema, indicando, tra l’altro, i dati del fornitore della rete che mette a disposizione il mezzo trasmissivo, nonché la copia del marchio editoriale di trasmissione del programma. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del regolamento, svolgono già l’attività di prestazione di detti servizi, dovranno regolarizzazione la propria posizione, presentando l’istanza di autorizzazione, entro il termine di 120 giorni, potendo comunque proseguire l’attività nelle more del rilascio del provvedimento abilitativo. Sia nel caso di richiesta, che nell’ipotesi di rinnovo dell’autorizzazione, è previsto il pagamento di un contributo per spese di istruttoria pari a 3.000 euro per i servizi audiovisivi ed a 1.500 per i servizi radiofonici. Nelle previsioni dell’Agcom, tale contributo, a partire dal terzo anno solare successivo a quello di entrata in vigore del regolamento, verrà annualmente e automaticamente adeguato in misura pari all’1,5% dell’importo determinato nell’anno precedente. L’autorizzazione rilasciata dall’Autorità può essere ceduta ad altro soggetto che, entro 45 giorni dalla sottoscrizione dell’atto di trasferimento o di fusione, deve formulare richiesta di adeguamento del titolo abilitativo a proprio favore, corrispondendo un contribuito pari al 20% dell’importo dovuto per il rilascio o il rinnovo dell’autorizzazione. Lo schema di regolamento prevede poi i casi di decadenza e di revoca dell’autorizzazione nonché, in virtù del principio della neutralità tecnologica, la sottoposizione dei soggetti autorizzati ai medesimi obblighi stabiliti per i concessionari radiotelevisivi (e valevoli anche per le diffusioni via satellite e sul digitale terrestre) in materia di tenuta del registro dei programmi trasmessi, di registrazione delle trasmissioni per i tre mesi successivi alla data della loro diffusione o distribuzione, di responsabilità e rettifica, di tutela dei minori, di iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione, di comunicazioni commerciali audiovisive. Ai fini di una maggiore trasparenza, l’Autorità ha poi ritenuto che l’accesso alle piattaforme distributive da parte dei soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici possa avvenire previa esibizione, ai titolari delle reti di comunicazione elettronica o della piattaforma tecnologica, di dichiarazione che attesti il possesso del titolo che abilita alla fornitura di detti servizi. Infine, lo schema di regolamento – sul quale potranno essere presentate osservazioni entro 30 giorni dalla data in cui la relativa delibera verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – consente ai fornitori di servizi di media audiovisivi su reti di diffusione terrestre, via satellite o di distribuzione via cavo, la ritrasmissione in simulcast integrale su altri mezzi di comunicazione elettronica e, allo stesso modo, permette a coloro che prestano servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica la ritrasmissione simultanea integrale su reti di diffusione via satellite o di distribuzione via cavo. Per effettuare le trasmissioni simultanee è sufficiente una preventiva notifica all’Agcom ed al Ministero. (Daniela Asero per NL)