La fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta, anche a pagamento, potrà essere effettuata da società di capitali e di persone o da persone fisiche, previa presentazione all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazione di una dichiarazione di inizio attività, che abilita il richiedente a fornire i servizi dalla data della sua presentazione.
E’ quanto prevede lo schema di regolamento approvato dall’Agcom e sottoposto a consultazione pubblica con delibera n. 259/10/CONS, al fine di dare applicazione all’art. 22-bis del D.L.vo n. 177/2005 (come introdotto dall’art. 17 del D.L.vo n. 44/2010), che ha stabilito la sottoposizione al regime dell’autorizzazione generale dell’attività di fornitore di servizi di media audiovisivi su richiesta e ha rinviato, appunto, ad un regolamento dell’Autorità la definizione della qualità e dei requisiti del soggetto richiedente, nonché dei modelli per la presentazione della DIA. Vengono in considerazione a riguardo quei servizi, detti anche non lineari, che permettono all’utente la visione di programmi da lui scelti ed al momento da lui preferito, sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore. Nel documento l’Agcom invita i soggetti interessati a presentare proprie valutazioni, tra l’altro, con riguardo alla disciplina da applicare a servizi quali la catch-up TV (che consente agli utenti di accedere on demand, in ogni momento, alla visione sul web di programmi trasmessi, anche nei giorni precedenti, in tv), il podcast e la Over-The-Top TV (servizio ibrido broadcast-broadband, che permette la distribuzione di video tramite connessioni a banda larga collegando direttamente il decoder del televisore al pc). Lo schema di regolamento che consente, come detto, anche alle persone fisiche la prestazione di detti servizi a richiesta, mutua il modello dell’autorizzazione generale previsto dall’art. 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche, quanto ai requisiti previsti per la presentazione della dichiarazione ed alla documentazione da allegare. L’autorizzazione generale avrà durata di 12 anni, con possibilità di rinnovo e, come già previsto per la fornitura di servizi lineari, potrà essere ceduta a terzi. A tal fine occorrerà una preventiva comunicazione all’Agcom, la quale dovrà verificare il possesso, in capo al soggetto cessionario, dei requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività. La società o persona fisica che richiede il rilascio, il rinnovo o l’adeguamento a proprio favore del titolo abilitativo (a seguito di acquisizione dell’autorizzazione) dovrà corrispondere un contributo per spese di istruttoria allo stato fissato a 3.000 euro. L’Agcom ipotizza un meccanismo di adeguamento tale per cui, a partire dal terzo anno solare dall’entrata in vigore del regolamento, tale contributo verrà automaticamente adattato all’inizio di ogni anno solare in misura corrispondente all’1,5% dell’importo previsto nell’anno precedente. A carico dei soggetti autorizzati a fornire servizi on demand sono previsti obblighi analoghi a quelli stabiliti per i fornitori di servizi di media audiovisivi lineari (che svolgono cioè l’attività di radiodiffusione televisiva non a richiesta via satellite, cavo e via etere). Lo schema di regolamento li obbliga, infatti, alla compilazione (mensile) del registro dei programmi contenuti nel catalogo; alla conservazione della registrazione dei cataloghi di opere distribuite su richiesta dell’utente per i tre mesi successivi alla data in cui le opere stesse vengono messe a disposizione; al rispetto delle disposizioni in materia di tutela degli utenti, dei diritti d’autore, di tutela dei minori nonché di comunicazioni commerciali audiovisive. I fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta sono anche tenuti a promuovere la produzione di opere europee, come richiesto dall’art. 44, c. 4, del Testo Unico (D.L.vo n. 177/2005). I soggetti che svolgono già l’attività di fornitore di servizi a richiesta alla data di entrata in vigore del regolamento Agcom che disciplinerà tali servizi, dovranno presentare la dichiarazione di inizio attività entro il termine di 120 giorni. Le previsioni del regolamento non si applicano ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta autorizzati all’estero, che avranno solo l’obbligo di iscriversi nell’apposita sezione del Registro degli Operatori di comunicazione, senza obblighi di contribuzione. (Daniela Asero per NL)