da European Law
Considerando le più recenti innovazioni tecnologiche e ad integrazione della Raccomandazione n. 98/560/CE, è stata approvata, e recentemente pubblicata in Gazzetta Ufficiale, la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica relativamente alla competitività dell’industria europea dei servizi audiovisivi e d’informazione in linea.
Il campo d’applicazione della Raccomandazione riguarda i servizi audiovisivi e d’informazione on line messi a disposizione del pubblico attraverso reti elettroniche fisse o mobili.
La Raccomandazione n. 2006/952/CE è pubblicata in GUUE L 378 del 27 dicembre.
II
(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)
PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO
RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 2006
relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica relativamente alla competitività
dell’industria europea dei servizi audiovisivi e d’informazione in linea
(2006/952/CE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE
EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l’articolo 157,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del
Trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (3)
(in seguito «la Carta») dichiara all’articolo 1 che la dignità
umana è inviolabile e afferma che essa deve essere rispettata
e tutelata. L’articolo 24 della Carta dispone che i
minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie
per il loro benessere e che, in tutti gli atti relativi ai
minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da
istituzioni private, l’interesse superiore del minore deve
essere considerato preminente.
(2) L’Unione europea dovrebbe orientare la propria azione
politica verso la tutela del principio del rispetto della
dignità umana da qualsiasi violazione.
(3) È necessario prevedere misure legislative al livello di
Unione per quanto concerne la protezione dello sviluppo
fisico, mentale e morale dei minori in relazione ai contenuti
di tutti i servizi audiovisivi e d’informazione, impedendo
l’accesso dei minori ai programmi e ai servizi
destinati agli adulti e non adatti ai minori stessi.
(4) Considerato il costante sviluppo delle nuove tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, si rende urgentemente
necessario che la Comunità assicuri una
completa e adeguata tutela degli interessi dei cittadini in
tale settore garantendo, da una parte, la libera diffusione
e prestazione di servizi d’informazione e, dall’altra, che i
contenuti siano leciti, rispettino il principio della dignità
umana e non pregiudichino lo sviluppo integrale dei
minori.
(5) La Comunità è già intervenuta nel settore dei servizi
audiovisivi e d’informazione al fine di creare le condizioni
necessarie per garantire la libera circolazione delle
trasmissioni televisive e di altri servizi d’informazione, nel
rispetto dei principi della libera concorrenza e della
libertà di espressione e d’informazione; è opportuno
tuttavia che essa intervenga con maggiore determinazione
in tale contesto onde adottare misure volte a proteggere i
consumatori dall’incitamento alla discriminazione basata
su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni,
handicap, età o tendenze sessuali, nonché combattere
qualsiasi discriminazione di questo tipo. È opportuno che
tale misura assicuri l’equilibrio tra la tutela dei diritti individuali
da un lato e la libertà d’espressione dall’altro, in
particolare per quanto riguarda la responsabilità degli
Stati membri nella definizione del concetto di incitamento
all’odio o alla discriminazione conformemente alla
loro legislazione nazionale e ai loro valori morali.
27.12.2006 L 378/72 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT
(1) GU C 221 dell’8.9.2005, pag. 87.
(2) Parere del Parlamento europeo del 7 settembre 2005 (GU C 193 E del
17.8.2006, pag. 217), posizione comune del Consiglio del 18
settembre 2006 e posizione del Parlamento europeo del 12 dicembre
2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.
(6) La raccomandazione 98/560/CE del Consiglio, del
24 settembre 1998, concernente lo sviluppo della
competitività dell’industria dei servizi audiovisivi e d’informazione
europei attraverso la promozione di strutture
nazionali volte a raggiungere un livello comparabile ed
efficace di tutela dei minori e della dignità umana (1)
costituisce il primo strumento giuridico comunitario che,
con il suo considerando 5, affronta i problemi della tutela
dei minori e della dignità umana con riguardo ai servizi
audiovisivi e d’informazione messi a disposizione del
pubblico, indipendentemente dai modi di diffusione. L’articolo
22 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio del
3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati Membri concernenti l’esercizio delle attività
televisive (2) («direttiva televisione senza frontiere») affrontava
già in modo specifico la questione della protezione
dei minori e della dignità umana nelle attività di radiodiffusione
televisiva.
(7) È auspicabile che il Consiglio e la Commissione riservino
un’attenzione particolare all’attuazione della presente
raccomandazione durante la revisione, la negoziazione o
la conclusione di nuovi accordi di partenariato o di nuovi
programmi di cooperazione con i paesi terzi, tenendo
conto del carattere globale dei produttori, dei diffusori o
dei fornitori di contenuti audiovisivi e di accesso a
Internet.
(8) Il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno approvato,
con la decisione n. 276/1999/CE (3), un piano pluriennale
d’azione comunitario per promuovere l’uso sicuro di
Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto
illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali (il «piano
d’azione Internet più sicura»).
(9) La decisione n. 1151/2003/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio (4) ha prorogato di due anni il piano
d’azione Internet più sicura, modificandone il campo
d’applicazione perché esso comprenda anche misure volte
a incoraggiare lo scambio d’informazioni e il coordinamento
tra soggetti competenti a livello nazionale, nonché
disposizioni particolari rivolte ai paesi in via di adesione.
(10) La direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti
giuridici dei servizi della società dell’informazione, in
particolare il commercio elettronico, nel mercato
interno (5), chiarisce alcuni concetti giuridici e armonizza
determinati aspetti per consentire ai servizi della società
dell’informazione di beneficiare appieno dei principi del
mercato interno. Una serie di disposizioni di tale direttiva
riguarda anche la tutela dei minori e della dignità umana,
segnatamente l’articolo 16, paragrafo 1, lettera e),
secondo il quale gli Stati membri e la Commissione
devono incoraggiare l’elaborazione di codici di condotta
riguardanti la tutela dei minori e della dignità umana.
(11) Il panorama in costante evoluzione dei mezzi di comunicazione,
a causa delle nuove tecnologie e delle innovazioni
mediatiche, implica la necessità di insegnare non
solo ai bambini, ma anche ai loro genitori, insegnanti e
formatori a utilizzare al meglio i servizi audiovisivi e d’informazione
in linea.
(12) In generale, l’autoregolamentazione del settore audiovisivo
si dimostra un mezzo supplementare efficace, ma
non sufficiente, per proteggere i minori dai messaggi a
contenuto nocivo. Lo sviluppo di uno spazio audiovisivo
europeo basato sulla libertà di espressione e sul rispetto
dei diritti dei cittadini dovrebbe poggiare su un dialogo
continuo fra legislatori nazionali ed europei, autorità di
regolamentazione, industrie, associazioni, cittadini e
società civile.
(13) Nella consultazione pubblica relativa alla direttiva
97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
30 giugno 1997, che modifica la direttiva 89/552/CEE
del Consiglio relativa al coordinamento di determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività
televisive (6), si è proposta l’inclusione dell’esigenza di
adottare misure relative all’alfabetizzazione mediatica tra
gli argomenti oggetto della raccomandazione 98/560/CE.
(14) La Commissione incoraggia la cooperazione e lo scambio
di esperienze e delle migliori pratiche tra gli organismi di
autoregolamentazione e coregolamentazione esistenti che
si occupano della classificazione dei contenuti audiovisivi,
a prescindere dai mezzi di diffusione, onde consentire a
tutti gli utenti, ma soprattutto a genitori, insegnanti e
formatori di segnalare i contenuti illeciti e di valutare il
contenuto dei servizi audiovisivi e d’informazione,
nonché contenuti leciti suscettibili di nuocere allo
sviluppo fisico, mentale o morale dei minori.
(15) Come proposto durante la consultazione pubblica sulla
direttiva 97/36/CE, occorre che il diritto di rettifica o
misure equivalenti si applichino ai mezzi di comunicazione
in linea, tenuto conto delle loro rispettive caratteristiche
e di quelle del servizio fornito.
27.12.2006 L 378/73 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT
(1) GU L 270 del 7.10.1998, pag. 48.
(2) GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva
97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del
30.7.1997, pag. 60).
(3) Decisione n. 276/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 gennaio 1999, che adotta un piano pluriennale d’azione comunitario
per promuovere l’uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle
informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti
globali (GU L 33 del 6.2.1999, pag. 1). Decisione modificata da ultimo
dalla decisione n. 787/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 12).
(4) Decisione n. 1151/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 giugno 2003 , che modifica la decisione n. 276/1999/CE che
adotta un piano pluriennale d’azione comunitario per promuovere
l’uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto
illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali (GU L 162 del
1o.7.2003, pag. 1).
(5) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1. (6) GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60.
(16) La risoluzione del Consiglio, del 5 ottobre 1995, concernente
l’immagine dell’uomo e della donna nella pubblicità
e nei mezzi di comunicazione (1) invita gli Stati membri e
la Commissione ad adottare misure adeguate per
promuovere un’immagine diversificata e realistica delle
possibilità ed attitudini delle donne e degli uomini nella
società.
(17) Nel presentare la sua proposta di direttiva del Consiglio
che attua il principio della parità di trattamento tra
uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e
servizi e la loro fornitura, la Commissione ha fatto notare
che l’immagine dei sessi quale presentata nei mezzi di
comunicazione e nella pubblicità solleva questioni importanti
sulla tutela della dignità degli uomini e delle donne,
ma ha concluso affermando che, tenuto conto di altri
diritti fondamentali, nella fattispecie quelli inerenti alla
libertà e al pluralismo dei mezzi di comunicazione, non
sarebbe opportuno affrontare tali questioni in detta
proposta, ma sia necessario tenerne debito conto.
(18) È opportuno incoraggiare l’industria dei servizi audiovisivi
e d’informazione in linea, a livello di Stati membri,
ad evitare e a combattere qualsivoglia tipo di discriminazione
basata su sesso, razza o origine etnica, religione o
convinzioni, handicap, età o tendenze sessuali nei mezzi
di comunicazione e in tutti i messaggi pubblicitari,
comprese le nuove tecniche pubblicitarie, nel rispetto
della libertà d’espressione e di stampa.
(19) La presente raccomandazione integra i nuovi sviluppi
tecnologici e completa la raccomandazione 98/560/CE. Il
suo campo di applicazione, a seguito delle innovazioni
tecnologiche realizzate, copre i servizi audiovisivi e d’informazione
in linea messi a disposizione del pubblico
attraverso reti elettroniche fisse o mobili.
(20) La presente raccomandazione non osta a che gli Stati
membri applichino le loro norme costituzionali o altre
loro disposizioni legislative ovvero si attengano alla loro
prassi giuridica in materia di libertà di espressione,
RACCOMANDANO CHE:
I. gli Stati membri, per favorire lo sviluppo dell’industria dei
servizi audiovisivi e d’informazione in linea, adottino le
misure necessarie per assicurare la protezione dei minori e
della dignità umana nell’insieme dei servizi audiovisivi e d’informazione
in linea:
1. prendendo in considerazione l’introduzione di misure
nelle legislazioni o prassi nazionali concernenti il diritto
di rettifica o misure equivalenti in relazione ai mezzi di
comunicazione in linea, nel rispetto delle disposizioni
legislative nazionali e costituzionali, senza pregiudicare la
possibilità di adattare la maniera in cui tale diritto è esercitato
alle particolarità di ciascun tipo di mezzo di comunicazione;
2. promuovendo, per incoraggiare la ripresa degli sviluppi
tecnologici, in aggiunta e in linea con i provvedimenti
esistenti di natura normativa e di altra natura che riguardano
i servizi di radiodiffusione e in stretta collaborazione
con le parti interessate:
a) misure di incentivazione a favore dei minori per un
utilizzo responsabile dei servizi audiovisivi e d’informazione
in linea, segnatamente tramite una maggiore
sensibilizzazione dei genitori, degli insegnanti e dei
formatori riguardo al potenziale dei nuovi servizi e alla
possibilità di renderli sicuri per i minori, in particolare
attraverso l’alfabetizzazione mediatica o programmi
educativi sui mezzi di comunicazione e, ad esempio,
tramite una formazione continua nel quadro dell’apprendimento
scolastico;
b) misure intese a facilitare, laddove appropriato e necessario,
l’identificazione di contenuti e servizi di qualità
destinati ai minori, nonché l’accesso agli stessi, anche
mettendo a disposizione strumenti di accesso in istituti
d’insegnamento e luoghi pubblici;
c) misure intese ad informare maggiormente i cittadini
sulle possibilità offerte da Internet;
nell’allegato II sono riportati esempi di azioni possibili nel
campo dell’alfabetizzazione mediatica;
3. responsabilizzando i professionisti, gli intermediari e gli
utenti dei nuovi mezzi di comunicazione, come Internet:
a) incoraggiando l’industria dei servizi audiovisivi e d’informazione
in linea, nel rispetto della libertà di espressione
e di stampa, a evitare ogni discriminazione
basata su sesso, razza o origine etnica, religione o
convinzioni, handicap, età o tendenze sessuali in tutti i
servizi audiovisivi e d’informazione in linea e a
combattere tali forme di discriminazione;
b) incoraggiando gli sforzi di vigilanza e di segnalazione
delle pagine ritenute illecite, fatta salva la direttiva
2000/31/CE;
c) elaborando un codice di condotta in collaborazione
con i professionisti e le autorità di regolamentazione a
livello nazionale e comunitario;
4. promuovendo misure per lottare contro ogni tipo di attività
illecita su Internet che sia nociva per i minori e
rendendo Internet un mezzo molto più sicuro. Si
potrebbe studiare, tra l’altro, l’adozione delle seguenti
misure:
a) adottare un marchio di qualità per i fornitori, in modo
che qualsiasi utente possa facilmente accertare se un
determinato fornitore segue o meno un codice di
condotta;
b) prevedere mezzi appropriati per denunciare attività
illecite e/o sospette in Internet.
27.12.2006 L 378/74 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT
(1) GU C 296 del 10.11.1995, pag. 15.
II. L’industria dei servizi audiovisivi e d’informazione in linea e
le altre parti interessate:
1. sviluppino misure positive a favore dei minori, comprese
iniziative volte a facilitare un più ampio accesso dei
minori ai servizi audiovisivi e d’informazione in linea,
evitando tuttavia quelli di contenuto potenzialmente
nocivo, ad esempio, attraverso sistemi di filtraggio. Tali
misure potrebbero includere un’armonizzazione,
mediante la collaborazione tra gli organismi di regolamentazione,
autoregolamentazione e coregolamentazione
degli Stati membri e tramite lo scambio delle migliori
pratiche relativamente a questioni quali un sistema di
simboli descrittivi comuni o messaggi di avvertimento,
indicanti la fascia di età e/o quali aspetti contenutistici
abbiano condotto ad una determinata raccomandazione
per fascia di età che aiuti gli utenti a valutare il contenuto
dei servizi audiovisivi e d’informazione in linea. Ciò
potrebbe essere realizzato, ad esempio, attraverso le
azioni enunciate nell’allegato III;
2. studino la possibilità di creare filtri che vietino il
passaggio su Internet di informazioni oltraggiose della
dignità umana;
3. sviluppino misure per potenziare l’utilizzazione dei
sistemi di etichettatura dei contenuti diffusi attraverso
Internet;
4. prendano in esame mezzi efficaci per evitare e combattere
la discriminazione basata sul sesso, la razza o l’origine
etnica, la religione o le convinzioni, l’handicap, l’età o le
tendenze sessuali nei servizi audiovisivi e d’informazione
in linea e per promuovere un’immagine diversificata e
realistica delle possibilità e attitudini degli uomini e delle
donne nella società.
PRENDONO ATTO CHE LA COMMISSIONE:
1. intende promuovere, nell’ambito del programma comunitario
pluriennale 2005-2008 volto a promuovere un’utilizzazione
più sicura di Internet e delle nuove tecnologie in linea, attività
d’informazione destinate ai cittadini di tutta Europa,
tramite tutti i mezzi di comunicazione, per informare il
pubblico sui vantaggi e sui possibili rischi di Internet, sulle
modalità di un suo utilizzo responsabile e sicuro, nonché
sulle procedure di ricorso e sui mezzi per esercitare il
controllo parentale. Campagne specifiche potrebbero rivolgersi
a gruppi mirati come le scuole, le associazioni di genitori
e gli utenti;
2. intende studiare la possibilità di istituire un numero verde
europeo, o di estendere un servizio esistente, destinato ad
indicare agli utenti di Internet i mezzi di ricorso e le fonti di
informazione disponibili e ad informare i genitori circa l’efficacia
del software di filtraggio;
3. intende studiare la possibilità di sostenere l’istituzione di un
nome di dominio di secondo livello generico riservato ai siti
controllati in permanenza che si impegnino a rispettare i
minori e i loro diritti, quale .KID.eu;
4. continua a mantenere un dialogo costruttivo e permanente
con le organizzazioni di fornitori di contenuti, le organizzazioni
di consumatori e tutte le parti interessate;
5. intende favorire e sostenere il raggruppamento in reti degli
organismi di autoregolamentazione nonché gli scambi di
esperienze fra di essi per valutare l’efficacia dei codici di
condotta e gli approcci basati sull’autoregolamentazione in
modo da assicurare ai minori le più elevate norme di protezione;
6. sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri,
intende presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una
relazione sull’attuazione e l’efficacia delle misure indicate
nella presente raccomandazione e riesaminare quest’ultima,
qualora risulti necessario.
Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 2006
Per il Parlamento europeo
Il presidente
Josep BORRELL FONTELLES
Per il Consiglio
Il presidente
J. KORKEAOJA
27.12.2006 L 378/75 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT
ALLEGATO I
ORIENTAMENTI INDICATIVI PER L’ATTUAZIONE, A LIVELLO NAZIONALE, DI MISURE NELLA LEGISLAZIONE
O NELLA PRASSI NAZIONALE PER ASSICURARE IL DIRITTO DI RETTIFICA O MISURE EQUIVALENTI
IN RELAZIONE AI MEZZI DI COMUNICAZIONE IN LINEA
Obiettivo: introduzione, nella legislazione o nella prassi nazionale degli Stati membri, di misure intese ad assicurare il
diritto di rettifica o misure equivalenti in relazione ai mezzi di comunicazione in linea, nel rispetto delle disposizioni legislative
nazionali e costituzionali, senza pregiudicare la possibilità di adeguarne l’esercizio alle particolarità di ciascun tipo
di mezzo di comunicazione.
Per «mezzi di comunicazione» si intendono i mezzi di comunicazione per la divulgazione al pubblico di informazioni
trasmesse in linea, quali quotidiani, periodici, radio, televisione e notiziari su base Internet.
Senza pregiudizio di altre disposizioni civili, amministrative o penali adottate dagli Stati membri, qualsivoglia persona
fisica o giuridica, indipendentemente dalla nazionalità, i cui interessi legittimi, relativi, in particolare ma non esclusivamente,
alla sua reputazione e al suo buon nome, siano stati lesi a seguito di un’affermazione relativa a fatti contenuta in
una pubblicazione o resa nel corso di una trasmissione, dovrebbe poter beneficiare del diritto di rettifica o di misure equivalenti.
Gli Stati membri dovrebbe provvedere a che l’esercizio effettivo del diritto di rettifica o di misure equivalenti non
sia ostacolato dall’imposizione di termini o condizioni irragionevoli.
Il diritto di rettifica o le misure equivalenti dovrebbero essere applicabili nei confronti dei mezzi di comunicazione in linea
soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro.
Gli Stati membri dovrebbero adottare le disposizioni necessarie per istituire il diritto di rettifica o le misure equivalenti e
definire la procedura da seguire per il loro esercizio. Gli Stati membri dovrebbero assicurare, in particolare, che il termine
previsto sia sufficiente e che le procedure siano tali da far sì che il diritto di rettifica o le misure equivalenti possano essere
esercitati in maniera appropriata da persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in altri Stati membri.
Il diritto di rettifica può essere assicurato non solo per mezzo della legislazione, ma anche per mezzo di misure di coregolamentazione
o di autoregolamentazione.
Il diritto di rettifica è una via di ricorso particolarmente adeguata nel contesto in linea, data la possibilità di rispondere
immediatamente alle informazioni contestate e la facilità tecnica con cui le risposte delle persone interessate possono
essere allegate. La rettifica, tuttavia, dovrebbe essere fornita entro un termine ragionevole, dopo che la richiesta è stata
motivata, e in un momento e in una forma adeguati alla pubblicazione o alla trasmissione cui la richiesta si riferisce.
Si dovrebbero prevedere procedure che consentano di ricorrere al giudice o a organismi indipendenti analoghi per controversie
sull’esercizio del diritto di rettifica o delle misure equivalenti.
La richiesta di esercitare il diritto di rettifica o misure equivalenti può essere respinta qualora il richiedente non abbia un
interesse legittimo nella pubblicazione della rettifica o qualora questa costituisca un reato, renda il fornitore di contenuti
passibile di un’azione civile o sia contraria al buon costume.
Il diritto di rettifica non pregiudica altre vie di ricorso a disposizione delle persone i cui diritti alla dignità, all’onore, alla
reputazione o alla vita privata sono stati violati dai mezzi di comunicazione.
27.12.2006 L 378/76 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT
ALLEGATO II
Esempi di azioni possibili nel campo dell’alfabetizzazione mediatica:
a) una formazione permanente degli insegnanti e dei formatori, in collegamento con le associazioni di protezione dell’infanzia,
sull’utilizzo di Internet nel quadro dell’apprendimento scolastico, per mantenere la sensibilizzazione ai possibili
rischi di Internet, con particolare riguardo a chat room e forum;
b) l’istituzione di un insegnamento specifico di Internet destinato ai minori fin dalla più giovane età, comprendente
sessioni aperte ai genitori;
c) un approccio didattico integrato che costituisca parte integrante dei programmi scolastici e dei programmi di alfabetizzazione
mediatica, per fornire informazioni su un uso responsabile di Internet;
d) l’organizzazione di campagne nazionali destinate ai cittadini, mediante tutti i mezzi di comunicazione, per fornire
informazioni su un uso responsabile di Internet;
e) la distribuzione di kit d’informazione sui possibili rischi di Internet («navigazione sicura su Internet», «come filtrare i
messaggi non desiderati») e l’istituzione di linee telefoniche di assistenza («hotlines») cui potrebbero essere segnalati o
denunciati contenuti nocivi o illeciti;
f) misure adeguate per creare linee telefoniche di assistenza o per migliorarne l’efficacia, onde facilitare la presentazione
di denunce e consentire la segnalazione di contenuti nocivi o illeciti.
ALLEGATO III
Esempi delle azioni possibili che il settore industriale e le parti interessate possono intraprendere a beneficio dei minori:
a) la messa a disposizione sistematica degli utenti di un sistema di filtraggio efficace, aggiornabile e di semplice utilizzo,
all’atto di sottoscrivere un abbonamento presso un fornitore di accesso;
b) offerte di accesso a servizi specificamente destinati ai bambini e dotati di un sistema di filtraggio automatico azionato
dai fornitori di accesso e dagli operatori di telefonia mobile;
c) misure destinate ad incentivare descrizioni regolarmente aggiornate dei siti disponibili, per facilitare la classificazione
dei siti e la valutazione del contenuto;
d) la collocazione di «banner» nei motori di ricerca che segnalino l’esistenza sia di informazioni su un uso responsabile di
Internet che di linee telefoniche di assistenza.
27.12.2006 L 378/77 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT