di Giuseppe Amato, sostituto procuratore presso il Tribunale di Roma
da Quotidiano Giuridico N 04/09/anno 2006 (www.ipsoa.it)
In tema di riesame di misura cautelare reale, la verifica del tribunale non deve tradursi nel sindacato sulla concreta fondatezza dell’accusa, ma deve investire solo la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato. Ciò non significa, ovviamente, che sia sufficiente, ai fini dell’individuazione del fumus commissi delicti, la mera “postulazione” da parte del pubblico ministero dell’esistenza del reato perché il giudice del riesame, nella sua pronuncia, deve comunque rappresentare, in modo puntuale e coerente, le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti e dimostrare, nella motivazione del suo provvedimento, la congruenza dell’ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti cui si riferisce la misura del sequestro condotta al suo esame.
(Cassazione penale Sentenza, Sez. VI, 16/06/2006, n. 21125 – D.)