Ribadita la validità dell’equo compenso per la copia ad uso privato di opere dell’ingegno. Confermata la coerenza con la Direttiva europea delle attuali norme italiane, che già prevedono esenzioni e rimborsi.
Avvalorato il ruolo della SIAE a tutela del lavoro e dell’iniziativa d’impresa di autori, editori, produttori e artisti. La recente Sentenza della Corte di Giustizia UE (resa il 21 ottobre 2010 nella causa C-467/08 Padawan SL/SGAE) contiene una serie di importanti affermazioni di principio sulla nozione di equo compenso, che costituiscono una conferma della legittimità e della conformità alla direttiva n. 2001/29/CE della normativa italiana in materia di determinazione dell’equo compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, ai sensi dell’art. 71-septies della legge 22.4.1941 n. 633 e del D.M 30.12.2009. La Sentenza, infatti, afferma i seguenti principi, a cui la normativa italiana è già pienamente conforme: 1) La finalità risarcitoria dell’equo compenso che “dev’essere considerato quale contropartita del pregiudizio subito dall’autore” (§ 40). 2) La necessità che sia preservato un “giusto equilibrio” tra gli interessi dei soggetti titolari dei diritti di proprietà intellettuale che sono danneggiati dall’eccezione di copia privata e gli utenti delle opere protette (§ 49). 3) La presunzione del pregiudizio, per cui “la semplice capacità” dei dispositivi/apparecchi alla realizzazione di una copia “è sufficiente a giustificare l’applicazione del prelievo per copie private”. Nel caso in cui gli apparecchi/dispositivi siano messi a disposizione delle persone fisiche, “non è minimamente necessario accertare che queste abbiano effettivamente realizzato copie private per mezzo delle apparecchiature stesse” (§ 54), ma, piuttosto, “è legittimo presumere che tali persone fisiche beneficino integralmente di tale messa a disposizione, vale a dire che esse possano pienamente sfruttare le funzioni associate a tali apparecchiature, ivi comprese quelle di riproduzione” (§55). 4) La legittimità di uno schema di prelievo a carico di soggetti intermediari (produttori, importatori e distributori), ai sensi del quale si assume quale soggetto onerato, non tanto l’utente finale che utilizza apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione digitale, ma coloro che “mettono tali apparecchiature a disposizione dei soggetti privati” (§ 46). 5) L’illegittimità di un’applicazione indiscriminata dell’equo compenso che incida su dispositivi o supporti “manifestamente riservati ad usi diversi dalla realizzazione di copie a fini privati”, come nel caso in cui questi “siano acquistati da soggetti diversi da persone fisiche a fini manifestamente estranei a quelli della realizzazione di copie private” (§ 53). In questo quadro assume un rilievo primario la SIAE, ente pubblico cui la normativa (art. 4 Allegato tecnico al D.M. 30.12.2009) assegna la funzione di promuovere le iniziative necessarie ad evitare una applicazione indiscriminata e, in particolare, la funzione di promuovere protocolli applicativi, in accordo con i soggetti obbligati alla corresponsione del compenso per copia privata o con le loro associazioni di categoria, per una più efficace applicazione della norma, anche al fine di praticare esenzioni oggettive e soggettive. Nell’assolvimento di tale funzione, la SIAE: •promuove protocolli di esenzione per i casi nei quali non sia dovuta l’applicazione dell’equo compenso. A questo fine, la SIAE rivolge un invito a tutti i soggetti obbligati al pagamento ed alle loro organizzazioni di categoria, a rappresentare tutte le situazioni passibili di esenzione; •provvede al rimborso del compenso a favore dei soggetti diversi dalle persone fisiche che utilizzano gli apparecchi ed i supporti per usi diversi dalla realizzazione di copie private, quali l’archiviazione di propri dati, documenti digitali o registrazioni; •segnala al Tavolo di lavoro tecnico previsto dalla norma (art. 5 allegato tecnico alla norma) ed istituito presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali con DPCM in data 9.6.2010, le situazioni che richiedono approfondimento anche ai fini dell’aggiornamento del decreto ministeriale di determinazione del compenso. In conclusione, la Sentenza conferma che il pagamento dell’equo compenso costituisce non solo un parziale e limitato “risarcimento” ai titolari delle opere dell’ingegno per il danno ad essi arrecato dalla realizzazione di copie private, ma anche un preciso obbligo giuridico, la cui violazione è sanzionata dal nostro ordinamento. Nel complesso, la normativa italiana ha stabilito un sistema equilibrato e flessibile che, in rigorosa applicazione della direttiva europea, da un lato, distingue le differenti situazioni di soggezione o meno all’applicazione dell’equo compenso (attraverso i meccanismi di esenzione e rimborso predisposti dalla SIAE, anche in accordo con le associazioni di categoria) e, dall’altro, prevede il monitoraggio del mercato per l’individuazione dei necessari adeguamenti della normativa (in particolar modo, mediante l’apposito Tavolo tecnico costituito presso il Ministero). Stante la piena compatibilità della normativa italiana con il diritto europeo, la SIAE sollecita gli obbligati alla corresponsione dell’equo compenso, avvertendo che in difetto dovrà adottare iniziative anche giudiziali finalizzate al rispetto degli obblighi fissati dalla legge. (fonte SIAE)