Con sentenza n. 2177 del 18/02/2009, il Tribunale di Milano ha escluso l’applicazione della disposizione di cui all’art. 73 della Legge sul diritto d’autore (L. n. 633/1941 e s.m.i.) per la diffusione di musica registrata nelle sale d’attesa degli studi professionali (nel caso di specie si trattava di uno studio dentistico).
Nel decidere in tal senso, il giudice ambrosiano ha interpretato, alla luce delle normative comunitarie, la sopra detta disposizione, che prevede a favore del produttore di fonogrammi, degli artisti interpreti e degli artisti esecutori “che abbiano compiuto l’interpretazione o l’esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti” il pagamento di un compenso per “l’utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi”. Si parla, in tale caso, di “diritti connessi” al diritto d’autore, per i quali il compenso va versato a SCF – Consorzio Fonografici. SCF, infatti, esercita in modo collettivo i diritti di utilizzazione relativi ai fonogrammi di titolarità di ogni casa discografica, persona fisica o giuridica, che le abbia conferito apposito mandato, per riscuotere, appunto, i compensi sia ai sensi del sopra richiamato art. 73, che ai sensi dell’art. 73–bis della medesima legge, che prevede il diritto ad un equo compenso anche quando l’utilizzazione di cui all’art. 73 è effettuata a scopo non di lucro. La causa di merito ha avuto, appunto, ad oggetto il pagamento di detti compensi richiesti da SCF ad un dentista, per la diffusione nel suo studio di brani di musica leggera registrati su supporto fonografico. Il medico, convenuto in giudizio da SCF, si difendeva contestando, tra l’altro, il fatto che il suo studio non poteva essere qualificato come pubblico esercizio, nonché la circostanza che l’utilizzo della musica non era effettuato a scopo di lucro. Il Tribunale di Milano, pur respingendo tale ultima argomentazione, che contrasta con quanto previsto dal suddetto art. 73-bis, secondo cui il compenso è dovuto anche per utilizzazioni prive di scopo di lucro, ha dato ragione al convenuto, facendo riferimento alle direttive comunitarie n. 1992/100 e n. 2001/29, le quali “fanno discendere i diritti dei fonografici dalla comunicazione al pubblico (…)” . In particolare, il giudice ha richiamato l’art. 8 n. 3 della direttiva n. 1992/100, in quanto a suo giudizio tale disposizione “(…) riguarda il problema della comunicazione al pubblico e sembra diretta a circoscrivere i diritti dei fonografici, oltre che ovviamente in luoghi pubblici, anche in quelli privati ma esclusivamente con accesso a pagamento, non quindi in uno studio medico dove non ci si reca certo per ascoltare musica a pagamento”. Interpretazione che, come si legge nel dispositivo della sentenza, sembra essere confermata dal considerando n. 25 della direttiva n. 2001/29, “là dove precisa che le trasmissioni che richiedono compenso sono caratterizzate dal fatto che i componenti del pubblico possono accedervi dal luogo e nel momento da essi individualmente scelto”. Da quanto sopra, il giudice ha sostenuto che “il pubblico rilevante è dunque quello che volontariamente sceglie un luogo per ascoltare musica (…)”, escludendo dunque “i clienti di uno studio dentistico che vi si recano per cure del corpo in orari prestabiliti dal medico e che solo occasionalmente si ritrovano ascoltatori di brani musicali”. Nel rigettare la domanda dell’attrice, il tribunale adito si è altresì soffermato sulla sentenza della Corte di Giustizia Europea che SCF aveva prodotto a dimostrazione dell’obbligo sussistente in capo al medico di pagare i compensi in trattazione. Nella predetta sentenza, la Corte di Giustizia aveva disposto che la diffusione di musica nei locali di un albergo costituiva comunicazione al pubblico. Mentre secondo SCF la situazione degli albergatori doveva considerarsi analoga a quella dei dentisti, il giudice ambrosiano ha invece respinto tale assunto affermando, tra l’altro, che la predetta Corte, nella decisione “(…) ha osservato che il termine pubblico riguarda un numero indeterminato di telespettatori potenziali (…)”, e “(…) ha concluso che si tratta di un numero di persone abbastanza rilevante, di modo da essere considerate come pubblico”. Ragione per cui, secondo il Tribunale di Milano, “per pubblico debba intendersi un numero indeterminato e consistente di ascoltatori”. L’interpretazione della disposizione di cui all’art. 73 della legge sul diritto d’autore alla luce dei principi della normativa e della giurisprudenza europea ha portato, dunque, il giudice ambrosiano ad escludere l’obbligo di un qualsiasi compenso per l’utilizzazione dei fonogrammi comunicati ai clienti in attesa delle prestazioni professionali nello studio dentistico del convenuto. E’ importante ricordare che tale decisione si pone sulla stessa linea della precedente sentenza del Tribunale di Torino (n. 2224 del 21 marzo 2008), che, giudicando su un caso simile, aveva ugualmente rigettato la domanda di SCF, sostenendo che, essendo il presupposto per il versamento del compenso previsto dagli artt. 73 e 73-bis della legge sul diritto d’autore la riproduzione musicale in un luogo pubblico o aperto al pubblico, le predette disposizioni non potevano applicarsi allo studio medico dentistico, in quanto quest’ultimo doveva essere considerato quale luogo privato. Tali decisioni risultano interessanti in quanto le argomentazioni in esse riportate sembrano escludere l’applicazione delle sopra richiamate disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d’autore per la diffusione di musica registrata negli studi professionali in genere, non solo dunque in quelli dentistici. (D.A. per NL)