Obbligo di trasportare su ciascuna rete DVB-T almeno 6 programmi, rispetto di determinate condizioni tecniche per la veicolazione di contenuti nazionali sulla rete locale e mantenimento, per un triennio, del vigente sistema di pagamento stabilito per la tv analogica in materia di canone di concessione.
Queste tra le novità previste, con riguardo all’attività di operatore di rete, dal nuovo schema di regolamento in materia di radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, sottoposto a consultazione pubblica con delibera Agcom n. 212/11/CONS. Il testo disciplina, in particolare, all’art. 18 gli obblighi dell’operatore di rete televisiva, introducendo, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 11, della Legge di stabilità 2011, la previsione secondo cui l’operatore di rete, ai fini dell’uso efficiente dello spettro radio, deve trasportare “su ciascuna rete nazionale o locale DVB-T, almeno sei programmi o palinsesti diffusi in tecnica SD ovvero almeno tre programmi o palinsesti diffusi in tecnica HD”. Al comma 3 del medesimo art. 18 vengono poi specificate le condizioni tecniche che l’operatore di rete in ambito locale deve rispettare nel fornire servizi di trasmissione e diffusione a fornitori di contenuti in ambito nazionale: “a) la capacità trasmissiva offerta non può superare quella necessaria a trasportare [1-2] programma nazionale per ciascun multiplex ; b) la capacità trasmissiva non può essere offerta a fornitori di contenuti nazionali controllati da o collegati con gli operatori di rete televisiva nazionale; c) la capacità trasmissiva utilizzata per il trasporto del contenuto nazionale deve consentire una copertura di almeno il 50% della popolazione nazionale nel periodo di switch-over e una copertura di almeno l’80% della popolazione nazionale alla data dello switch-off nazionale, da conseguire mediante forme di consorzio o intese da parte di operatori di rete in ambito locale; d) nel trasporto del contenuto nazionale gli operatori di rete locale devono garantire la non insorgenza di conflitti di numerazione sugli apparati decodificatori anche mediante opportune forme di coordinamento del segnale nelle zone di sovrapposizione dei multiplex locali”. Lo schema di regolamento precisa che il trasporto, da parte di operatori di rete locali, di programmi nazionali può avvenire nel rispetto della quota di riserva pari ad un terzo della capacità trasmissiva stabilita a favore dei soggetti autorizzati a fornire contenuti televisivi in ambito locale (art. 8, comma 2, del D.L.vo n. 177/2005), nonché nel rispetto degli obblighi di must carry, introdotti dall’articolo 4 del D.L. n. 34/2011 e richiamati all’art. 26 dello schema di regolamento. Trattasi degli obblighi inerenti la cessione, da parte dell’operatore di rete locale, di una quota della capacità trasmissiva ad esso assegnata, comunque non inferiore a due programmi, a favore dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data del 1° gennaio 2011, non destinatari dei diritti di uso delle frequenze. Il testo oggetto di consultazione disciplina anche le modalità di assegnazione del diritto d’uso di frequenze, rinviando, per gli operatori locali, alle disposizioni dettate dal citato art. 4 del D.L. n. 34/2011 e, con riferimento agli operatori nazionali, alle procedure stabilite dalla delibera n. 497/10/CONS. In materia poi di contributi dovuti per i diritti di uso delle frequenze, l’Agcom ha previsto di mantenere, per tre anni, il sistema di pagamento attualmente in vigore per le emittenti analogiche e relativo al canone di concessione. Per cui, se tale orientamento passasse a seguito della consultazione pubblica, gli operatori di rete televisivi nazionali e locali, già esercenti reti televisive analogiche, saranno tenuti a corrispondere i contributi con le modalità stabilite dall’art. 27 L. n. 488/1999 e dal D.M. 23 ottobre 2000. (D.A. per NL)