Al fine di sostituire il regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, approvato con la delibera n. 435/01/CONS, alla luce delle recenti modifiche normative intervenute in materia, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con delibera n. 212/11/CONS, ha indetto una consultazione pubblica su un nuovo schema di regolamento.
I soggetti interessati a rispondere all’invito dell’Agcom dovranno fare pervenire le loro osservazioni entro 30 giorni dalla pubblicazione della delibera nella Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento oggetto di analisi si applica solo alla radiodiffusione televisiva – considerato che la radiodiffusione sonora in tecnica digitale terrestre è stata già disciplinata con delibera Agcom n. 664/09/CONS – e regolamenta l’attività di fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, di servizi interattivi associati o servizi di accesso condizionato e di operatore di rete, su frequenze televisive terrestri in tecnica digitale. Con riferimento all’autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari, vengono confermati i requisiti oggi richiesti per lo svolgimento dell’attività, con la sola innovazione apportata con riferimento alla previsione dell’autorizzazione a carattere comunitario in ambito nazionale, che può essere rilasciata a fondazioni, associazioni riconosciute o non riconosciute e società cooperative prive di scopo di lucro. E’ precisato poi che l’autorizzazione costituisce titolo per la trasmissione differita dello stesso palinsesto e, tra gli elementi da indicare nella domanda, viene aggiunta l’indicazione del genere di programmazione e ogni altro elemento che rileva ai fini dell’attribuzione dell’identificatore LCN. Lo schema di regolamento prevede la riduzione da 60 a 30 giorni del termine entro cui devono essere comunicate al MSE-Comunicazioni eventuali variazioni ai dati riportati nella domanda, e introduce l’accorciamento del termine – da 60 a 30 giorni – per il rilascio dell’autorizzazione, con possibilità di una sola proroga del medesimo termine per ulteriori 30 giorni nel caso di richiesta di integrazione documentale da parte del Ministero. In caso di inerzia del richiedente, protrattasi oltre i 30 giorni dall’ultima comunicazione ministeriale, è prevista l’archiviazione del procedimento. E’ richiesto, inoltre, che ai fini del rinnovo dell’autorizzazione per altri 12 anni, il titolare debba presentare la relativa domanda almeno 30 giorni prima della scadenza dell’autorizzazione stessa. Alla luce delle innovazioni introdotte dal c.d. Decreto Romani (Decreto Legislativo n. 44/2010), il testo oggetto di consultazione prevede espressamente, a carico dei titolari di autorizzazione, l’obbligo del rispetto delle norme stabilite a garanzia degli utenti dall’art. 32 del D.L.vo n. 177/2005 e s.m.i. in materia di numerazione automatica dei canali in DVB-T (LCN), nonché delle disposizioni a tutela del diritto d’autore (art. 32-bis del D.L.vo n. 177/2005) e di quelle relative al diritto di cronaca ed eventi di particolare rilevanza (artt. 32-ter e 32- quater del D.L.vo n. 177/2005). Ad essere sottoposto a consultazione è poi l’articolo 7 relativo ai contributi istruttori, che vengono elevati da 5.165 euro a 10.000 euro per ogni autorizzazione in ambito nazionale. E’ prevista la riduzione del contributo a 5.000 euro per un’autorizzazione nazionale a carattere comunitario. Per l’ambito locale, l’articolo fissa il contributo ad euro 5.000, con la riduzione a 500 euro nel caso di autorizzazione relativa ad un bacino provinciale e ad euro 250 per una a carattere comunitario. L’importo da corrispondere è diminuito del 50% nel caso di presentazione di più domande di autorizzazione in ambito locale per più programmi, con il limite massimo da versare pari a 10.000 euro (in luogo di 5.165 euro, come stabilisce il regolamento in vigore). In analogia con il regime autorizzatorio vigente per la diffusione via satellite, per i servizi di media audiovisivi lineari su altri mezzi trasmissivi e per i servizi di media audiovisivi a richiesta, lo schema di regolamento esclude l’onere di presentare domanda di autorizzazione per i fornitori di servizi di media audiovisivi lineari abilitati a svolgere l’attività in uno Stato appartenente all’UE o in uno Stato parte della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla televisione transfrontaliera. Ciò alla luce del divieto comunitario di assoggettare alla doppia autorizzazione servizi già autorizzati in uno degli Stati membri. Si prevede però, in capo a tali soggetti, l’obbligo di produrre istanza per ottenere l’assegnazione della numerazione LCN. Ai fini poi della verifica d’ufficio dei limiti alle autorizzazioni alla fornitura di programmi tv, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha introdotto la previsione secondo cui i fornitori autorizzati in ambito nazionale e locale sono tenuti a comunicare, entro il 30 giugno di ogni anno, il numero dei programmi autorizzati alla diffusione, secondo apposito modello redatto dalla medesima Agcom. (D. A. per NL)