Con la Circolare n. 38 del 12 novembre 2010 il Ministero del Lavoro fornisce le prime istruzioni operative in materia di maxisanzione contro il lavoro sommerso.
Cambiano anche le sanzioni civili connesse all’impiego di personale irregolare e i soggetti competenti ad irrogare la sanzione. La circolare precisa che l’attuale formulazione normativa prevede due distinte ipotesi sanzionatorie: la prima riguarda il "lavoro nero", ricorrente quando vengano impiegati lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, che importa la sanzione da 1.500 a 12.000 euro. La seconda ricorre quando il datore di lavoro ha regolarizzato il rapporto solo dopo ‘instaurazione e solo in parte ed è attenuata, comportando una sanzione da 1.000 a 8.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di 30 euro per ogni giornata di lavoro irregolare. Per quanto riguarda le sanzioni civili previdenziali connesse all’evasione dei contributi, in entrambe le ipotesi l’importo è aumentato del 50%. Le sanzioni civili si applicano nei casi in cui, al momento dell’accesso ispettivo, siano scaduti i termini per il pagamento dei contributi e dei premi con riferimento al periodo di lavoro irregolare.