di Francesco Antonio Genovese, Magistrato
da Quotidiano Giuridico N 05/09/anno 2006 (www.ipsoa.it)
Ulteriori approfondimenti
Ove il contribuente abbia effettuato, ai sensi dell’art. 58 del d.P.R. n. 633 del 1972, il versamento cautelativo della somma necessaria ad estinguere le pene pecuniarie e sanzioni elevate – in materia di IVA – dall’Amministrazione finanziaria, ma ne abbia anche contestato immediatamente la legittimità e la debenza, intraprendendo l’opportuna procedura tendente ad ottenere il rimborso di quanto pagato, non è censurabile la motivazione del giudice del merito che abbia ravvisato – nel comportamento e negli atti posti in essere dal contribuente – un mero intento tuzioristico con l’inequivoca determinazione di contrastare, nelle forme di legge, la pretesa tributaria ritenuta illegittima ed infondata.
(Cassazione tributaria Sentenza 28/07/2006, n. 17205)