I legali italiani, ancorché regolarmente domiciliati, non potranno più patrocinare le cause dei propri clienti presso il Tribunale della Repubblica di San Marino a partire dal 1° gennaio prossimo.
L’incredibile decisione è derivata da una controversia che ha visto contrapposti l’Ordine degli avvocati di Rimini e quello degli avvocati del Titano, a seguito del divieto imposto ad un avvocato sammarinese di patrocinare avanti al Tribunale di Rimini, ancorché accanto all’avvocato italiano scelto dal cliente. Così, adottando quella che in diritto internazionale è definita una "contromisura", l’Ordine degli avvocati e notai sammarinese, in virtù dei poteri conferitigli, ha adottato una speculare decisione in base alla quale i colleghi italiani non potranno più in alcun modo esercitare a San Marino e "ogni violazione potrà essere considerata esercizio abusivo della professione". Venuta a mancare la condizione di reciprocità nei rapporti professionali (prevista dall’art. 51 dello Statuto dell’Ordine degli avvocati di San Marino, che consente ai legali stranieri di esercitare occasionalmente a San Marino), l’organo di autogoverno degli avvocati e notai di San Marino si è sentito in diritto ed in dovere di deliberare che "Dal 1 gennaio 2010 è vietato accettare domiciliazioni per nuove pratiche, mentre per le pratiche pendenti dovrà essere revocata la domiciliazione entro e non oltre il 1 marzo 2010, avvertito il cliente, e il mandato dovrà essere assunto in esclusiva dall’avvocato sammarinese". Sempre di reciprocità si tratta, del resto. Anche se al contrario.