Attraverso apposito documento, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Guardia di Finanza, hanno stabilito aggiornare il precedente Protocollo d’intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra gli enti del 15/07/2002.
Nell’ambito di questa attività di collaborazione, l’Autorità si avvale della Guardia di Finanza per l’esecuzione di controlli in materia di: a. parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne politiche e referendarie ed in periodo non elettorale e referendario; b. autorizzazioni ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive e procedimenti relativi all’attività di verifica – svolta ai fini dell’art. 43 del Testo unico della RTV ( D. Lgs. 177/2005) e secondo le procedure di cui alla Delibera n. 646/06/CONS – delle operazioni di concentrazione e delle intese nel Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC), anche sotto il profilo del controllo/collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c., definite e disposte ai sensi del regolamento di cui alla Delibera n. 646/06/CONS, ex art. 43 del Testo unico; c. destinazione della pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici, ai sensi dell’art. 41 del Testo unico; d. rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario da parte dei fornitori dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, ai sensi dell’art. 38 del Testo unico; e. rispetto delle norme in materia di obblighi di programmazione e di investimento dei fornitori di servizi di media audiovisivi in opere audiovisive europee e di produttori indipendenti ai sensi dell’art. 44 del Testo unico; f. riscontro tra le informazioni e i dati, sia contabili sia tecnici, presenti nei sistemi aziendali nonché tra le informazioni e i dati esposti nelle contabilità regolatorie da parte degli operatori di settore soggetti al relativo obbligo, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. g), del Testo unico, nonché del decreto legislativo n. 261/1999; g. tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica, ai sensi dell’art. 182- bis della legge n. 633/1941 e successive modificazioni ed integrazioni, anche alla luce dell’accordo di collaborazione stipulato tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e la Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) in data 10/05/2007; h. canoni di concessione dovuti dalle imprese radiotelevisive ai sensi dell’art. 27, commi 9 e 10, della legge n. 488/1999 e contributi dovuti dagli operatori del servizio postale per il fondo di compensazione; i. contributo dovuto all’Autorità dagli operatori di settore ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 66, della legge n. 266/2005, del decreto legislativo n. 261/1999 e del decreto legislativo 9 n. 9/2008; j. conformità della programmazione diffusa dai fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici alla normativa vigente; k. tutela degli utenti nel settore delle comunicazioni elettroniche e nel settore postale; l. attività e servizi di comunicazione elettronica affidati a soggetti terzi estranei al settore; m. obblighi in materia di conservazione degli archivi recanti la registrazione dei programmi trasmessi e del registro dei programmi; n. obblighi previsti dalla normativa in materia di servizi postali a carico del fornitore del servizio universale, dei titolari di licenza individuale e di autorizzazione generale; o. verifica del rispetto della normativa postale in materia di accesso alla rete, sia al dettaglio sia all’ingrosso; p. posizioni di controllo e collegamento tra soggetti iscritti al Registro degli operatori di comunicazione con particolare riferimento alla applicazione dell’art. 5 del D.P.R. n. 223/2010 ed al successivo protocollo d’intesa tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria del 20 /09/2011; q. autodichiarazioni dei soggetti iscritti al Registro degli Operatori di Comunicazione. Sul piano operativo, l’Autorità fornisce al Nucleo Speciale le informazioni e gli elementi ritenuti utili e necessari per consentire lo svolgimento dell’attività di collaborazione. A sua volta, il Nucleo Speciale riferisce all’Autorità sull’andamento e gli sviluppi dell’attività svolta direttamente o tramite gli altri Reparti della Guardia di Finanza. Per una più proficua attività di collaborazione, l’Autorità e il Nucleo Speciale realizzano un interscambio di dati e notizie utili allo svolgimento dei rispettivi compiti, anche attraverso il reciproco utilizzo delle banche dati. Agli stessi fini, l’Autorità rende note al Nucleo Speciale le sue deliberazioni su questioni di particolare rilevanza, che possano avere attinenza a profili di competenza della Guardia di Finanza. Il Nucleo Speciale, in particolare: a. collabora nel reperimento e nell’elaborazione di dati, notizie e informazioni utili per gli accertamenti di competenza dell’Autorità; b. svolge analisi, studi e indagini di settore e sottopone all’Autorità ogni elemento, anche autonomamente acquisito nell’esercizio dell’attività istituzionale, che ritenga rilevante ai fini dell’applicazione della normativa di riferimento; c. può svolgere, in relazione ai propri compiti istituzionali e nei limiti delle specifiche competenze fissate dal Comando Generale del Corpo, un’autonoma attività di constatazione e di indagine sulle violazioni della normativa di settore di cui viene a conoscenza anche per effetto di esposti e/o denunce. Qualora nel corso delle attività riscontri violazioni di norme concernenti profili di competenza dell’Autorità, il Nucleo Speciale provvede a darne notizia alla competente Direzione o al Servizio richiedente, nonché al Servizio Ispettivo, Registro e Co.re.com. L’Autorità a sua volta provvede a segnalare direttamente i fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie, rilevati a causa o nell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e controllo, al competente Comando Provinciale della Guardia di Finanza e, per conoscenza, al Nucleo Speciale, fornendo l’eventuale documentazione atta a comprovare tali fatti. Il Direttore della Direzione o del Servizio titolare del procedimento, tramite il Servizio Ispettivo, Registro e Co.re.com., può richiedere la collaborazione del Nucleo Speciale, per l’espletamento delle attività di competenza. Al Nucleo Speciale è trasmessa specifica richiesta d’intervento che, di norma, indica: a. i dati riferibili ai soggetti interessati; b. le ragioni di fatto e le circostanze in ordine alle quali si intende procedere; c. le operazioni da compiere e gli eventuali documenti da acquisire; d. l’ufficio che sovrintende all’attività di accertamento; e. l’eventuale termine massimo entro cui deve essere svolta l’attività richiesta. Il Nucleo Speciale, nell’espletamento degli accertamenti richiesti, agisce con i poteri e le facoltà attribuiti al Corpo dalle leggi e dai regolamenti vigenti, secondo le modalità ivi previste. Per le attività di collaborazione viene redatto apposito verbale, tenuto, unitamente alla documentazione acquisita, agli atti del Nucleo Speciale. L’esito degli accertamenti esperiti viene comunicato alla Direzione o al Servizio richiedente, dandone notizia al Servizio Ispettivo, Registro e Co.re.com. che ha avuto cura di trasmettere la richiesta, mediante l’invio di una relazione contenente l’attività svolta, l’elencazione della eventuale documentazione ovvero del materiale acquisito ed esaminato, nonché l’eventuale riscontro di violazioni della normativa di settore, per le conseguenti valutazioni di competenza. Nel caso in cui dall’attività svolta dovessero emergere fattispecie penalmente rilevanti, sarà informata la competente Autorità Giudiziaria secondo le modalità di rito, ponendo in evidenza – ove necessario – che l’informativa trae origine dall’attività di collaborazione svolta in attuazione del presente protocollo. Sono, in ogni caso, fatte salve le esigenze di tutela della riservatezza e del segreto istruttorio. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche con riferimento ai casi in cui la collaborazione con la Guardia di Finanza nello specifico settore operativo venga richiesta dai Co.re.com. In tali circostanze, la richiesta è inoltrata tramite il Servizio Ispettivo, Registro e Co.re.com. e la collaborazione è espletata nei limiti di quanto previsto dalle specifiche istruzioni di servizio emanate sul punto dal Comando Generale del Corpo. (S.F. per NL)