Con sentenza depositata il 21/06/2016 in Segreteria, il TAR Lazio ha respinto il ricorso 10528/2003 e nel contempo accolto il ricorso 12364/2015 promosso da RAI WAY avverso l’Ordinanza del Sindaco del Comune di Rocca di Papa del 12/08/2003 che aveva ordinato la demolizione delle antenne di Monte Cavo Vetta e il verbale di accertamento 2236/2015 circa l’inottemperanza alla citata ordinanza di ingiunzione, sgombero e demolizione.
Nel merito della vicenda, il TAR, riuniti i ricorsi, prelimarmente osservato che "il giudizio sulla domanda di annullamento può essere definito con richiamo alle decisioni precedenti costituite dalle sentenze nr. 11402/2014 e nr. 765/2015, che hanno respinto altrettanti ricorsi proposti da altri destinatari della medesima ordinanza oggi oggetto di gravame", ha rilevato che "è ancora pendente l’appello sulla sentenza nr. 11402/2014, che, tuttavia, in sede cautelare è stata sospesa solo per un periodo di tempo determinato, sulla base, da un lato, della considerazione che “l’appello non appare assistito da consistente fumus boni iuris quanto ai motivi volti sostenere il titolo al mantenimento degli impianti di radiodiffusione in Monte Cavo Vetta, in presenza di vincolo di inedificabilità a ciò ostativo e di prescrizioni a tutela della cornice ambientale e paesistica del sito” e, dall’altro che “il periculum in mora può essere apprezzato nei limiti del pregiudizio all’attività di radiodiffusione per il tempo necessario alla delocalizzazione degli impianti in altro sito per il prosieguo dell’attività in concessione”. Anche sulla scorta di tali apprezzamenti, il Collegio ha ritenuto che "non v’è luogo a disporre differimenti della decisione del gravame, come prospettato dalle parti durante la discussione in udienza pubblica, nell’attesa della decisione d’appello; il principio della ragionevole durata del processo, in uno agli elementi di fatto e di diritto che si sono richiamati, così come già approfonditi nelle precedenti decisioni rappresentano idoneo fondamento per decidere il gravame. Così come ritenuto nelle decisioni appena richiamate, infatti, l’impianto per cui è causa insiste sul sito di Monte Cavo Vetta, che risulta compreso dal Piano Territoriale di Coordinamento tra quelli "da abbandonare e riqualificare" perché non idoneo a mantenere impianti di radiodiffusione proprio per il suo valore paesaggistico-ambientale e per la sua vicinanza con il centro abitato del Comune di Rocca di Papa. L’area ove insistono le strutture della ricorrente è assoggettata a un vincolo di "inedificabilità assoluta" imposto dallo strumento urbanistico (P.R.G.) cui si aggiungono altri espressi vincoli paesistico-ambientali, storico-monumentali, idrogeologici e forestali, ed è altresì ricompresa nel perimetro del Parco Regionale dei Castelli Romani". Che gli impianti possiedano natura di opere di urbanizzazione e di interesse generale non esclude, ad avviso del TAR, "che essi non soggiacciano ai necessari presupposti di regolarità urbanistica ed ambientale ed ai relativi poteri di controllo e di intervento dell’Ente locale; analogamente è priva di rilievo la circostanza secondo la quale Rai Way non è proprietaria dei tralicci, ma solo degli impianti: all’evidenza, spetterà alla società odierna ricorrente eseguire l’ordine di rimozione trasferendo i propri impianti in altro sito, con gli opportuni accorgimenti tecnici. Sotto questo profilo, che gli impianti in questione siano destinati al servizio pubblico non è ragione di legittima esimente dall’obbligo di trasferirne la sede (non essendo dimostrato, peraltro, che la zona attuale è essenziale ai fini della ripetizione del segnale), sancendosi, al contrario, una condizione di maggiore responsabilità della concessionaria, che in quanto tenuta ad assolvere al mandato ricevuto nella gestione del servizio è obbligata alla maggiore diligenza esigibile sotto il profilo dell’obbligo di installare le attrezzature in siti urbanisticamente compatibili. Si osserva ancora, sempre in relazione al medesimo profilo, che la decisione cautelare pronunciata tra le parti ha fatto salvo l’obbligo per le amministrazioni “di provvedere ad attivare e concludere tempestivamente i procedimenti rientranti nelle loro attribuzioni”; nel frattempo, Rai Way ha impugnato la Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 51 del 18.9.2008, recante l’approvazione della variante del Piano Territoriale di Coordinamento per la localizzazione degli impianti di emittenza in attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il sistema televisivo regionale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del 4 aprile 2001, n. 50, con ricorso n. 8131/2008 e relativi motivi aggiunti, ma il relativo giudizio risulta pronto per essere dichiarato perento". Pertanto, spetterà alla concessionaria Rai Way, nell’esecuzione dell’ordinanza impugnata, "adoperarsi con ogni diligenza per l’individuazione del sito alternativo, previa, se del caso, l’attivazione dei necessari strumenti processuali per sollecitare le P.A. all’adozione dei rispettivi atti e provvedimenti programmatori o di pianificazione, laddove necessario, anche su proposta della stessa parte". Da ciò deriva che, quanto alle censure di eccesso di potere, difetto, illogicità, contraddittorietà della motivazione, carenza di istruttoria e contraddittorietà, "l’ordinanza impugnata appare adeguatamente motivata anche prescindendo dai non conferenti profili paesaggistici e radio protezionistici", mentre non può essere prospettata "una formazione tacita di provvedimenti di condono, atteso che il termine di due anni stabilito dall’art. 35, comma 14, della L. n. 47/1985, per la formazione del silenzio-assenso sulla sanatoria di costruzioni edilizie abusive, presuppone che la domanda sia stata corredata dalla prescritta documentazione, non sia infedele, sia stata interamente pagata l’oblazione e che l’opera non sia in contrasto con i vincoli di inedificabilità di cui all’art. 33 della detta legge". Così il TAR ha deciso che il ricorso nr. 10528/2003 "è infondato e come tale va respinto", mentre quanto al ricorso nr. 12364 del 2015, rivolto ad impugnare un atto conseguenziale "all’ordinanza di rimozione e dal contenuto meramente accertativo dell’attuale inottemperanza, si rendono necessarie alcune precisazioni e prescrizioni. Il provvedimento impugnato con quest’ultimo mezzo di gravame, laddove accerta l’avvenuta mancata traslazione delle attrezzature della odierna ricorrente, si pone in un rapporto di diretta attuazione con l’ordinanza di rimozione; ma gli effetti di quest’ultima, in seguito alla decisione cautelare erano sospesi. Come dedotto al primo motivo di gravame del ricorso nr. 12364/2015, la decisione cautelare di primo grado non era stata appellata e dunque, sotto il profilo della condizione soggettiva di Rai Way, il verbale di inottemperanza è stato elevato in un contesto nel quale l’ordine di trasferimento degli impianti non era ancora eseguibile. Pertanto, la domanda di annullamento così formulata va accolta, ma, dal momento che all’esito del presente giudizio l’azione di annullamento della presupposta ordinanza di rimozione degli impianti è da respingersi, l’accoglimento del secondo mezzo di gravame può essere disposto solo limitatamente all’obbligo per il Comune di assegnare un congruo termine a Rai Way per l’esecuzione del trasferimento degli impianti in altro sito, che dovrà essere individuato di concerto tra le parti e che non dovrà essere comunque superiore a sei mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza". Logica conseguenza sarà la proposizione di appello al Consiglio di Stato per evitare che la sentenza passi in giudicato, congelando così i sei mesi di tempo per la delocalizzazione impiantistica, che decorrerebbero solo dalla consacrazione di definitività del provvedimento dei giudici di primo grado. (M.L. per NL)