Rtv, Lombardia, il TAR condanna l’I.T. Lombardia del MSE a pagare le spese di due giudizi: atti viziati da violazione di norme procedurali basilari

Fa riflettere che nel 2012 la P.A. non abbia ancora chiari i principi del giusto procedimento amministrativo, fissati prima dalla Costituzione che dalla L. 241/1990 (e successive novelle).

A distanza di 22 anni dall’entrata in vigore di una legge-obiettivo mirata a riequilibrare un rapporto eccessivamente sbilanciato tra cittadino e Stato, gli organi di giustizia amministrativa sono infatti ancora costretti a censurare pesanti difetti d’istruttoria o violazione di norme principali, come l’art. 10 bis L. 241/1990 (preavviso di diniego dell’istanza). Nel merito, è di pochi giorni fa la pubblicazione di due nuove sentenze (decise il 27/03/2012, ma depositate in segreteria il 07/09/2012) con le quali i giudici amministrativi lombardi hanno, per l’ennesima volta, annullato, per la riconosciuta presenza di gravi vizi procedimentali, atti amministrativi (ordinanze di disattivazione) emanati dall’Ispettorato Territoriale per la Lombardia del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Comunicazioni contro un’emittente radiofonica ed un operatore televisivo, condannando il dicastero al pagamento delle spese processuali (circostanza indiziaria della serietà della violazione). In una condizione di pesante difficoltà economica come quella che affligge il mondo dal 2008, ci si aspetterebbe dalla P.A. un atteggiamento più orientato ai canoni di uno stato di diritto piuttosto che di uno di polizia verso imprese in affanno (che, ricordiamolo, sostentano anche il comparto pubblico). Nondimeno, lascia perplessi l’indifferenza con cui gli organi deputati al controllo dell’attività delle strutture statali, pur impegnati in aspre politiche di spending review, non assumano opportune prese di posizione nei confronti di coloro che si rendono responsabili dell’aggravio di spese pubbliche e private e dell’ingolfamento dell’attività degli organi giurisdizionali. (M.L. per NL)

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