Tra le misure introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015, pubblicata sulla GU n. 302 del 30/12/2015) è opportuno accennare in primis alle nuove norme per il finanziamento del settore televisivo e radiofonico locale.
E’ previsto, difatti, l’incremento per lo stanziamento annuale dei contributi per il prossimo triennio (art. 1, co. 160-164). Per gli anni dal 2016 al 2018, le maggiori entrate eventualmente derivanti dal canone Rai (parliamo del cosiddetto “extra-gettito”), rispetto a quanto già iscritto a tale titolo nel bilancio di previsione per l’anno 2016, sono riservate all’Erario per una quota pari al 33% (per l’anno 2016) e del 50 % (per gli anni 2017-2018), destinate, tra l’altro, al finanziamento (fino ad un importo massimo di 50 mln di euro in ragione d’anno) di un apposito “Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione”, da istituire nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico. Il co. 162 dispone, inoltre, che le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico relative ai contributi in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali (si tratta dei fondi già stanziati destinati alle misure di sostegno all’emittenza locale di cui alla legge n. 448/98 e successive modifiche e integrazioni) confluiscano nel medesimo fondo previsto dal co. 160, lettera b., il succitato “Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione”. Il co. 163 prevede che, attraverso un regolamento (che andrà a sostituire l’attuale DM 292/04) da adottarsi su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico in sinergia con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, vengano stabiliti nuovi criteri di riparto tra i soggetti beneficiari nonché le procedure di erogazione delle risorse del suddetto Fondo, da assegnare in favore delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale per la realizzazione di obiettivi d’interesse pubblico, tra cui la promozione del pluralismo dell’informazione, il sostegno dell’occupazione nel settore, il miglioramento degli standard di qualità dei contenuti forniti e l’incentivazione dell’uso di tecnologie innovative. Il co. 164, infine, va ad abrogare (a decorrere da quando entrerà in vigore il nuovo regolamento di cui al co.163) le disposizioni vigenti che attengono alle misure di sostegno alle emittenti radiofoniche e televisive locali. In conseguenza dell’approvazione di tali norme si prevede che l’ammontare totale del fondo destinato alle emittenti radiofoniche e televisive locali (considerando come extra gettito la cifra massima annuale di 50 mln) raggiunga la quota di 98 mln di euro per il 2016, di 97,8 mln per il 2017, e 96,3 mln per il 2018. Tra le novità del settore contemplato è stata introdotta anche una nuova norma che definisce la problematica in materia di contributi per i diritti d’uso delle frequenze dovuti dagli operatori di rete per la tv del DTT (art. 1, co. 172-176): in particolare si sottrae la materia dei succitati contributi alla competenza dell’Agcom (che, ricordiamo, aveva emanato la delibera n. 494/14/CONS oggetto di numerosi ricorsi al Tar Lazio, tuttora pendenti, con la quale aveva stabilito i criteri per la definizione degli importi dei contributi per i diritti di uso delle frequenze di diffusione televisiva da parte del Ministero dello Sviluppo Economico), attribuendola, in via esclusiva, al Ministero dello Sviluppo Economico. La norma prevede, in particolare, (all’art. 1, co. 172) che l’importo dei contributi sia determinato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, da emanare entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale, in modo trasparente, proporzionato allo scopo, non discriminatorio e obiettivo sulla base dell’estensione geografica del titolo autorizzato, del valore di mercato delle frequenze, tenendo conto di meccanismi premianti finalizzati alla cessione di capacità trasmissiva a fini concorrenziali nonché all’uso di tecnologie innovative. Sono state previste, in ultimo, nuove norme in materia di pubblicità, tra cui l’introduzione del divieto di pubblicità di giochi con vincite in denaro nelle trasmissioni radiofoniche e televisive generaliste dalle ore 7.00 alle ore 22.00 di ogni giorno (Art. 1, co. 937-940): il co. 939 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2016 prevede esplicitamente il divieto di “pubblicità di giochi con vincita in denaro nelle trasmissioni radiofoniche e televisive generaliste, nel rispetto dei princìpi sanciti in sede europea, dalle ore 7 alle ore 22 di ogni giorno. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma i media specializzati individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, nonché le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all’articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Sono altresì escluse le forme di comunicazione indiretta derivanti dalle sponsorizzazioni nei settori della cultura, della ricerca, dello sport, nonché nei settori della sanità e dell’assistenza”. I co. 937 e 938 del medesimo art. 1 introducono, inoltre, ulteriori limitazioni e divieti: in particolare, il co. 937 stabilisce, tra l’altro, che “…per contrastare l’esercizio abusivo dell’attività di gioco o scommessa e per garantire ai consumatori, ai giocatori e ai minori un elevato livello di tutela, inteso a salvaguardare la salute e a ridurre al minimo gli eventuali danni economici che possono derivare da un gioco compulsivo o eccessivo, la propaganda pubblicitaria audiovisiva di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro è effettuata tenendo conto dei princìpi previsti dalla raccomandazione 2014/478/UE della Commissione, del 14 luglio 2014”. Lo stesso comma demanda poi l’attuazione di tale raccomandazione a un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, sentita l’Agcom, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità. Il co. 938 contempla una serie di divieti relativi alla pubblicità di giochi con vincite in denaro, mentre il co. 940 prevede le sanzioni, che dovranno essere irrogate proprio da Agcom, per il mancato rispetto di quanto previsto nei commi precedenti (comminate “al soggetto che commissiona la pubblicità, al soggetto che la effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale essa è diffusa”). La materia resta disciplinata anche dall’art. 7, co 4 e 5 del DL n. 158/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 189/2012. (S.F. per NL)