La legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), ha introdotto alcune importanti novelle normative a riguardo della pubblicità di giochi con vincita in denaro. Le norme in questione sono i commi 938, 939 e 940 all’articolo 1, che di seguito sottoponiamo a puntuale disamina.
Nel merito, il comma 938 all’art. 1 prevede il divieto assoluto della pubblicità che: che incoraggi il gioco eccessivo o incontrollato; che neghi che il gioco possa comportare dei rischi; che ometta di rendere esplicite le modalita’ e le condizioni per la fruizione di incentivi o bonus; che presenti o suggerisca che il gioco sia un modo per risolvere problemi finanziari o personali, ovvero che costituisca una fonte di guadagno o di sostentamento alternativa al lavoro, piuttosto che una semplice forma di intrattenimento e di divertimento; che induca a ritenere che l’esperienza, la competenza o l’abilità del giocatore permetta di ridurre o eliminare l’incertezza della vincita o consenta di vincere sistematicamente; che si rivolga o faccia riferimento, anche indiretto, ai minori e rappresenti questi ultimi, ovvero soggetti che appaiano evidentemente tali, intenti al gioco; che utilizzi segni, disegni, personaggi e persone, direttamente e primariamente legati ai minori, che possano generare un diretto interesse su di loro; che induca a ritenere che il gioco contribuisca ad accrescere la propria autostima, considerazione sociale e successo interpersonale; che rappresenti l’astensione dal gioco come un valore negativo; che induca a confondere la facilità del gioco con la facilità della vincita; che contenga dichiarazioni infondate sulla possibilità di vincita o sul rendimento che i giocatori possono aspettarsi di ottenere dal gioco; che faccia riferimento a servizi di credito al consumo immediatamente utilizzabili ai fini del gioco. Il comma 939 fa invece divieto della pubblicita’ di giochi con vincita in denaro nelle trasmissioni radiofoniche e televisive generaliste, nel rispetto dei principi sanciti in sede europea, dalle ore 7 alle ore 22 di ogni giorno. Sono esclusi dal divieto di cui al comma in argomento i media specializzati individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, nonchè le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all’articolo 21, comma 6, del decreto-legge n. 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102/2009. Sono altresi’ escluse le forme di comunicazione indiretta derivanti dalle sponsorizzazioni nei settori della cultura, della ricerca, dello sport, nonchè nei settori della sanità e dell’assistenza. La violazione dei divieti di cui ai commi 938 e 939 e delle prescrizioni del decreto di cui al comma 937 e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto-legge n. 158/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189/2012. Le sanzioni sono irrogate dall’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, secondo i principi di cui alla legge n. 689/1981, al soggetto che commissiona la pubblicità, al soggetto che la effettua, nonchè al proprietario del mezzo con il quale essa e’ diffusa. (E.G. per NL)