Come noto, attraverso il D. Lgs. 128/2016 (pubblicato sulla G.U.S.G. n. 163 del 14/07/2016) è stata data attuazione alla Direttiva 2014/53/UE relativa alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio.
A seguito dell’entrata in vigore della normativa citata, gli I.T. sono chiamati ad effettuare, nel corso delle ispezioni/presidi agli impianti radioelettrici radiotelevisivi, le opportune verifiche sugli apparati trasmittenti. A riguardo, l’I.T. Emilia Romagna ha predisposto un puntuale promemoria che illustra i punti fondamentali delle suddette verifiche e che ha reso disponibile a questo periodico col precipuo intento di conseguire la massima sensibilizzazione attraverso una opportuna diffusione tra gli operatori. Di seguito riportiamo pertanto il memorandum predisposto dal responsabile del Settore IV dell’I.T.E.R. (D.G.A.T. Divisione IX settore IV R.S.C.E.S.R.) dr. Gianluca Tigretti.
PUNTI FONDAMENTALI
dovrà essere presente all’intervento il responsabile legale dell’emittente o un rappresentate della stessa dotato di formale delega scritta valida a norma di legge;
dovranno essere presentate al momento dell’intervento le certificazioni previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti elettrici;
dovrà essere presentata al momento dell’intervento (se non precedentemente inviata all’Ispettorato in occasione di conferma della convocazione) la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di omologazione – certificazione – conformità – marcatura CE, ovvero:
1) Dichiarazione, sotto la propria responsabilità’, che attesti la data di installazione dell’apparato, se questo è corrispondente a quanto censito ai sensi dell’art. 32 legge 223/90, ovvero se non corrispondente a quello censito che è stato istallato entro la data del 31/12/1995. In entrambi i casi la dichiarazione con firma autenticata dell’esercente l’impianto da cui risulti la rispondenza alle prescrizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni (art. 21 DPR 255/92.).
2) Sono consentite l’immissione sul mercato e la messa in servizio di apparecchiature radio che ottemperano alle norme vigenti anteriormente alla data dell’8 aprile 2000, immesse per la prima volta sul mercato prima del 7 aprile 1999 o entro due anni dalla medesima data (quindi fino al 7 aprile 2001) (art. 16, comma 2 del D. Lgs. 269/2001). Per apparecchiature radio che rispettano le predette condizioni, messe in servizio dall’1/1/1997 fino al 7/4/2001, bisogna esibire almeno il certificato di omologazione, e l’apparecchiatura radio deve recare il numero di omologazione e la marcatura CE ai sensi del D. Lgs. 615/1996 (EMC). Apparecchiature radio acquistate tra l’8/4/2000 ed il 07/04/2001 (periodo transitorio della Direttiva 99/05/CE) potevano già essere valutate con la medesima direttiva 1999/05/CE: in questo caso bisogna esibire la Dichiarazione di conformità sotto la direttiva 1999/05/CE e le Istruzioni per l’uso, e l’apparecchiatura radio deve essere notificata, deve recare la marcatura CE e l’identificatore di categoria 2 (c.d. simbolo di Alert (!) – dec. 299/2000/CE del 06/04/2000).
3) Per le apparecchiature radio acquistate e messe in servizio dall’08/04/2001 e fino al 12/06/2016 (piena vigenza Direttiva 99/05/CE), bisogna esibire la Dichiarazione di conformità sotto la direttiva 1999/05/CE e le Istruzioni per l’uso, (l’apparecchiatura radio deve essere notificata con lettera di immissione sul mercato), deve recare la marcatura CE e l’identificatore di categoria 2 (c.d. simbolo di Alert (!) (D. Lgs. 269/2001).
4) Apparecchiature radio acquistate e messe in servizio tra il 13/6/2016 ed il 12/06/2017 (periodo transitorio della nuova Direttiva RED 2016/53/UE) possono essere valutate sotto la direttiva 1999/05/CE, quindi si rientra nel precedente punto 4), oppure possono essere valutate sotto la nuova direttiva RED 2016/53/UE: in questo caso bisogna esibire la Dichiarazione di conformità sotto la direttiva 2016/53/UE e le Istruzioni per l’uso, e l’apparecchiatura deve recare la marcatura CE (D. Lgs. 128/2016).
A lato si riporta in una tabella le norme di riferimento e la relativa documentazione da presentare, in base alla data di installazione delle apparecchiature. (E.G. per NL)
dovranno essere presentate al momento dell’intervento le certificazioni previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti elettrici;
dovrà essere presentata al momento dell’intervento (se non precedentemente inviata all’Ispettorato in occasione di conferma della convocazione) la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di omologazione – certificazione – conformità – marcatura CE, ovvero:
1) Dichiarazione, sotto la propria responsabilità’, che attesti la data di installazione dell’apparato, se questo è corrispondente a quanto censito ai sensi dell’art. 32 legge 223/90, ovvero se non corrispondente a quello censito che è stato istallato entro la data del 31/12/1995. In entrambi i casi la dichiarazione con firma autenticata dell’esercente l’impianto da cui risulti la rispondenza alle prescrizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni (art. 21 DPR 255/92.).
2) Sono consentite l’immissione sul mercato e la messa in servizio di apparecchiature radio che ottemperano alle norme vigenti anteriormente alla data dell’8 aprile 2000, immesse per la prima volta sul mercato prima del 7 aprile 1999 o entro due anni dalla medesima data (quindi fino al 7 aprile 2001) (art. 16, comma 2 del D. Lgs. 269/2001). Per apparecchiature radio che rispettano le predette condizioni, messe in servizio dall’1/1/1997 fino al 7/4/2001, bisogna esibire almeno il certificato di omologazione, e l’apparecchiatura radio deve recare il numero di omologazione e la marcatura CE ai sensi del D. Lgs. 615/1996 (EMC). Apparecchiature radio acquistate tra l’8/4/2000 ed il 07/04/2001 (periodo transitorio della Direttiva 99/05/CE) potevano già essere valutate con la medesima direttiva 1999/05/CE: in questo caso bisogna esibire la Dichiarazione di conformità sotto la direttiva 1999/05/CE e le Istruzioni per l’uso, e l’apparecchiatura radio deve essere notificata, deve recare la marcatura CE e l’identificatore di categoria 2 (c.d. simbolo di Alert (!) – dec. 299/2000/CE del 06/04/2000).
3) Per le apparecchiature radio acquistate e messe in servizio dall’08/04/2001 e fino al 12/06/2016 (piena vigenza Direttiva 99/05/CE), bisogna esibire la Dichiarazione di conformità sotto la direttiva 1999/05/CE e le Istruzioni per l’uso, (l’apparecchiatura radio deve essere notificata con lettera di immissione sul mercato), deve recare la marcatura CE e l’identificatore di categoria 2 (c.d. simbolo di Alert (!) (D. Lgs. 269/2001).
4) Apparecchiature radio acquistate e messe in servizio tra il 13/6/2016 ed il 12/06/2017 (periodo transitorio della nuova Direttiva RED 2016/53/UE) possono essere valutate sotto la direttiva 1999/05/CE, quindi si rientra nel precedente punto 4), oppure possono essere valutate sotto la nuova direttiva RED 2016/53/UE: in questo caso bisogna esibire la Dichiarazione di conformità sotto la direttiva 2016/53/UE e le Istruzioni per l’uso, e l’apparecchiatura deve recare la marcatura CE (D. Lgs. 128/2016).
A lato si riporta in una tabella le norme di riferimento e la relativa documentazione da presentare, in base alla data di installazione delle apparecchiature. (E.G. per NL)