RTV. Canone RAI, nessun arretrato in bolletta a luglio

Dopo la diffusione di alcune indiscrezioni infondate, la Rai comunica che non saranno richiesti canoni arretrati in bolletta. Intanto la Cassazione chiarisce che il pagamento del canone non trova fondamento nella “possibilità effettiva di usufruire del servizio”.

Scatena sempre di più il panico la questione del canone Rai nella bolletta elettrica (a partire da luglio), soprattutto a causa della confusione degli utenti su diverse questioni. Ultima della lista la voce di corridoio secondo la quale gli italiani potrebbero ritrovarsi i canoni non pagati negli scorsi anni inseriti nell’importo previsto per luglio. La questione ha preoccupato molto diversi contribuenti, complici anche alcuni canali informativi come Il Giornale che, rilanciando un articolo di Qui Finanza, segnalava la possibilità della sontuosa bolletta di luglio 2016. In realtà, come recentemente chiarito dalla stessa Rai, non esiste alcun fondamento in quella che, a conti fatti, è semplicemente una voce. D’altronde la cosa era stata chiarita fin dalle prime discussioni della norma, come già avevamo segnalato su questo periodico. Possiamo segnalare, inoltre, un piccolo nodo giuridico che, assieme al citato comunicato della Rai, dovrebbe risolvere la questione una volta per tutte. La nuova Legge di stabilità 2016, che introduce il pagamento del canone nella bolletta elettrica, inserisce un concetto nuovo e cioè la presunzione secondo la quale chi dispone di un’utenza elettrica, abbia anche un televisore e sia quindi interessato dalla tassa. Tale presunzione entra ovviamente in vigore con la citata legge e, non potendo essere retroattiva, non può essere applicata per incassare l’imposta degli anni precedenti. In parole povere, la connessione fra utenza elettrica e possesso di una tv non può essere fatta per il pagamento dei canoni degli anni passati, altrimenti significherebbe utilizzare retroattivamente una norma in vigore da quest’anno. Si tratta di un principio messo nero su bianco nell’articolo 11 sulle dispozioni della legge in generale, che recita testualmente “La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”. Nel frattempo, le discussioni si alimentano e molti italiani continuano ancora a sbracciarsi contro l’entrata nella bolletta dell’imposta. Di recente, la Corte di Cassazione (con l’ordinanza 1922/2016) ha smentito un altro dei luoghi comuni più abusati per inveire contro il canone Rai. In sostanza, la Cassazione ha accolto un ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate contro una sentenza promulgata dalla Commissione Tributaria Regione Lazio che aveva annullato la cartella di pagamento emessa a carico di un contribuente per l’omesso pagamento del canone negli anni 2002-2007. Quest’ultimo, sosteneva di aver richiesto l’oscuramento delle reti e di non aver utilizzato l’apparecchio perché rotto. Tuttavia, la Cassazione ha stabilito la non esistenza “di uno specifico rapporto contrattuale che lega il contribuente all’azienda che gestisce il servizio pubblico radiotelevisivo”. Il canone “costituisce una prestazione tributaria fondata sulla legge e non commisurata alla possibilità effettiva di usufruire del servizio”. In sostanza, pagato in quanto la legge stabilisce l’esistenza dell’imposta e non in virtù di un rapporto contrattuale fra le parti. Il dibattito canone si fa, insomma sempre più acceso, ma soprattutto sugli argomenti sbagliati. Il pollaio si fa sempre più popolato e ognuno dice la sua, senza però preoccuparsi di verificare la differenza fra ciò che crede vero e ciò che, invece, lo è. Per cercare di fare ulteriore chiarezza, ricordiamo che il canone Rai entrerà nella bolletta elettrica a partire da luglio 2016; la retribuzione prevista è di 100 euro all’anno, scaglionati su 10 rate mensili da 10 euro l’una. Per il solo 2016, al fine di agevolare l’organizzazione delle compagnie elettriche, la prima rata arriverà a luglio e avrà l’importo di 70 euro, ovvero tutte le rate del 2016 fino al mese del pagamento. I contribuenti, ricevendo le bollette con cadenza bimestrale, vedranno in ogni bolletta l’importo di 20 euro. In ultimo, non sono cambiate le norme e le modalità di pagamento per i canoni speciali, che saranno versati sempre via bollettino postale. (E.V. per NL)

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