Scrive il noto sito Daxmedia.net (portale che ospita anche il celeberrimo L’Osservatorio Radio Tv): “Una buona notizia giunge fresca fresca in queste ultime ore del 2007: da oggi gli abitanti della Val Chiavenna tornano a ricevere ufficialmente i programmi di Tsi1. Una speciale autorizzazione concessa da Roma consentirebbe dunque di tornare da oggi a sintonizzare i programmi del primo canale elvetico sul canale 54 Uhf in un’ampia area della provincia di Sondrio”. Della questione ne ha dato notizia la stessa RTSI in un proprio notiziario (caricato su Youtube e visibile qui), che ha anche illustrato sommariamente gli estremi della vicenda, che aveva avuto origine dalla improvvida negazione, da parte dell’Ispettorato territoriale per la Lombardia del MinCom, dell’autorizzazione all’installazione di un relay dei programmi della tv Svizzera, richiesto dalla Comunità montana della Valchiavenna, per motivazioni che erano apparse da subito prive di conforto giuridico. La Comunità, attraverso professionisti della struttura di consulenza Consultmedia (collegata a questo periodico), si era opposta all’iniquo diniego ed aveva avanzato apposita istanza di riesame alla D.G.S.C.E.R del MinCom.
A fondamento delle proprie ragione, la Comunità aveva richiamato l’art. 30 c. 2 T.U. RTV (Decreto legislativo 177/05), che così recita al secondo capoverso: “L’esercizio di emittenti televisive i cui impianti sono destinati esclusivamente alla ricezione e alla trasmissione via etere simultanea e integrale di segnali televisivi di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche riconosciute è consentito, previa autorizzazione del Ministero, che assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. L’autorizzazione è rilasciata ai comuni, alle comunità montane e ad altri enti locali o consorzi di enti locali e ha estensione limitata al territorio in cui risiedono le minoranze linguistiche riconosciute (…)”. Era stato quindi osservato nell’istanza di riesame come “Data la particolarità socioculturale della circoscrizione territoriale della Comunità richiedente e la fonte dei programmi per i quali si richiede la ripetizione, non si ha dubbi nell’interpretare come applicabile al caso di specie il suesposto disposto normativo”. Il MinCom confermava quindi la tesi della Comunità e l’autorizzabilità degli impianti ripetitori del segnale della RTSI, seppur a precise condizioni. Ci fa piacere, quindi, registrare l’epilogo positivo della vicenda.