Dal 1° luglio al 30 settembre 2014 corre l’obbligo di inviare ad Agcom la comunicazione all’Informativa Economica di Sistema (IES), come previsto dalla Delibera n. 397/13/CONS.
La comunicazione alla IES è una dichiarazione annuale cui sono tenuti tutti i soggetti che operano nel settore dei media. In particolare, i soggetti obbligati sono gli operatori di rete, i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, i fornitori di servizi interattivi associati e/o di servizi di accesso condizionato, i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione, le imprese concessionarie di pubblicità (ivi compresi i soggetti che esercitano attività di pubblicità on line e pubblicità cinematografica), le agenzie di stampa a carattere nazionale (ivi compresi i soggetti i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento, a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno un editore a carattere nazionale che realizzi un prodotto ai sensi della legge n. 62 del 2001), gli editori, anche in formato elettronico, di giornali quotidiani, periodici o riviste, altre pubblicazioni periodiche ed annuaristiche e altri prodotti editoriali (art. 2, co. 1, della delibera n. 397/13/CONS). Quindi, anche quest’anno, tutti i soggetti che, direttamente o indirettamente, raccolgono pubblicità on line sono tenuti alla comunicazione annuale alla IES. Sono esentati dall’obbligo dell’invio della comunicazione i soggetti che, nell’anno di riferimento, abbiano realizzato ricavi totali (incluse le provvidenze pubbliche e le convenzioni con soggetti pubblici) riferibili alle attività rilevate dalla IES pari a zero euro. Ciascuna comunicazione deve essere effettuata in conformità al modello disponibile sul sito web dell’Autorità www.agcom.it, nella sezione Informativa Economica di Sistema, e trasmessa da un indirizzo di posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected]. Il modello consiste in un file in formato pdf dinamico, compilabile elettronicamente secondo le istruzioni della guida e quelle specifiche per settore di attività (radiotelevisivo, editoriale, internet e concessionarie di pubblicità). Agcom evidenzia, tuttavia, "che saranno ritenuti validi esclusivamente i modelli trasmessi in formato dinamico originario (non saranno accettate, ad esempio, le copie scannerizzate degli stessi), in quanto il sistema di acquisizione automatica dei moduli attraverso la casella di posta elettronica certificata dell’Agcom non risulta in grado di interpretare altri formati e/o altri allegati". L’Autorità "esorta, quindi, a riportare nelle note gli eventuali chiarimenti e specificazioni ritenute necessarie senza allegare altri files, che non potranno, in ogni caso essere acquisiti, raccomandando, altresì, l’invio di un solo modello per ciascuna email" e ricorda che "l’Informativa Economica di Sistema costituisce un preciso obbligo per tutti gli operatori sopra indicati. Pertanto, l’eventuale inadempimento è sanzionabile ai sensi dell’art. 6 della delibera n. 397/13/CONS. Restano ovviamente fermi gli altri obblighi in capo ai soggetti in questione, fra cui l’iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione (ROC)". La struttura di competenza a più livello Consultmedia (collegata a questo periodico), come sempre, ha predisposto a favore dei propri assistiti (per informazioni: [email protected]). (G.M. per NL)