Risarcimento danni/indennizzi per mancata erogazione e ripristino del servizio elettrico

La sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore del 10.1.2008 ha colto l’occasione per spiegare i casi in cui può essere dovuto all’utente un risarcimento o un indennizzo.
 
Il Tribunale di Nocera Inferiore ha dovuto decidere, in grado di appello, una controversia sorta fra un utente ed Enel Distribuzione S.p.A. riguardante il noto black-out verificatosi il 28 settembre 2003. Il Giudice di Pace, in primo grado, aveva riconosciuto all’utente un risarcimento quantificato complessivamente in Euro 125,82, di cui € 25,82 per l’indennizzo previsto nella Carta dei Servizi introdotta con Direttiva del 27.1.94, ed Euro 100,00 per risarcimento danni di carattere “esistenziale”. Il Tribunale di Nocera Inferiore non ha invece ritenuto dovuto all’utente alcun risarcimento/indennizzo. Nella sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore si riassume innanzitutto il panorama e le caratteristiche del sistema di produzione/distribuzione dell’energia elettrica in Italia in conseguenza della c.d. liberalizzazione, nel quale si possono individuare le seguenti fasi della filiera di distribuzione dell’energia elettrica: a) approvvigionamento energetico, inteso come generazione ed importazione dell’energia prodotta all’estero; b) trasmissione e dispacciamento; c) distribuzione; d) vendita ai clienti finali. A tale frammentazione della filiera elettrica ha fatto seguito l’ingresso, all’interno del mercato, di una pluralità di imprese operanti in uno o più segmenti di esso. Enel Distribuzione S.p.A. operava, all’epoca dei fatti, nella fase della distribuzione e nella vendita ai clienti vincolati (ossia ai consumatori protetti dalle norme di tutela poste dalla legge e dall’Autorità per l’energia). Per giurisprudenza costante, richiamata nella sentenza d’appello (Cass. 9 luglio 1968, n. 2359; Cass. 22 giugno 1972, n. 2054; Cass. 3 settembre 1993, n. 9312; Cass. 9 giugno 1997, n. 5144), il rapporto di fornitura di energia elettrica è regolato dalle norme, di diritto privato, riguardanti il contratto di somministrazione. Da ciò, secondo il Giudice di appello, deriva anche che la società fornitrice è tenuta, secondo buona fede, all’esercizio del rapporto e, a fronte della mancata erogazione della prestazione contrattuale, ha l’onere di provare che l’interruzione dell’erogazione è dipesa da causa a essa non imputabile. La colpa del contraente inadempiente si presume, con la conseguenza che quest’ultimo, al fine di vincere la suddetta presunzione, deve fornire gli elementi di prova e di giudizio idonei a dimostrare, oltre che il dato obiettivo della sopravvenuta impossibilità della prestazione, l’assenza di colpa, ossia l’aver fatto tutto il possibile per adempiere l’obbligazione. Secondo il Giudice di Nocera Inferiore, Enel Distribuzione S.p.A non sarebbe riuscita a dimostrare anche la propria assenza di colpa, ossia di aver fatto tutto il possibile per adempiere alla propria obbligazione, ivi compresa quella inerente il ripristino del servizio, sicché una qualche responsabilità è ad essa imputabile, specie in riferimento al fatto che ci sono volute ben 15-18 ore perché il servizio venisse riattivato. Dal momento che all’utente è consentito agire direttamente nei confronti del suo diretto fornitore anche in conseguenza della distinzione delle fasi della filiera elettrica venutesi a creare per l’introduzione della liberalizzazione del mercato dell’energia, non basta al fornitore, per escludere la propria responsabilità, appellarsi alla colpa di chi gestisca le fasi della filiera che stanno a monte della fase dallo stesso direttamente gestita. Occorre anche che il fornitore dimostri di avere fatto tutto il possibile per evitare o limitare gli effetti dell’interruzione del servizio. La società Enel che ha interrotto la somministrazione di energia elettrica non è esente, dunque, da responsabilità per il solo fatto che l’energia non sia stata consegnata dal proprio fornitore, perché c’è il rischio di impresa, e, comunque, perché risponde per la mancata riattivazione immediata del servizio (il procedimento di riattivazione del servizio infatti implica l’attivazione e l’impegno di tutte le società preposte alle varie fasi della filiera di distribuzione dell’energia). Vi è in pratica, salvo prova del contrario da parte delle varie società che gestiscono le fasi produzione/trasporto/somministrazione/vendita di energia, una responsabilità solidale delle stesse. Il Tribunale di Nocera Inferiore fa inoltre notare che la complessità del nuovo sistema, che vede attualmente impegnati, nelle diverse fasi di cui si compone la filiera elettrica, una pluralità di soggetti, ciascuno separatamente impegnato per il raggiungimento di un risultato unitario, proprio perché dettato da esigenze di tutela del consumatore, non può, paradossalmente, ritorcersi contro il soggetto che vuole tutelare. Così infatti avverrebbe se si dovesse sostenere che la società somministrante risponde esclusivamente del fatto proprio. Invece deve ritenersi che, siccome il debitore è tenuto a garantire il conseguimento della prestazione, e poiché il creditore/consumatore non ha alcun rapporto con gli altri soggetti che cooperano per il raggiungimento del risultato negoziale, il medesimo consumatore, in caso di inadempimento, deve poter esercitare i propri diritti al risarcimento nei confronti del proprio diretto contraente, ossia nel caso di specie Enel Distribuzione S.p.A. Il Giudice d’appello giunge tuttavia ad escludere, nel caso sottopostogli, un qualsiasi risarcimento/indennizzo in capo all’utente per i fatti avvenuti in conseguenza del black-out del 28 settembre 2003. In primis, secondo il Tribunale di Nocera non può essere riconosciuto un risarcimento per danno c.d. “esistenziale”, in quanto l’essere rimasti senza energia elettrica per alcune ore non ha conseguenze pregiudizievoli sulla vita futura del cittadino che siano apprezzabili da un punto di vista di interessi costituzionalmente protetti (salute, libertà, rapporti sociali etc.). Il Tribunale di Nocera Inferiore non ha poi riconosciuto neanche la somma di Euro 25,82, liquidata in primo grado dal G.d.P. in favore dell’utente per risarcimento conseguente alla violazione della Carta dei Servizi. Ciò, sia perchè l’utente non ha in realtà fornito alcuna prova di avere subito un danno patrimoniale o non patrimoniale di tale entità, sia perché la domanda proposta dall’attore/consumatore era esclusivamente di risarcimento e non di indennizzo derivante dall’applicazione delle norme contenute a tutela dei consumatori nella Carta dei Servizi pur citata, per cui la pronuncia di primo grado strideva anche con il principio di cui all’art. 112 c.p.c. in tema di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato. Da ultimo il Giudice d’appello fa notare che l’attore non ha mai neppure richiamato la specifica norma della suddetta Carta sulla quale avrebbe dovuto basarsi l’indennizzo forfetario. Non lo ha fatto anche per il semplice motivo che una tale norma, all’epoca dei fatti, non esisteva. L’Autorità ha infatti provveduto a prevedere tale tipo di indennizzo solo con la delibera n. 127/07 adottata il 12 luglio 2007, mentre prima non esistevano indennizzi forfetari a favore degli utenti per eventi del tipo black-out. La sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, seppure ha di fatto respinto tutte le domande proposte dall’utente, può tuttavia essere un utile vademecum per conoscere quali siano le effettive tutele previste per gli utenti e quali siano gli obblighi delle società che gestiscono la filiera di distribuzione dell’energia elettrica. (D.A. per NL)

Questo sito utilizza cookie per gestire la navigazione, la personalizzazione di contenuti, per analizzare il traffico. Per ottenere maggiori informazioni sulle categorie di cookie, sulle finalità e sulle modalità di disattivazione degli stessi clicca qui. Con la chiusura del banner acconsenti all’utilizzo dei soli cookie tecnici. La scelta può essere modificata in qualsiasi momento.

Privacy Settings saved!
Impostazioni

Quando visiti un sito Web, esso può archiviare o recuperare informazioni sul tuo browser, principalmente sotto forma di cookies. Controlla qui i tuoi servizi di cookie personali.

Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.

Questi cookie sono impostati dal servizio recaptcha di Google per identificare i bot per proteggere il sito Web da attacchi di spam dannosi e per testare se il browser è in grado di ricevere cookies.
  • wordpress_test_cookie
  • wp_lang
  • PHPSESSID

Questi cookie memorizzano le scelte e le impostazioni decise dal visitatore in conformità al GDPR.
  • wordpress_gdpr_cookies_declined
  • wordpress_gdpr_cookies_allowed
  • wordpress_gdpr_allowed_services

Rifiuta tutti i Servizi
Accetta tutti i Servizi

Ricevi gratis la newsletter di NL!

SIT ONLINE abbonamento circolari Consultmedia su scadenze ordinarie e straordinarie settore radio-tv-editoria: [email protected]

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER