Il CTU “pigro” risponde direttamente se il Ministero della Giustizia deve pagare i danni per la durata irragionevole del giudizio
Questo è quanto statuito dalla Corte dei Conti della Toscana con la sentenza 360/2008. A dire dei giudici tributari, infatti, “dal momento in cui il professionista, ancorché esterno alla p.a., viene nominato dal giudice istruttore quale consulente tecnico, esso è funzionalmente incardinato all’interno dell’amministrazione giudiziaria”. Stando così le cose, nel caso in cui la perizia venga depositata con notevole ritardo per negligenza o colpa grave, comportando l’allungamento del processo e l’onere, per il Ministero della Giustizia, di risarcire i danneggiati per l’irragionevole durata del giudizio, il CTU è tenuto a rifondere il ministero per il proprio ritardo. Nella fattispecie, a fondamento della declaratoria in parola, è stato affermato che l’attività professionale svolta dal convenuto è certamente idonea a determinare il rapporto di servizio tra professionista ed ente danneggiato, atteso che con la nomina da parte del giudice istruttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 191 c.p.c., il consulente tecnico diventa ausiliario del giudice. In effetti, il giuramento prestato dal CTU attraverso la dichiarazione di adempiere alle funzioni assegnategli e la sottoposizione al regime di responsabilità stabilito per i periti, determinano l’inserimento funzionale, anche se in via temporanea, del professionista nella pubblica amministrazione. Quanto alla colpevolezza del consulente, la Corte dei Conti della Toscana ha statuito che la giusta causa o il giustificato motivo si desumono con tutta evidenza allorquando dagli atti risulta che non è stata concessa alcuna proroga né altra valida argomentazione circa il ritardo del deposito della perizia. (D.A. per NL)