di Francesco Antonio Genovese, Magistrato
da Quotidiano Giuridico N 29/1/anno 2007
Con riferimento ai provvedimenti adottati dall’Autorità Garante per la Radiodiffusione e l’Editoria e, in particolare, in relazione a quelli che contengano un ordine di rettifica diretto ai concessionari di reti televisive, ancor prima della irrogazione della sanzione per l’inottemperanza, in relazione al periodo anteriore alle modifiche relative alla giurisdizione, introdotte dall’art. 1, comma 26, legge n. 249 del 1997e dall’art. 33 D. Lgs. N. 80 del 1998, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, atteso che l’art. 10 della legge n. 223 del 1990 fa espressamente salva la competenza del GO a tutela dei diritti soggettivi e che tali provvedimenti sono di per sé suscettibili di ledere il diritto del concessionario alla libera manifestazione del pensiero e della iniziativa economica, incidendo sulla formazione del palinsesto televisivo, onde la possibilità di proporre l’azione risarcitoria ex art. 2043, nei confronti della P.A.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. SS.UU., 19/01/2007, n. 1143)