Dopo che nel dicembre del 2007 il Parlamento aveva respinto il dossier, il Consiglio federale ha concordato con l’UE una modifica del testo dell’accordo per meglio garantire gli interessi di politica mediatica della Svizzera nel campo delle finestre pubblicitarie estere. Al contempo, il Consiglio federale propone un allentamento del divieto di pubblicità per le bevande alcoliche sancito dalla legge federale sulla radiotelevisione (LRTV), affinché le emittenti televisive svizzere non risultino svantaggiate rispetto alle loro concorrenti estere.
Nel dicembre del 2007 il Parlamento ha rinviato al Consiglio federale il messaggio concernente l’Accordo MEDIA con l’incarico di cercare soluzioni che tenessero maggiormente conto degli interessi di politica mediatica della Svizzera. A questo proposito esso ha preso spunto dall’obbligo, previsto nell’Accordo, di adottare a partire dal novembre 2009 il cosiddetto principio del Paese d’origine vigente all’interno dell’UE per quanto concerne la libertà di ricezione e di ridiffusione di trasmissioni televisive. L’obiettivo principale dell’accordo, la promozione cinematografica, non è invece stato sostanzialmente contestato. L’accordo troverà applicazione, a titolo provvisorio, fino alla fine del 2009.
La finalità dei colloqui condotti con la Commissione europea consisteva nel trovare mezzi per imporre le norme svizzere più severe in materia di pubblicità (in particolare nel settore della politica, della religione e delle bevande alcoliche) nei confronti delle finestre pubblicitarie straniere. Grazie all’esito positivo dei colloqui condotti con l’UE, la Svizzera potrà beneficiare della stessa regolamentazione applicata in simili casi agli Stati membri. In futuro sarà dunque possibile, grazie alla sopressione del principio del Paese d’origine, applicare norme più restrittive in materia pubblicitaria nell’ambito di una procedura di conciliazione, a condizione che tali norme siano proporzionali, non discriminatorie e rispondano a un interesse pubblico.
Grazie a questa procedura, i divieti vigenti per la pubblicità di carattere religioso e politico nonché per quella relativa alle bevande ad alta gradazione alcolica e alle bevande miste (i cosiddetti «alcopop») potranno essere mantenuti. Diversa è la situazione nel caso della pubblicità della birra e del vino. Poiché secondo l’attuale legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) questa forma di pubblicità è già consentita alle emittenti televisive locali, l’argomentazione della tutela della salute e dei giovani non sembra essere sufficiente a giustificare un divieto pubblicitario nei confronti dell’UE per una parte dei programmi televisivi.
Per non svantaggiare le emittenti televisive svizzere rispetto a quelle estere, con l’approvazione e il finanziamento dell’Accordo MEDIA il Consiglio federale chiede al contempo anche una revisione della LRTV. In futuro la pubblicità della birra e del vino dovrà essere consentita a tutte le emittenti televisive svizzere. Questo allentamento della normativa vale sia per i programmi televisivi privati, sia per quelli della SRG SSR. Considerata la vasta diffusione della pubblicità delle bevande alcoliche nei mass media, è da prevedere che l’impatto della liberalizzazione proposta sul comportamento dei consumatori sarà limitato. [Variante secondo la richiesta della RFA: per tenere conto della richiesta di tutela della salute e dei giovani, la pubblicità della birra e del vino sarà soggetta a una limitazione oraria e sarà consentita unicamente dalle 10 di sera alle 6 del mattino.]
Il programma «MEDIA 2007», lanciato il 1° gennaio 2007, dispone di un budget complessivo di 755 milioni di euro (1,245 milioni di franchi) distribuito su un arco di tempo di sette anni (2007-2013). Il contributo della Svizzera al programma MEDIA ammonta a 41,07 milioni di franchi per gli anni 2010-2013, suddivisi in quote annue di circa 10 milioni di franchi. MEDIA 2007 intende promuovere lo sviluppo, la distribuzione internazionale, la commercializzazione di film europei nonché la formazione e il perfezionamento professionale dei cineasti.