Con una denuncia pervenuta all’Antitrust il 28 maggio 2009, Sky Italia, operatore televisivo satellitare, ha stimolato l’intervento dell’Autorità in merito a presunti comportamenti di natura anticompetitiva posti in essere da Auditel nell’offerta dei servizi di rilevazione degli ascolti televisivi in Italia.
In particolare, Sky ha denunciato la circostanza per cui Auditel avrebbe ingiustificatamente ostacolato l’adozione di alcune innovazioni nelle modalita’ di rilevazione dei dati di ascolto che, ove assunte, avrebbero consentito una migliore valorizzazione dei risultati realizzati dalle emittenti trasmesse attraverso le nuove piattaforme televisive (il satellite, il digitale terrestre e la televisione via internet protocol-IPTV).Sky ha rilevato che i comportamenti evidenziati si inquadrerebbero in una condotta di Auditel a favore dei principali azionisti della societa’, RAI-Radiotelevisione Italiana e Mediaset, volta a contrastare o ritardare iniziative ed innovazioni in grado di assicurare una migliore accuratezza e affidabilita’ dei dati di audience, ostacolando cosi’ lo sviluppo delle nuove piattaforme televisive, tra le quali in particolare il satellite. Il 5 novembre 2009 l’Autorita’ ha deliberato l’avvio, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90, di un’istruttoria nei confronti della societa’ Auditel, per presunta infrazione dell’articolo 102 del TFUE (gia’ articolo 82 del Trattato CE). In data 10 novembre 2009, la societa’ Conto TV S.r.l. ha presentato istanza di intervento nell’istruttoria ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217, accolta in data 30 novembre 2009. In data 17 febbraio 2010, l’Associazione IPTV ha presentato istanza di intervento nell’istruttoria, accolta il 18 febbraio 2010. Con comunicazioni pervenute in data 19 ottobre 2010, 2 e 28 dicembre 2010, 14 e 20 gennaio 2011, Sky ha denunciato ulteriori comportamenti presuntivamente restrittivi della concorrenza posti in essere da Auditel, consistenti nella mancata inclusione, nel campione dell’Indagine Auditel, degli individui stranieri residenti in Italia e nell’attribuzione dei risultati della rilevazione anche ai soggetti che non possiedono un apparecchio televisivo. Tali comportamenti, secondo Sky, costituirebbero due gravi errori metodologici nello svolgimento e nell’elaborazione dei dati dell’Indagine Auditel. In data 9 febbraio 2011, in seguito a tali denunce di Sky, l’Autorita’ ha deliberato l’estensione del procedimento istruttorio in relazione ai comportamenti descritti. Nel corso del procedimento sono state sentite in audizione Auditel, in data 3 febbraio 2010 e 4 aprile 2011, e Sky in data 28 aprile e 18 novembre 2010, nonche’ sono state richieste informazioni ad istituzioni e soggetti del settore interessati dai profili oggetto di istruttoria. Inoltre, e’ stato ripetutamente concesso l’accesso agli atti del fascicolo alle Parti che ne hanno fatto richiesta.Le partecipazioni di Auditel, ispirandosi al modello del Joint Industry Committee, sono suddivise nei seguenti quattro gruppi: i) l’operatore televisivo pubblico RAI- Radiotelevisione Italiana con una quota del 33%; ii) gli operatori televisivi commerciali Mediaset, Telecom Italia Media e Federazione Radio e Televisioni (nel seguito, FRT), con quote, rispettivamente, del 26,67%, 3,33% e 3%; iii) le imprese inserzioniste Utenti Pubblicita’ Associati (UPA), Assap Servizi (societa’ di servizi costituita da Assocomunicazione-Associazione delle Imprese di Comunicazione), Unione Nazionale Imprese di Comunicazione, con quote, rispettivamente, del 20%, 11,5% e 1,5%; iv) la Federazione Italiana Editori Giornali (nel seguito, FIEG) con una quota dell’1%. 12.Auditel ha realizzato nel 2010 un fatturato di circa 17,2 milioni di euro. L’Antitrust, a seguito delle proprie indagini ha rilevato: a) che la societa’ Auditel ha posto in essere tre abusi di posizione dominante contrari all’articolo 102 del TFUE, consistenti nella mancata pubblicazione giornaliera dei dati di ascolto dei canali per singola piattaforma, della voce ‘ALTRE DIGITALI TERRESTRI’ e nell’attribuzione dei risultati della rilevazione anche ai ‘non possessori di televisione’; b) che la societa’ Auditel S.r.l. si astenga in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto delle infrazioni accertate al punto precedente, dando comunicazione all’Autorita’ delle misure adottate per la cessazione dell’infrazione consistente nell’attribuzione dei risultati della rilevazione anche ai ‘non possessori di televisione’ entro 90 giorni dalla notificazione del presente provvedimento; c) che, in ragione della gravita’ e durata delle infrazioni di cui al punto a) alla societa’ Auditel S.r.l. venga applicata una sanzione amministrativa pecuniaria complessiva pari a 1.806.604 euro. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al punto c) deve essere pagata entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento con versamento diretto al Concessionario del Servizio della Riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane S.p.A., presentando il modello allegato al presente provvedimento, cosi’ come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata e’ maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo e’ trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Avverso il provvedimento dell’Antitrust puo’ essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero puo’ essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.